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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25293/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] PERNDO3 GENTIAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, AVV. [OSCURATO:PERSONA] per il MICU, AVV. [OSCURATO:PERSONA]' per il PETRUCCIOLI, AVV. [OSCURATO:PERSONA] per il RITA, che hanno concluso riportandosi ai motivi dei rispettivi ricorsi e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, pronunciando sugli appelli proposti dagli imputati avverso la sentenza del 26/06/2020 del GIP del Tribunale di Roma e in parziale riforma della stessa, ha, per quanto qui rileva: 1.1.rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura complessiva di cinque anni e due mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa; 1.2.rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura complessiva di quattro anni e otto mesi di reclusione; 1.3.confermato nel resto le condanne di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.Per l'annullamento della sentenza i suddetti imputati hanno proposto distinti ricorsi. 3.[OSCURATO:PERSONA] propone due motivi. 3.1.Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione del divieto di "bis in idem", sotto il profilo del divieto di un secondo giudizio.

Sotto l'unico capo di imputazione a lui ascritto sono stati inclusi, afferma, tutti gli episodi individuati come illeciti nel corso delle intercettazioni telefoniche.

Sostiene che doveva esservi compresa anche la notizia di reato confluita nel processo RGNR n. 3691/2018 che lo vedeva responsabile del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

E' fin troppo evidente - afferma - la stretta connessione tra le due notizie di reato (quella che ha dato origine al presente processo e quella che ha dato origine al processo RGNR 3691/2018 che discende dall'attività di indagine dalla quale è scaturito l'odierno processo).

Se così è, afferma, egli non doveva essere nuovamente processato.

L'unitarietà della condotta sanzionata dall'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 non tollera artificiose frammentazioni, non sussistendo elementi che avallino la conclusione della Corte di appello secondo cui si trattava di fatti tra loro ontologicamente diversi. 3.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla mancata qualificazione dei fatti in termini di lieve entità, qualificazione ingiustamente esclusa dalla Corte di appello sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche dalle quali emerge una frenetica attività di spaccio.

Tale conclusione è frutto di un evidente errore nella interpretazione delle conversazioni telefoniche, avendo la Corte territoriale fatto coincidere la cessione di sostanza stupefacente con ogni incontro concordato telefonicamente.

Il risultato probatorio (circa 100 dosi vendute al giorno) è in controtendenza rispetto al modesto tenore di vita del ricorrente e con il mancato rinvenimento di cospicue somme di denaro. 4.[OSCURATO:PERSONA] propone cinque motivi. 4.1.Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. c), cod. proc. pen., l'indeterminatezza del capo di imputazione.

In particolare, le cessioni contestate non sono contestualizzate nel tempo e non si comprende di quante consegne egli sia effettivamente accusato.

Non sono sufficienti le dichiarazioni dei due acquirenti che, secondo la Corte di appello, delimitano l'ambito temporale delle cessioni e i quantitativi di droga ceduti, tanto più che tali dichiarazioni contrastano con il periodo di detenzione sofferto dal ricorrente (15/05/2018 - 09/01/2019) e sono a loro volta generiche. 4.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alle dichiarazioni accusatorie degli acquirenti che sono caratterizzate da genericità e vaghezza (non avendo nessuno di loro indicato con precisione quanti acquisti di sostanza stupefacente ha effettuato dal ricorrente) e contrastano con il periodo di detenzione sofferto dal ricorrente (15/05/2018 - 09/01/2019).

Si tratta, inoltre, di dichiarazioni irrilevanti perché in casa dell'imputato non sono stati trovati soldi, droga, né strumenti o cose che lasciassero pensare che egli si sia dedicato all'attività di spaccio.

Neppure la circostanza dei vari numeri di telefono degli imputati è stata riscontrata, essendo stata reperita, in sede di perquisizione, una sola scheda telefonica in uso ricorrente.

Vi sono invece elementi che avrebbero dovuto far dubitare dell'attendibilità dei due testimoni i quali erano stati fermati dalla polizia con la sostanza stupefacente sì che avevano tutto l'interesse a sostenere che la droga era destinata all'uso personale ma non è mai stato accertato se, pur compatibile con uso personale, fosse destinata alla vendita a terzi.

In conclusione non è possibile escludere che due testimoni fossero a loro volta spacciatori, ciò che imponeva alla Corte di appello di valutarne l'attendibilità alla luce dei criteri stabiliti dall'articolo 192, comma terzo, cod. proc. pen. 4.3.Con il terzo motivo deduce il travisamento del compendio probatorio.

La Corte di appello, sostiene, si è limitata ad affermare che le testimonianze acquisite sono da ritenere attendibili, senza indicare le ragioni per cui sono state considerate decisive, tanto più che tali dichiarazioni contrastano con altri dati processuali (verbale di arresto).

La Corte di appello avrebbe dovuto specificare perché tali dichiarazioni sono state determinanti rispetto ad atti processuali totalmente opposti.

Sotto altro profilo i giudici distrettuali hanno affermato che non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità dei due acquirenti perché il riscontro ci sarebbe nelle intercettazioni.

Appare evidente a questo punto il travisamento del compendio probatorio poiché dal materiale captativo non si evince la responsabilità del ricorrente in merito alle cessioni contestate, ciò senza considerare che, come già detto, l'imputato è stato sottoposto a misure restrittive della libertà dal 15 maggio 2018 al 9 gennaio 2019. 4.4.Con il quarto motivo deduce l'erronea (sotto il profilo della mancata) applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte d'appello ha escluso la lieve entità del fatto sul rilievo che le dichiarazioni dei due acquirenti dimostrano la intercambiabilità del ricorrente con gli altri spacciatori che, per mesi, li avevano riforniti di droga.

In verità, afferma, gli elementi che avrebbero dovuto essere considerati sono due: la quantità di droga ceduta e la platea di consumatori-acquirenti.

Nel caso di specie, al ricorrente si addebita la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina per una quantità di gr. 0,3 a 30 euro per ciascuna dose a consumatori abituali quali appunto i due testimoni.

La quantità di sostanza ceduta, dunque, è compatibile con il "piccolo" spaccio, atteso che non si tratta di quantità ingente.

Si aggiunga che la presunta attività è stata svolta in [OSCURATO:PERSONA] e Mentana e non in una grande città con evidente minimizzazione del rischio per la collettività.

Il ricorrente inoltre avrebbe ceduto droga a due consumatori abituali e di fiducia (come dimostrano i contatti telefonici) e non ad una grande e indeterminata platea di acquirenti.

Né la lunghezza dell'arco temporale nel quale si sono tenute le condotte osta alla qualificazione del fatto in termini di lieve entità; non si può negare che il fatto sia di lieve entità anche in presenza di spaccio continuativo se si tiene conto delle circostanze relative alle modalità e dei mezzi della condotta o che abbia inciso in modo ridotto sull'interesse protetto.

Negare l'applicazione del quinto comma dell'articolo 73, d.P.R. n. 309 del 1990, sol perché l'imputato avrebbe movimentato numerose decine di dosi di sostanza stupefacente, significherebbe dire che se si commettono tanti piccoli spacci automaticamente si integra la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 73 cit. 4.5.Con il quinto motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990.

Richiamando gli argomenti oggetto del motivo precedente, aggiunge che in base alle dichiarazioni dei due acquirenti nulla impediva la qualificazione del fatto in termini di lieve entità.

La Corte di appello, invece, ha rigettato tale richiesta attingendo a fatti oggetto di una precedente sentenza di condanna irrevocabile e dunque utilizzando elementi estranei all'odierna regiudicanda.

L'illogicità è lampante se si considera che quei fatti erano stati qualificati di lieve entità a fronte del sequestro di ben 166 confezioni di cocaina e di euro 2290,00, laddove nel caso di specie non v'è stato alcun sequestro di stupefacente o di denaro. 5.[OSCURATO:PERSONA] propone un solo motivo con il quale deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e lamenta la mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità desumibile, afferma, dallo stesso editto accusatorio che, pur teorizzando "innumerevoli" cessioni, di fatto contesta singole modiche cessioni di sostanza stupefacente a consumatori abituali nominativamente individuati dalla rubrica stessa.

