CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 021ESM8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73 co. 5 d.P.R. 309/1990 e 99 co. 4 cod. pen., per aver ceduto a terzi numerose sostanze stupefacenti di tipo cocaina, hashish, marijuana e eroina. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità in capo all'imputato. L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett d) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lett c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d