Si tratta di poche decine di cessioni ma la Corte di appello valorizza "il contesto", riguardante la totalità degli imputati, e qualifica come "incessante" l'attività illecita posta in essere dall'imputato pur in presenza di elementi informativi del tutto circoscritti.

Per escludere la lieve entità dell'odierno fatto, la Corte di appello ha poi valorizzato quello oggetto di separata precedente condanna (detenzione di 122 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina) che però era stato qualificato come di lieve entità benché paradossalmente accertato nell'ambito delle medesime attività di indagine che hanno poi condotto l'imputato a giudizio nel presente processo.

Nè la reiterazione delle condotte osta alla lieve entità del fatto.

Ciò che risulta provato è che il ricorrente aveva ceduto anche con cadenza quotidiana singole dosi di cocaina ad acquirenti ben individuati in un arco di tempo limitato (dalla primavera all'estate 2018). 6.[OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi. 6.1.Con il primo lamenta la mancata qualificazione del fatto in termini di "lieve entità" e deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di insufficienza della motivazione che, sul punto, rimandando alla sentenza di primo grado ha sostanzialmente omesso lo scrutinio del corrispondente motivo di appello. 6.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la apoditticità e l'insufficienza della motivazione nella parte in cui analizza il contenuto della conversazione telefonica intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] (alias Denny) ritenendola un riscontro accusatorio. 6.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità, la contraddittorietà o comunque la insufficienza della motivazione relativamente alla descrizione dell'arresto occorso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di quello occorso il 18/09/2018.

Dalle risultanze dibattimentali la Corte di appello, afferma, trae il convincimento di un'attività di spaccio continuativa per mesi caratterizzata dallo smercio quotidiano di decine di dosi di sostanze stupefacenti nei confronti di una pluralità di consumatori e di transazioni quotidiane per centinaia di euro e che i fatti accertati dalla sentenza della corte di appello allegata ai motivi aggiunti costituirebbero manifestazioni ulteriori della stessa attività oggetto di valutazione.

La contraddizione consiste nel fatto che la sentenza impugnata ritiene prova dello sviluppo nel tempo dell'attività contestata fatti in realtà che depongono per l'esatto contrario.

Da tali elementi si evince, invece, che l'attività del ricorrente si era concentrata in un lasso di tempo inferiore al mese ciò che conforta la tesi difensiva della continuazione tra il reato in contestazione e quello precedentemente accertato.

La Corte di appello concorda sulla sussistenza della continuazione ma poi non spiega perché tale fattispecie sussisterebbe in relazione a una condotta protrattasi nell'arco di mesi sulla base di risultanze che al contrario ne dimostrano una concentrazione in tre settimane come dimostrato dal sequestro valorizzato della corte di appello per il ragionamento oggetto di presente censura. 7.[OSCURATO:PERSONA] con unico motivo deduce il vizio di motivazione apparente in relazione alla mancata valutazione delle doglianze difensive in ordine al mancato riscontro delle dichiarazioni rese dall'unico acquirente in assenza di rinvenimento di sostanza stupefacente, denaro o altri elementi sintomatici di un'attività di spaccio (come, per esempio, intercettazioni telefoniche). 8.[OSCURATO:PERSONA] propone un solo motivo con il quale lamenta la mancata qualificazione del fatto in termini di "lieve entità" e deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente e manifestamente illogica sul punto.

Contesta il fatto che la Corte di appello ha messo sullo stesso piano la maggior parte delle condotte illecite di tutti gli imputati senza procedere ad una differenziazione delle loro posizioni in base al numero di contatti avuti con i consumatori abituali di droga, del quantitativo di stupefacente movimentato, delle eventuali somme di danaro frutto dell'attività illecita.

Le cessioni ascrivibili al ricorrente sono state sporadiche e hanno riguardato modiche quantità come si desume dalle dichiarazioni dell'acquirente che aveva riferito di aver acquistato la maggior parte delle volte sostanza stupefacente da altre persone.

Non sono emersi contatti ulteriori rispetto a quelli intrattenuti con i due acquirenti abituali; è emerso che gli era in contatto con il solo de [OSCURATO:PERSONA] del quale aveva utilizzato l'utenza nelle cessioni al Tisba.

Dalla data dell'arresto (28 maggio 2018) egli non è stato più coinvolto nelle indagini, non ci sono intercettazioni che lo riguardano, né servizi di osservazioni che diano conto di un suo coinvolgimento nonostante la misura applicata.

Da tutto ciò si può desumere la sua posizione residuale e che la sua condotta rientra nel "piccolo spaccio di strada" che non osta alla qualificazione del fatto in termini di lieve entità.9.[OSCURATO:PERSONA] propone due motivi. 9.1.Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di annullamento della sentenza di primo grado per totale mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con specifico riferimento alla mancata indicazione, da parte del primo giudice, dei criteri di determinazione della pena e delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche. 9.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine al secondo motivo di appello con il quale si censurava la mancanza di potenzialità oggettiva della minaccia nei confronti dello Schillaci.

Si chiedeva alla Corte di appello di valutare se la minaccia di "strappare le budella" e "spellare vivo" fosse davvero dotata di forza intimidatoria in quanto abnorme (e dunque non credibile) e proveniente da persona incensurata e non organica ad alcun contesto criminale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sono infondati i ricorsi del Mazzoli e del Conciatori; sono inammissibili tutti gli altri ricorsi. 2.[OSCURATO:PERSONA]. 2.1.11 ricorso è infondato. 2.2.Secondo l'autorevole insegnamento della Corte di cassazione, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Rv. 275518 - 02; Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Rv. 274448 - 01; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Rv. 273220 - 01; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, Rv. 269223 - 01). 2.3.11 criterio della identità storico-naturalistica del fatto è stato fatto proprio anche dalla Corte costituzione che, con sentenza, n. 200 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha applicato all'ordinamento interno l'interpretazione dell'art. 4, Prot.n. 7, allegato alla Convenzione EDU, fatta propria dalla Corte EDU, secondo cui ai fini del divieto del 'bis in idem' (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti), deve essere adottato il più favorevole criterio dell'idem factum anziché la più restrittiva nozione di idem legale, sicché il "fatto", di per sé, va definito secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, e non quella di un eventuale approccio epistemologico.

In questa prospettiva, l'idem storico è l'accadimento materiale frutto di un'addizione di elementi, la cui selezione è condotta secondo criteri normativi: «Il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario.

Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi.

Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente».

Avverte il Giudice delle leggi che «né la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro [OSCURATO:PERSONA], né le successive pronunce della Corte EDU recano l'affermazione che il fatto va assunto, ai fini del divieto di bis in idem, con esclusivo riferimento all'azione o all'omissione dell'imputato.

A tal fine, infatti, non possono venire in conto le decisioni vertenti sulla comparazione di reati di sola condotta, ove è ovvio che l'indagine giudiziale ha avuto per oggetto quest'ultima soltanto (ad esempio, sentenza 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] contro Italia).

Anzi, in almeno tre occasioni, il giudice europeo ha attribuito importanza, per stabilire l'unicità del fatto, alla circostanza che la condotta fosse rivolta verso la medesima vittima (sentenza 14 aprile 2014, Muslija contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 34; sentenza 14 aprile 2014, Khmel contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 65; sentenza 23 settembre 2015, Butnaru e Bejan-Piser contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 37), e ciò potrebbe suggerire che un mutamento dell'oggetto dell'azione, e quindi della persona offesa dal reato, spezzi il nesso tra fatto giudicato in via definitiva e nuova imputazione, pur in presenza della stessa condotta (come potrebbe accadere, ad esempio, nell'omicidio plurimo)». 2.4.Con la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], la Corte EDU, Grande Camera, 10/02/2009, è giunta ad un approdo definitivo e organico in tema di applicazione del divieto di 'bis in idem' codificato dall'art. 4, del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU.

Dopo aver dato conto delle pronunce che l'hanno preceduta, la Corte europea ha esaminato i trattati e gli strumenti internazionali che sanciscono il divieto del 'bis in idem', constatando che non tutti usano gli stessi termini.

L'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU, l'art. 14, § 7, del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e l'art. 50 della Carta Europea dei [OSCURATO:PERSONA] utilizzano i termini: "[same] offencegmeme] infraction" (in italiano i termini offence e infraction possono essere tradotti sia come reato che come offesa.

Nella traduzione non ufficiale in lingua italiana dell'art. 4 del Protocollo n. 7, sono stati tradotti con la parola reato).

L'art. 8 § 4 della [OSCURATO:PERSONA] sui diritti umani utilizza invece i termini "[same] cause", così interpretato dalla Corte Inter-americana sui diritti umani: «Diversamente dalla formula utilizzata da altri strumenti internazionali di protezione dei diritti umani (ad esempio, il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, articolo 14 § 7), che fa riferimento allo stesso "crimine", la Convenzione americana usa l'espressione "[same] causegmeme] faits", che è un termine decisamente più favorevole alla vittima».

L'art. 54 della [OSCURATO:PERSONA] del 1985 utilizza i termini "[same]facts/[meme] faits".

L'art. 20 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale utilizza i termini "[same] conducr/ [mémes] actes constitutifs".

La Corte EDU ha quindi sottolineato che la distinzione tra i termini "stessi atti" o "stessi fatti", da un lato, e "stesso reato", dall'altro, è stata ritenuta sia dalla CGUE che da quella Inter-americana un elemento importante a favore dell'adozione di un approccio basato strettamente sull'identità degli atti materiali e del rifiuto della qualificazione giuridica di tali atti giudicata come irrilevante.

Un tale approccio interpretativo, secondo le due Corti, è più favorevole - annota la Corte EDU - perché l'autore del reato saprebbe che, una volta condannato o assolto, non deve temere ulteriori procedimenti penali per la medesima condotta o il medesimo fatto.

La Corte EDU prende spunto da questa constatazione e, ribadendo che la Convenzione EDU deve essere interpretata ed applicata in modo da rendere pratici ed effettivi e non teorici o illusori i diritti in essa riconosciuti, ha affermato che l'uso del termine "offence/ infraction" nell'art. 4 del Protocollo n. 7, non giustifica un approccio interpretativo di tipo restrittivo; il ricorso alla mera qualificazione giuridica del medesimo fatto rischia di indebolire il divieto di 'bis in idem' piuttosto che renderlo pratico ed effettivo perché non impedisce che per la medesima condotta una persona possa essere processata e/o condannata due volte.

Di conseguenza, chiosa sul punto la Corte EDU, l'art. 4 del Protocollo n. 7 deve essere interpretato nel senso che il reato è il medesimo se i fatti che lo integrano sono identici oppure sono sostanzialmente gli stessi (§ 82). 2.5.Le circostanze di tempo, peraltro, concorrono a definire il "fatto" attribuendogli una precisa collocazione temporale; basti pensare che la collocazione del fatto in tempo diverso da quello contestato determina la novità dell'accusa e la necessità di attivare le garanzie previste dagli artt. 516 e segg. cod, proc. pen. (Sez.

U, n. 11930 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Polizzi, Rv. 199171 - 01, secondo cui qualora nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento terminale, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; la posticipazione della data finale della permanenza, infatti, incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive). 2.6.Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (rubricato al capo F), perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina e aveva effettivamente e innumerevoli volte venduto singole dosi della medesima sostanza a terze persone (nominativamente indicate) al prezzo di trenta euro (occasionalmente venti) per singola dose.

Il fatto è contestato come commesso in Mentana, [OSCURATO:PERSONA] e Sant'[OSCURATO:PERSONA] tra i mesi di febbraio e agosto dell'anno 2018. 2.7.L'imputazione (e la condanna) originano da una complessa attività di indagine, articolata attraverso intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, sequestri e arresti, attività nell'ambito della quale il ricorrente il 21/06/2018 fu arrestato, insieme con [OSCURATO:PERSONA], perché colto nella flagrante detenzione di gr. 4,515 di cocaina, quindi processato e condannato nell'ambito del separato procedimento originato dall'applicazione della misura pre-cautelare.

Il fatto per il quale il Mazzoli fu condannato, per quanto accertato nel corso delle indagini preliminari di questo procedimento, non risulta contestato dall'odierna rubrica, né, ai fini dell'applicazione del divieto di "bis in idem" di cui all'art. 649 cod. proc. pen., rileva - per quanto sopra detto - che il fatto oggetto di precedente condanna sia stato accertato nell'ambito della medesima attività di indagine, che cioè, per usare le parole del ricorrente, «fosse parte della più complessa attività delineata dalle indagini in corso di questo processo».

L'eventuale riconducibilità del fatto per il quale si è già proceduto all'unica ideazione criminosa alla quale potrebbero appartenere gli altri fatti per i quali si procede nell'ambito del presente procedimento è questione che non interseca l'applicazione del divieto invocato dal ricorrente ma semmai l'applicazione "postuma" della continuazione.

La decisione del pubblico ministero di procedere separatamente e immediatamente per il fatto-reato "riscontro" mediante la formazione di autonomo fascicolo e l'immediato (o comunque separato) esercizio dell'azione penale costituisce determinazione insindacabile ispirata, perlopiù, dall'esigenza di evitare l'anticipata "discovery"degli atti relativi alle indagini in corso che non saranno inseriti nel fascicolo (art. 130, disp. att. c.p.p.) Questione, questa, ben diversa dal rispetto del divieto del "bis in idem" il cui presupposto applicativo, come visto, è costituito dalla identità del fatto storico per il quale si procede a carico della medesima persona fisica, identità espressamente esclusa dalla Corte di appello (pag. 22). 2.8.11 secondo motivo è infondato. 10.In termini generali, la lieve entità del fatto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 «può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; così anche Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera; Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 38879, Frank, Rv. 232428; Sez. 6, 14 aprile 2008, n. 27052, Rinaldo, rv. 240981, richiamate in motivazione da Sez.

U, 35737/2010, cit.).

Non v'è dubbio che la qualificazione ai sensi dell'art 73, comma 5, cit., non può essere esclusa per il sol fatto che l'attività venga posta in essere in modo organizzato e quantitativo, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, che sanziona meno gravemente l'associazione per delinquere costituita per commettere i fatti di cui all'art. 73, comma 5 (Sez.

F, n. 39844 del 13/08/2015, Bannour, Rv. 264678; sul punto già Sez. 6, n. 6615 del 14/02/1994, Greco, Rv. 199198).

Ma nemmeno può essere affermato il contrario. 2.9.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto espressa applicazione del principio affermato da Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269149 - 01, secondo il quale la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni Io aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (nello stesso senso: Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 - 01, secondo cui, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine; Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272140 - 01, secondo cui è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente; Sez. 4, n. 40720 del 26/0472017, Rv. 270767 - 01). 2.10.Come spiegato in motivazione da Sez. 3, n. 6871, cit.: «i parametri: "mezzi, modalità o circostanze dell'azione" impongono una valutazione non atomistica della singola condotta, che deve invece essere contestualizzata e considerata, appunto, nel suo concreto divenire e non quale fotogramma estraneo alla (e strappato dalla) realtà viva che rappresenta e alla quale appartiene.

Se la singola cessione costituisce manifestazione effettiva della ben più ampia (e comprovata) capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente, la valutazione della sua offensività non può essere ancorata al solo dato (statico) della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga, appunto, ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva.

Anche l'utilizzo di altre persone (e in generale il concorso nel reato), quale specifica modalità della condotta, può essere utilmente valutato quale espressione del maggior potenziale offensivo del fatto.

La condotta insomma non può essere valutata quale frammento di vita avulso dalla realtà; quando i dati a disposizione lo consentono, il giudice deve utilizzarli per valutare in modo complessivo la potenzialità offensiva che il fatto esprime, senza arrestarsi al dato ponderale.

Si pensi, per fare un esempio, a singole, ripetute cessioni di piccole quantità di sostanza stupefacente, poste in essere a favore di uno o più consumatori.

Se, in base alle informazioni che possiede, il giudice può trarre dai mezzi, modalità e circostanze dell'azione, la certezza che la droga di volta in volta ceduta costituisce solo una frazione di più consistenti quantitativi detenuti per la vendita, il fatto non può essere considerato lieve perché attua quella maggior capacità di penetrazione nel mercato che la detenzione di non modiche quantità di stupefacente è in grado di esprimere da sola.

Se l'azione del singolo spacciatore che vende una dose di sostanza stupefacente costituisce il terminale, l'ultimo anello di una catena di distribuzione che sistematicamente si alimenta di ben più ampi quantitativi di droga immessi sul mercato, costituendone la fase che rende concreta la strategia della più ampia e capillare diffusione della sostanza di volta in volta ceduta in vista del maggior profitto possibile, il fatto (che quel profitto concorre ad alimentare) non può essere contraddittoriamente considerato di lieve entità.

Sicché sostenere che la pluralità di condotte di cessione della droga reiterate nel tempo non è incompatibile con una valutazione di lieve entità del fatto, non equivale ad affermare il contrario.

E' pur sempre necessaria la valutazione congiunta di tutti i parametri dettati in proposito dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 (in quest'ultimo senso, Sez. 6, n. 21612 del 29/04/2014, Villari, Rv. 259233; Sez. 6, n, 29250 del 01/07/2010, Moutawakkil, Rv. 249369)». 2.11.E del resto, osserva ulteriormente il Collegio, fissare l'attenzione sulla sola "azione" è giuridicamente sbagliato.

L'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 impone la valutazione del "fatto" («uno dei fatti»), non dell'azione.

Il "fatto" del cedere o vendere una modica quantità di sostanza stupefacente non è di per sé sufficiente a qualificare il reato in termini di lieve entità.

Il dato ponderale può essere di per sé ostativo alla qualificazione del reato in termini di lieve entità, ma non è mai stato affermato il contrario: il dato ponderale, quando minimo, non determina di per sé la qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Occorre appunto avere riguardo ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell'azione, onde affermare che il "fatto" esprima una minima offensività.

Sicché, se si ipotizza che una persona, in un arco temporale ristretto, ceda singole dosi della medesima o di più sostanze stupefacenti a più persone, fermare l'attenzione alla singola cessione, senza considerare quelle immediatamente successive o precedenti comporta la assurda conseguenza che, se l'autore delle cessioni venisse trovato nella disponibilità (per esempio) di 100 grammi di cocaina di buona qualità, il fatto della detenzione non potrebbe essere ritenuto di lieve entità, ostandovi il dato ponderale; se, invece, per scelta investigativa, dovessero essere assunti a sommarie informazioni i 100 acquirenti della giornata, senza ulteriori atti di indagine, ogni singola cessione dovrebbe integrare il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, magari in continuazione con le altre.

Sicché il medesimo fatto verrebbe qualificato e sanzionato in modo diverso in base a scelte investigative opposte; è evidente che la qualificazione del fatto in termini di minima offensività non può risentire di scelte investigative ispirate a logiche le più diverse (con l'opportunità, magari, di non compiere atti che determinano una disco very anticipata).

Dunque il fatto o è minimamente offensivo o non lo è.

Ma quel che più conta in questa sede è ribadire l'attitudine dei singoli fatti, ognuno costituente reato, ad essere valutati congiuntamente quali sintomatici della non minima offensività della condotta.

La relativa valutazione è affare del giudice e se sorretta da motivazione non manifestamente illogica è insindacabile in questa sede. 2.12.0rbene, i giudici di merito, con motivazione immune da sbavature logiche, valorizzano l'aspetto "dinamico" delle singole condotte ascritte al ricorrente ritenute, in base ad elementi di fatto non espressamente contestati in questa sede, manifestazione di più ampia disponibilità di sostanze stupefacenti in grado di soddisfare un'altrettanto ampia domanda e a ritmi frenetici. 3.[OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Anche il ricorso del Conciatori è infondato. 3.2.L'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (rubricato al capo B), perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina e aveva effettivamente e innumerevoli volte venduto singole dosi della medesima sostanza a terze persone (nominativamente indicate) al prezzo di trenta euro per singola dose.

Il fatto è contestato come commesso in Mentana e [OSCURATO:PERSONA], nel 2017 e nel 2018, per innumerevoli volte. 3.3.La tesi accusatoria si fonda sulle medesime attività di indagine richiamate al § 2.7 che precede, avallata in sede di merito con la doppia conforme condanna dell'imputato. 3.4.Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato. 3.5.La nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità e indeterminatezza del capo di imputazione non può essere eccepita in sede di giudizio abbreviato incondizionato perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, Boccuni, Rv. 269880; Sez. 6, n. 13133 del 23/02/2011, Alfiero, Rv. 249897; Sez. 6, n. 38430 del 04/07/2017, n.m.; Sez. 6, n. 32363 del 20/05/2009, Rv. 245191, secondo cui «la configurazione della richiesta incondizionata di giudizio abbreviato come un "diritto potestativo" dell'imputato ha come conseguenza che la scelta di essere giudicato allo stato degli atti, cioè in base a tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, comporta altresì l'accettazione necessaria della stessa imputazione formulata dall'accusa (così, Sez.

VI, 20 febbraio 2009, Bilardo ed altri).

In sostanza, la richiesta di cui all'art. 438 c.p.p. non può che riguardare anche l'imputazione contenuta nell'atto attraverso il quale il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale.

Una volta che sia stato introdotto il giudizio abbreviato sull'istanza dell'imputato, senza che vi sia stata alcuna modificazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non residua all'imputato spazio per contestare l'imputazione stessa.

D'altra parte, se ritiene l'accusa indeterminata e generica l'imputato non sceglierà il giudizio abbreviato, potendo in seguito eccepire la nullità dell'eventuale decreto di citazione a giudizio»). 3.6.11 secondo e il terzo motivo postulano la possibilità, per la Corte di cassazione, di accedere al contenuto del fascicolo di merito, di leggerne il contenuto e di valutarne l'attitudine accusatoria delle prove utilizzate ai fini della decisione, operazione questa preclusa in sede di legittimità ove ciò che rileva non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato.

Il vizio di motivazione deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" contenuto nella lettera "e" del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.).

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, P.v. 214794).

La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

E' possibile estendere l'indagine alla singola prova quando ne sia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Come autorevolmente affermato da Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione.

In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). 3.7.Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). 3.8.Inoltre, quando si lamentta omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.

F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). 3.9.Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). 3.10.E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 3.11.11 ricorrente non ha assolto a nessuno di questi oneri: non deduce se il travisamento "del compendio probatorio" era stato dedotto in appello, non allega i verbali delle prove (a suo dire) travisate.

Il che impedisce in radice lo scrutinio delle doglianze contenute nel secondo e terzo motivo e ciò a prescindere dal fatto che, in realtà, più che il travisamento della prova, il ricorrente sollecita una vera e propria (ri)valutazione delle prove. 3.12.11 quarto e il quinto motivo sono infondati. 3.13.E' sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già ampiamente affermato in sede di esame del ricorso del Mazzoli.

L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è proprio quello di non considerare che ai fini dell'esclusione della lieve entità del fatto la reiterazione di tanti episodi di piccolo spaccio può essere utilmente valutata dal giudice di merito nei termini già spiegati.

Non ha pregio il rilievo difensivo per il quale la lieve entità del fatto era stata riconosciuta nel separato processo originato dall'arresto in flagranza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] eseguito di iniziativa della PG in occasione di uno dei servizi di osservazione posti in essere nell'ambito delle indagini relative a questo procedimento: il giudice del separato processo non aveva a disposizione la quantità di informazioni a disposizione dei giudici di questo processo, sicché la dedotta illogicità non trova facile terreno nella diversità dei rispettivi quadri probatori.

Ha pertanto buon gioco la Corte di appello a collocare l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in un contesto di «più ampia e fiorente attività di spaccio, espletata a favore non soltanto dei due accusatori, ma di una più ampia platea di tossico fili, che ebbe a oggetto lo smercio quotidiano di numerose decine di dosi di cocaina e la riscossione di proventi determinabili in termini di migliaia di euro e che si avvalse di stabili collegamenti con i fornitori e con altri spacciatori in modo da ottimizzare le operazioni di cessione riducendone i relativi rischi.

In altri termini, la convergenza degli elementi ricavabili dalle dichiarazioni di Capomagi e di Schillad e dall'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] descrivono un'attività delittuosa che l'imputato svolse per mesi, movimentando giornalmente, a voler essere cauti, numerose decine di dosi di sostanze stupefacenti».

Si tratta di motivazione che fa buon governo dei principi sopra illustrati ed è tutt'altro che illogica, anzi coerente con le premesse di fatto descritte dalla sentenza il cui travisamento è stato inammissibilmente dedotto in questa sede. 4.[OSCURATO:PERSONA]. 4.1.11 ricorso del Bebri è inammissibile. 4.2.L'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (rubricato al capo A), perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina e aveva effettivamente e innumerevoli volte venduto singole dosi della medesima sostanza a terze persone (nominativamente indicate) al prezzo di trenta/quaranta euro per singola dose.

Il fatto è contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA], Sant'[OSCURATO:PERSONA] e Mentana, nel 2018 e per innumerevoli volte. 4.3.La Corte di appello spiega, con abbondanza di argomenti e specifico e puntuale richiamo agli elementi di prova sintetizzati nella sentenza impugnata, le ragioni ostative alla qualificazione dei fatti in termini di lieve entità.

Richiamate le considerazioni già illustrate in sede di esame dei precedenti ricorsi, deve essere stigmatizzato il tentativo del ricorrente di proporre una lettura alternativa (e "riduzionistica") delle medesime fonti di prova non ammessa in questa sede. 5.[OSCURATO:PERSONA]. 5.1.11 ricorso del Micu è inammissibile. 5.2.L'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (rubricato al capo G), perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina e aveva effettivamente e innumerevoli volte venduto singole dosi delle medesime sostanza a terze persone (nominativamente indicate) al prezzo di trenta (la marijuana), dieci (l'hashish) e quaranta (la cocaina) euro per singola dose.

Il fatto è contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA] e Monterotondo, nel 2018 e per innumerevoli volte. 5.3.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato perché il ricorrente neglige le articolate considerazioni che la Corte di appello, senza immotivati rimandi alla sentenza di primo grado, svolge a sostegno della impossibilità di qualificare il fatto in termini di lieve entità (pag. 24 e seg.). 5.4.11 secondo motivo propone una non consentita rivalutazione, in questa sede, della valenza accusatoria del contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse il 10/06/2018 (RIT 191/18, progg. 943 e 945, richiamate a pag. 24 della sentenza impugnata e trascritte a pag. 35 della sentenza di primo grado).

E' necessario ribadire che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164).

E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994).

Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 5.5.E' sufficiente evidenziare che il ricorrente non deduce affatto il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati ma, astraendo dalla "ratio decidendi" nella sua organicità e completezza (che si avvale anche di numerosi fonti informative del tutto ignorate dal ricorrente), invita questa Corte di cassazione ad una loro rilettura diretta inammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazione della prova, ne hanno fatto i Giudici di merito. 5.6.Non è chiaro, peraltro, in che modo la diversa interpretazione delle conversazioni in questione possa ridondare a favore dell'imputato la cui condanna si fonda, come detto, su fonti dichiarative del tutto ignorate. 5.7.11 terzo motivo è del tutto generico poiché non consente si cogliere il punto della decisione impugnata e le specifiche ragioni di doglianza visto che, comunque, la Corte di appello ha riconosciuto la continuazione esterna con i fatti oggetto di separata condanna. 6.[OSCURATO:PERSONA]. 6.1.11 ricorso del Perndoj è inammissibile. 6.2.L'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (rubricato al capo M), perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina e aveva effettivamente e innumerevoli volte venduto singole dosi delle medesime sostanza a terze persone (nominativamente indicate) al prezzo di trenta (la marijuana), dieci (l'hashish) e quaranta (la cocaina) euro per singola dose.

Il fatto è contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA] e Monterotondo, nel 2018 e per innumerevoli volte. 6.3.La Corte di appello illustra (pag. 32) le ragioni della conferma della condanna con argomenti totalmente ignorati dal ricorrente.

Manca, nel ricorso, qualsiasi correlazione tra i vizi (genericamente) denunciati e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato. 6.4.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109).

Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). 7.[OSCURATO:PERSONA]. 7.1.11 ricorso del Petruccioli è inammissibile. 7.22imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (rubricato al capo I), perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina e aveva effettivamente e numerose volte venduto singole dosi delle medesime sostanze a terze persone (nominativamente indicate) al prezzo di trenta (la cocaina) e dieci (l'hashish e la marijuana) euro per singola dose.

Il fatto è contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA] tra il mese di febbraio e il mese di luglio del 2018, 7.3.Nel definire la posizione dell'imputato, la Corte di appello spiega le ragioni della mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità con argomenti che, diversamente da quanto dedotto, riguardano esplicitamente ed esclusivamente la sua posizione, oggettivamente diversificata rispetto a quella degli altri imputati.

Il ricorrente, dal canto suo, si limita a reiterare sostanzialmente le medesime censure proposte in appello senza un reale ed effettivo confronto con le ragioni della sentenza impugnata.

Non una sola parola viene spesa, per esempio, sul rinvenimento, in casa dell'imputato, di un quaderno, nascosto dietro un televisore, contenente nomi e sigle, in corrispondenza dei quali vi erano numeri composti da tre/quattro cifre, che la Corte di appello ha ritenuto trattarsi della "contabilità" della lucrosa attività di spaccio dell'imputato il quale, nonostante le misure pre-cautelari e cautelari applicate, aveva movimentato per mesi, in collaborazione con altre persone, quantitativi di sostanze stupefacenti, anche diverse, del valore di centinaia se non migliaia di euro.

L'imputato, afferma la Corte di appello, «disponeva di riserve di sostanze stupefacenti tale da consentirgli, nel giro di pochi minuti, di soddisfare le richieste di droga che gli pervenivano, anche quelle non prevedibili» e la sua attività «si protraeva per l'intera giornata», anche avvalendosi dei telefoni dedicati in uso ad altri pusher.7.4.11 ricorso è dunque generico, inammissibilmente rivalutativo e, alla luce delle considerazioni svolte ìn sede di esame del ricorso del Mazzolí, manifestamene infondato. 8.[OSCURATO:PERSONA]. 8.1.11 ricorso del Rita è inammissibile. 8.2.L'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 56, 629, 629 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, a fine di cessione a terzi, ed aver effettivamente ceduto a [OSCURATO:PERSONA] singole dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina al prezzo di trenta euro per dose, nonché per aver costretto, con minaccia, il predetto Schillací a pagargli il corrispettivo delle pregresse cessioni e per aver tentato in altre occasioni di ottenere, con minaccia, tale corrispettivo. 8.3.11 primo motivo è manifestamente infondato. 8.4.E' necessario premettere che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non ne legittima l'annullamento da parte della Corte di appello, non costituendo vizio contemplato dall'art. 604 cod. proc. pen. 8.5.In ogni caso tale vizio non sussiste perché l'applicazione di una pena prossima al minimo edittale non impone l'adozione di una specifica motivazione da parte del giudice. 8.6.E' stato più volte affermato dalla Corte di cassazione che, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato (così, in motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrìgo, Rv. 241189 - 01; cfr. anche Sez. 1, n. 2413 del 13/03/2013, Pachiarotti; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani).

E' consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri) oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale (Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo; Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluto). 8.7.E' stato anzi precisato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 8.8.Nel caso di specie, all'imputato è stata applicata una pena-base (sei anni e sei mesi di reclusione) prossima al minimo edittale del reato più grave (art. 629, cod, pen.) che la Corte di appello ha ritenuto oltremodo congrua in considerazione della gravità e reiterazione delle minacce. 8.9.Le attenuanti generiche sono state negate dalla Corte di appello con motivazione (l'assenza di positivi elementi di valutazione e l'oggettiva gravità dei fatti) insindacabile in questa sede di legittimità, tanto più che il ricorrente neglige le ragioni del diniego. 8.10.11 secondo motivo è manifestamente infondato, non potendosi seriamente dubitare dell'oggettiva capacità intimidatoria delle minacce rivolte alla vittima nel caso in cui non avesse pagato le pregresse cessioni di sostanza stupefacente.

In ogni caso, la valutazione della idoneità delle parole a incutere timore costituisce questione di fatto di esclusiva pertinenza del giudice di merito che non può essere sindacata in questa sede se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione, tema quest'ultimo nemmeno accennato dal ricorrente che si limita a chiedere a questa Corte di sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito. 9.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Bebri, Micu, Perndoj, Petruccioli e Rita consegue, ex art. 616 cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] PERNDO3 GENTIAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, AVV. [OSCURATO:PERSONA] per il MICU, AVV. [OSCURATO:PERSONA]' per il PETRUCCIOLI, AVV. [OSCURATO:PERSONA] per il RITA, che hanno concluso riportandosi ai motivi dei rispettivi ricorsi e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, pronunciando sugli appelli proposti dagli imputati avverso la sentenza del 26/06/2020 del GIP del Tribunale di Roma e in parziale riforma della stessa, ha, per quanto qui rileva: 1.1.rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura complessiva di cinque anni e due mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa; 1.2.rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura complessiva di quattro anni e otto mesi di reclusione; 1.3.confermato nel resto le condanne di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.Per l'annullamento della sentenza i suddetti imputati hanno proposto distinti ricorsi. 3.[OSCURATO:PERSONA] propone due motivi. 3.1.Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione del divieto di "bis in idem", sotto il profilo del divieto di un secondo giudizio. Sotto l'unico capo di imputazione a lui ascritto sono stati inclusi, afferma, tutti gli episodi individuati come illeciti nel corso delle intercettazioni telefoniche. Sostiene che doveva esservi compresa anche la notizia di reato confluita nel processo RGNR n. 3691/2018 che lo vedeva responsabile del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. E' fin troppo evidente - afferma - la stretta connessione tra le due notizie di reato (quella che ha dato origine al presente processo e quella che ha dato origine al processo RGNR 3691/2018 che discende dall'attività di indagine dalla quale è scaturito l'odierno processo). Se così è, afferma, egli non doveva essere nuovamente processato. L'unitarietà della condotta sanzionata dall'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 non tollera artificiose frammentazioni, non sussistendo elementi che avallino la conclusione della Corte di appello secondo cui si trattava di fatti tra loro ontologicamente diversi. 3.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla mancata qualificazione dei fatti in termini di lieve entità, qualificazione ingiustamente esclusa dalla Corte di appello sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche dalle quali emerge una frenetica attività di spaccio. Tale conclusione è frutto di un evidente errore nella interpretazione delle conversazioni telefoniche, avendo la Corte territoriale fatto coincidere la cessione di sostanza stupefacente con ogni incontro concordato telefonicamente. Il risultato probatorio (circa 100 dosi vendute al giorno) è in controtendenza rispetto al modesto tenore di vita del ricorrente e con il mancato rinvenimento di cospicue somme di denaro. 4.[OSCURATO:PERSONA] propone cinque motivi. 4.1.Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. c), cod. proc. pen., l'indeterminatezza del capo di imputazione. In particolare, le cessioni contestate non sono contestualizzate nel tempo e non si comprende di quante consegne egli sia effettivamente accusato. Non sono sufficienti le dichiarazioni dei due acquirenti che, secondo la Corte di appello, delimitano l'ambito temporale delle cessioni e i quantitativi di droga ceduti, tanto più che tali dichiarazioni contrastano con il periodo di detenzione sofferto dal ricorrente (15/05/2018 - 09/01/2019) e sono a loro volta generiche. 4.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alle dichiarazioni accusatorie degli acquirenti che sono caratterizzate da genericità e vaghezza (non avendo nessuno di loro indicato con precisione quanti acquisti di sostanza stupefacente ha effettuato dal ricorrente) e contrastano con il periodo di detenzione sofferto dal ricorrente (15/05/2018 - 09/01/2019). Si tratta, inoltre, di dichiarazioni irrilevanti perché in casa dell'imputato non sono stati trovati soldi, droga, né strumenti o cose che lasciassero pensare che egli si sia dedicato all'attività di spaccio. Neppure la circostanza dei vari numeri di telefono degli imputati è stata riscontrata, essendo stata reperita, in sede di perquisizione, una sola scheda telefonica in uso ricorrente. Vi sono invece elementi che avrebbero dovuto far dubitare dell'attendibilità dei due testimoni i quali erano stati fermati dalla polizia con la sostanza stupefacente sì che avevano tutto l'interesse a sostenere che la droga era destinata all'uso personale ma non è mai stato accertato se, pur compatibile con uso personale, fosse destinata alla vendita a terzi. In conclusione non è possibile escludere che due testimoni fossero a loro volta spacciatori, ciò che imponeva alla Corte di appello di valutarne l'attendibilità alla luce dei criteri stabiliti dall'articolo 192, comma terzo, cod. proc. pen. 4.3.Con il terzo motivo deduce il travisamento del compendio probatorio. La Corte di appello, sostiene, si è limitata ad affermare che le testimonianze acquisite sono da ritenere attendibili, senza indicare le ragioni per cui sono state considerate decisive, tanto più che tali dichiarazioni contrastano con altri dati processuali (verbale di arresto). La Corte di appello avrebbe dovuto specificare perché tali dichiarazioni sono state determinanti rispetto ad atti processuali totalmente opposti. Sotto altro profilo i giudici distrettuali hanno affermato che non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità dei due acquirenti perché il riscontro ci sarebbe nelle intercettazioni. Appare evidente a questo punto il travisamento del compendio probatorio poiché dal materiale captativo non si evince la responsabilità del ricorrente in merito alle cessioni contestate, ciò senza considerare che, come già detto, l'imputato è stato sottoposto a misure restrittive della libertà dal 15 maggio 2018 al 9 gennaio 2019. 4.4.Con il quarto motivo deduce l'erronea (sotto il profilo della mancata) applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte d'appello ha escluso la lieve entità del fatto sul rilievo che le dichiarazioni dei due acquirenti dimostrano la intercambiabilità del ricorrente con gli altri spacciatori che, per mesi, li avevano riforniti di droga. In verità, afferma, gli elementi che avrebbero dovuto essere considerati sono due: la quantità di droga ceduta e la platea di consumatori-acquirenti. Nel caso di specie, al ricorrente si addebita la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina per una quantità di gr. 0,3 a 30 euro per ciascuna dose a consumatori abituali quali appunto i due testimoni. La quantità di sostanza ceduta, dunque, è compatibile con il "piccolo" spaccio, atteso che non si tratta di quantità ingente. Si aggiunga che la presunta attività è stata svolta in [OSCURATO:PERSONA] e Mentana e non in una grande città con evidente minimizzazione del rischio per la collettività. Il ricorrente inoltre avrebbe ceduto droga a due consumatori abituali e di fiducia (come dimostrano i contatti telefonici) e non ad una grande e indeterminata platea di acquirenti. Né la lunghezza dell'arco temporale nel quale si sono tenute le condotte osta alla qualificazione del fatto in termini di lieve entità; non si può negare che il fatto sia di lieve entità anche in presenza di spaccio continuativo se si tiene conto delle circostanze relative alle modalità e dei mezzi della condotta o che abbia inciso in modo ridotto sull'interesse protetto. Negare l'applicazione del quinto comma dell'articolo 73, d.P.R. n. 309 del 1990, sol perché l'imputato avrebbe movimentato numerose decine di dosi di sostanza stupefacente, significherebbe dire che se si commettono tanti piccoli spacci automaticamente si integra la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 73 cit. 4.5.Con il quinto motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. Richiamando gli argomenti oggetto del motivo precedente, aggiunge che in base alle dichiarazioni dei due acquirenti nulla impediva la qualificazione del fatto in termini di lieve entità. La Corte di appello, invece, ha rigettato tale richiesta attingendo a fatti oggetto di una precedente sentenza di condanna irrevocabile e dunque utilizzando elementi estranei all'odierna regiudicanda. L'illogicità è lampante se si considera che quei fatti erano stati qualificati di lieve entità a fronte del sequestro di ben 166 confezioni di cocaina e di euro 2290,00, laddove nel caso di specie non v'è stato alcun sequestro di stupefacente o di denaro. 5.[OSCURATO:PERSONA] propone un solo motivo con il quale deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e lamenta la mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità desumibile, afferma, dallo stesso editto accusatorio che, pur teorizzando "innumerevoli" cessioni, di fatto contesta singole modiche cessioni di sostanza stupefacente a consumatori abituali nominativamente individuati dalla rubrica stessa. Si tratta di poche decine di cessioni ma la Corte di appello valorizza "il contesto", riguardante la totalità degli imputati, e qualifica come "incessante" l'attività illecita posta in essere dall'imputato pur in presenza di elementi informativi del tutto circoscritti. Per escludere la lieve entità dell'odierno fatto, la Corte di appello ha poi valorizzato quello oggetto di separata precedente condanna (detenzione di 122 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina) che però era stato qualificato come di lieve entità benché paradossalmente accertato nell'ambito delle medesime attività di indagine che hanno poi condotto l'imputato a giudizio nel presente processo. Nè la reiterazione delle condotte osta alla lieve entità del fatto. Ciò che risulta provato è che il ricorrente aveva ceduto anche con cadenza quotidiana singole dosi di cocaina ad acquirenti ben individuati in un arco di tempo limitato (dalla primavera all'estate 2018). 6.[OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi. 6.1.Con il primo lamenta la mancata qualificazione del fatto in termini di "lieve entità" e deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di insufficienza della motivazione che, sul punto, rimandando alla sentenza di primo grado ha sostanzialmente omesso lo scrutinio del corrispondente motivo di appello. 6.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la apoditticità e l'insufficienza della motivazione nella parte in cui analizza il contenuto della conversazione telefonica intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] (alias Denny) ritenendola un riscontro accusatorio. 6.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità, la contraddittorietà o comunque la insufficienza della motivazione relativamente alla descrizione dell'arresto occorso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di quello occorso il 18/09/2018. Dalle risultanze dibattimentali la Corte di appello, afferma, trae il convincimento di un'attività di spaccio continuativa per mesi caratterizzata dallo smercio quotidiano di decine di dosi di sostanze stupefacenti nei confronti di una pluralità di consumatori e di transazioni quotidiane per centinaia di euro e che i fatti accertati dalla sentenza della corte di appello allegata ai motivi aggiunti costituirebbero manifestazioni ulteriori della stessa attività oggetto di valutazione. La contraddizione consiste nel fatto che la sentenza impugnata ritiene prova dello sviluppo nel tempo dell'attività contestata fatti in realtà che depongono per l'esatto contrario. Da tali elementi si evince, invece, che l'attività del ricorrente si era concentrata in un lasso di tempo inferiore al mese ciò che conforta la tesi difensiva della continuazione tra il reato in contestazione e quello precedentemente accertato. La Corte di appello concorda sulla sussistenza della continuazione ma poi non spiega perché tale fattispecie sussisterebbe in relazione a una condotta protrattasi nell'arco di mesi sulla base di risultanze che al contrario ne dimostrano una concentrazione in tre settimane come dimostrato dal sequestro valorizzato della corte di appello per il ragionamento oggetto di presente censura. 7.[OSCURATO:PERSONA] con unico motivo deduce il vizio di motivazione apparente in relazione alla mancata valutazione delle doglianze difensive in ordine al mancato riscontro delle dichiarazioni rese dall'unico acquirente in assenza di rinvenimento di sostanza stupefacente, denaro o altri elementi sintomatici di un'attività di spaccio (come, per esempio, intercettazioni telefoniche). 8.[OSCURATO:PERSONA] propone un solo motivo con il quale lamenta la mancata qualificazione del fatto in termini di "lieve entità" e deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente e manifestamente illogica sul punto. Contesta il fatto che la Corte di appello ha messo sullo stesso piano la maggior parte delle condotte illecite di tutti gli imputati senza procedere ad una differenziazione delle loro posizioni in base al numero di contatti avuti con i consumatori abituali di droga, del quantitativo di stupefacente movimentato, delle eventuali somme di danaro frutto dell'attività illecita. Le cessioni ascrivibili al ricorrente sono state sporadiche e hanno riguardato modiche quantità come si desume dalle dichiarazioni dell'acquirente che aveva riferito di aver acquistato la maggior parte delle volte sostanza stupefacente da altre persone. Non sono emersi contatti ulteriori rispetto a quelli intrattenuti con i due acquirenti abituali; è emerso che gli era in contatto con il solo de [OSCURATO:PERSONA] del quale aveva utilizzato l'utenza nelle cessioni al Tisba. Dalla data dell'arresto (28 maggio 2018) egli non è stato più coinvolto nelle indagini, non ci sono intercettazioni che lo riguardano, né servizi di osservazioni che diano conto di un suo coinvolgimento nonostante la misura applicata. Da tutto ciò si può desumere la sua posizione residuale e che la sua condotta rientra nel "piccolo spaccio di strada" che non osta alla qualificazione del fatto in termini di lieve entità.9.[OSCURATO:PERSONA] propone due motivi. 9.1.Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di annullamento della sentenza di primo grado per totale mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con specifico riferimento alla mancata indicazione, da parte del primo giudice, dei criteri di determinazione della pena e delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche. 9.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine al secondo motivo di appello con il quale si censurava la mancanza di potenzialità oggettiva della minaccia nei confronti dello Schillaci. Si chiedeva alla Corte di appello di valutare se la minaccia di "strappare le budella" e "spellare vivo" fosse davvero dotata di forza intimidatoria in quanto abnorme (e dunque non credibile) e proveniente da persona incensurata e non organica ad alcun contesto criminale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sono infondati i ricorsi del Mazzoli e del Conciatori; sono inammissibili tutti gli altri ricorsi. 2.[OSCURATO:PERSONA]. 2.1.11 ricorso è infondato. 2.2.Secondo l'autorevole insegnamento della Corte di cassazione, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Rv. 275518 - 02; Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Rv. 274448 - 01; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Rv. 273220 - 01; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, Rv. 269223 - 01). 2.3.11 criterio della identità storico-naturalistica del fatto è stato fatto proprio anche dalla Corte costituzione che, con sentenza, n. 200 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha applicato all'ordinamento interno l'interpretazione dell'art. 4, Prot.n. 7, allegato alla Convenzione EDU, fatta propria dalla Corte EDU, secondo cui ai fini del divieto del 'bis in idem' (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti), deve essere adottato il più favorevole criterio dell'idem factum anziché la più restrittiva nozione di idem legale, sicché il "fatto", di per sé, va definito secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, e non quella di un eventuale approccio epistemologico. In questa prospettiva, l'idem storico è l'accadimento materiale frutto di un'addizione di elementi, la cui selezione è condotta secondo criteri normativi: «Il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente». Avverte il Giudice delle leggi che «né la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro [OSCURATO:PERSONA], né le successive pronunce della Corte EDU recano l'affermazione che il fatto va assunto, ai fini del divieto di bis in idem, con esclusivo riferimento all'azione o all'omissione dell'imputato. A tal fine, infatti, non possono venire in conto le decisioni vertenti sulla comparazione di reati di sola condotta, ove è ovvio che l'indagine giudiziale ha avuto per oggetto quest'ultima soltanto (ad esempio, sentenza 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] contro Italia). Anzi, in almeno tre occasioni, il giudice europeo ha attribuito importanza, per stabilire l'unicità del fatto, alla circostanza che la condotta fosse rivolta verso la medesima vittima (sentenza 14 aprile 2014, Muslija contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 34; sentenza 14 aprile 2014, Khmel contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 65; sentenza 23 settembre 2015, Butnaru e Bejan-Piser contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 37), e ciò potrebbe suggerire che un mutamento dell'oggetto dell'azione, e quindi della persona offesa dal reato, spezzi il nesso tra fatto giudicato in via definitiva e nuova imputazione, pur in presenza della stessa condotta (come potrebbe accadere, ad esempio, nell'omicidio plurimo)». 2.4.Con la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], la Corte EDU, Grande Camera, 10/02/2009, è giunta ad un approdo definitivo e organico in tema di applicazione del divieto di 'bis in idem' codificato dall'art. 4, del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU. Dopo aver dato conto delle pronunce che l'hanno preceduta, la Corte europea ha esaminato i trattati e gli strumenti internazionali che sanciscono il divieto del 'bis in idem', constatando che non tutti usano gli stessi termini. L'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU, l'art. 14, § 7, del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e l'art. 50 della Carta Europea dei [OSCURATO:PERSONA] utilizzano i termini: "[same] offencegmeme] infraction" (in italiano i termini offence e infraction possono essere tradotti sia come reato che come offesa. Nella traduzione non ufficiale in lingua italiana dell'art. 4 del Protocollo n. 7, sono stati tradotti con la parola reato). L'art. 8 § 4 della [OSCURATO:PERSONA] sui diritti umani utilizza invece i termini "[same] cause", così interpretato dalla Corte Inter-americana sui diritti umani: «Diversamente dalla formula utilizzata da altri strumenti internazionali di protezione dei diritti umani (ad esempio, il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, articolo 14 § 7), che fa riferimento allo stesso "crimine", la Convenzione americana usa l'espressione "[same] causegmeme] faits", che è un termine decisamente più favorevole alla vittima». L'art. 54 della [OSCURATO:PERSONA] del 1985 utilizza i termini "[same]facts/[meme] faits". L'art. 20 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale utilizza i termini "[same] conducr/ [mémes] actes constitutifs". La Corte EDU ha quindi sottolineato che la distinzione tra i termini "stessi atti" o "stessi fatti", da un lato, e "stesso reato", dall'altro, è stata ritenuta sia dalla CGUE che da quella Inter-americana un elemento importante a favore dell'adozione di un approccio basato strettamente sull'identità degli atti materiali e del rifiuto della qualificazione giuridica di tali atti giudicata come irrilevante. Un tale approccio interpretativo, secondo le due Corti, è più favorevole - annota la Corte EDU - perché l'autore del reato saprebbe che, una volta condannato o assolto, non deve temere ulteriori procedimenti penali per la medesima condotta o il medesimo fatto. La Corte EDU prende spunto da questa constatazione e, ribadendo che la Convenzione EDU deve essere interpretata ed applicata in modo da rendere pratici ed effettivi e non teorici o illusori i diritti in essa riconosciuti, ha affermato che l'uso del termine "offence/ infraction" nell'art. 4 del Protocollo n. 7, non giustifica un approccio interpretativo di tipo restrittivo; il ricorso alla mera qualificazione giuridica del medesimo fatto rischia di indebolire il divieto di 'bis in idem' piuttosto che renderlo pratico ed effettivo perché non impedisce che per la medesima condotta una persona possa essere processata e/o condannata due volte. Di conseguenza, chiosa sul punto la Corte EDU, l'art. 4 del Protocollo n. 7 deve essere interpretato nel senso che il reato è il medesimo se i fatti che lo integrano sono identici oppure sono sostanzialmente gli stessi (§ 82). 2.5.Le circostanze di tempo, peraltro, concorrono a definire il "fatto" attribuendogli una precisa collocazione temporale; basti pensare che la collocazione del fatto in tempo diverso da quello contestato determina la novità dell'accusa e la necessità di attivare le garanzie previste dagli artt. 516 e segg. cod, proc. pen. (Sez. U, n. 11930 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Polizzi, Rv. 199171 - 01, secondo cui qualora nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento terminale, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; la posticipazione della data finale della permanenza, infatti, incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive). 2.6.Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (rubricato al capo F), perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina e aveva effettivamente e innumerevoli volte venduto singole dosi della medesima sostanza a terze persone (nominativamente indicate) al prezzo di trenta euro (occasionalmente venti) per singola dose. Il fatto è contestato come commesso in Mentana, [OSCURATO:PERSONA] e Sant'[OSCURATO:PERSONA] tra i mesi di febbraio e agosto dell'anno 2018. 2.7.L'imputazione (e la condanna) originano da una complessa attività di indagine, articolata attraverso intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, sequestri e arresti, attività nell'ambito della quale il ricorrente il 21/06/2018 fu arrestato, insieme con [OSCURATO:PERSONA], perché colto nella flagrante detenzione di gr. 4,515 di cocaina, quindi processato e condannato nell'ambito del separato procedimento originato dall'applicazione della misura pre-cautelare. Il fatto per il quale il Mazzoli fu condannato, per quanto accertato nel corso delle indagini preliminari di questo procedimento, non risulta contestato dall'odierna rubrica, né, ai fini dell'applicazione del divieto di "bis in idem" di cui all'art. 649 cod. proc. pen., rileva - per quanto sopra detto - che il fatto oggetto di precedente condanna sia stato accertato nell'ambito della medesima attività di indagine, che cioè, per usare le parole del ricorrente, «fosse parte della più complessa attività delineata dalle indagini in corso di questo processo». L'eventuale riconducibilità del fatto per il quale si è già proceduto all'unica ideazione criminosa alla quale potrebbero appartenere gli altri fatti per i quali si procede nell'ambito del presente procedimento è questione che non interseca l'applicazione del divieto invocato dal ricorrente ma semmai l'applicazione "postuma" della continuazione. La decisione del pubblico ministero di procedere separatamente e immediatamente per il fatto-reato "riscontro" mediante la formazione di autonomo fascicolo e l'immediato (o comunque separato) esercizio dell'azione penale costituisce determinazione insindacabile ispirata, perlopiù, dall'esigenza di evitare l'anticipata "discovery"degli atti relativi alle indagini in corso che non saranno inseriti nel fascicolo (art. 130, disp. att. c.p.p.) Questione, questa, ben diversa dal rispetto del divieto del "bis in idem" il cui presupposto applicativo, come visto, è costituito dalla identità del fatto storico per il quale si procede a carico della medesima persona fisica, identità espressamente esclusa dalla Corte di appello (pag. 22). 2.8.11 secondo motivo è infondato. 10.In termini generali, la lieve entità del fatto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 «può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; così anche Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera; Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 38879, Frank, Rv. 232428; Sez. 6, 14 aprile 2008, n. 27052, Rinaldo, rv. 240981, richiamate in motivazione da Sez. U, 35737/2010, cit.). Non v'è dubbio che la qualificazione ai sensi dell'art 73, comma 5, cit., non può essere esclusa per il sol fatto che l'attività venga posta in essere in modo organizzato e quantitativo, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, che sanziona meno gravemente l'associazione per delinquere costituita per commettere i fatti di cui all'art. 73, comma 5 (Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015, Bannour, Rv. 264678; sul punto già Sez. 6, n. 6615 del 14/02/1994, Greco, Rv. 199198). Ma nemmeno può essere affermato il contrario. 2.9.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto espressa applicazione del principio affermato da Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269149 - 01, secondo il quale la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni Io aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (nello stesso senso: Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 - 01, secondo cui, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine; Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272140 - 01, secondo cui è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente; Sez. 4, n. 40720 del 26/0472017, Rv. 270767 - 01). 2.10.Come spiegato in motivazione da Sez. 3, n. 6871, cit.: «i parametri: "mezzi, modalità o circostanze dell'azione" impongono una valutazione non atomistica della singola condotta, che deve invece essere contestualizzata e considerata, appunto, nel suo concreto divenire e non quale fotogramma estraneo alla (e strappato dalla) realtà viva che rappresenta e alla quale appartiene. Se la singola cessione costituisce manifestazione effettiva della ben più ampia (e comprovata) capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente, la valutazione della sua offensività non può essere ancorata al solo dato (statico) della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga, appunto, ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva. Anche l'utilizzo di altre persone (e in generale il concorso nel reato), quale specifica modalità della condotta, può essere utilmente valutato quale espressione del maggior potenziale offensivo del fatto. La condotta insomma non può essere valutata quale frammento di vita avulso dalla realtà; quando i dati a disposizione lo consentono, il giudice deve utilizzarli per valutare in modo complessivo la potenzialità offensiva che il fatto esprime, senza arrestarsi al dato ponderale. Si pensi, per fare un esempio, a singole, ripetute cessioni di piccole quantità di sostanza stupefacente, poste in essere a favore di uno o più consumatori. Se, in base alle informazioni che possiede, il giudice può trarre dai mezzi, modalità e circostanze dell'azione, la certezza che la droga di volta in volta ceduta costituisce solo una frazione di più consistenti quantitativi detenuti per la vendita, il fatto non può essere considerato lieve perché attua quella maggior capacità di penetrazione nel mercato che la detenzione di non modiche quantità di stupefacente è in grado di esprimere da sola. Se l'azione del singolo spacciatore che vende una dose di sostanza stupefacente costituisce il terminale, l'ultimo anello di una catena di distribuzione che sistematicamente si alimenta di ben più ampi quantitativi di droga immessi sul mercato, costituendone la fase che rende concreta la strategia della più ampia e capillare diffusione della sostanza di volta in volta ceduta in vista del maggior profitto possibile, il fatto (che quel profitto concorre ad alimentare) non può essere contraddittoriamente considerato di lieve entità. Sicché sostenere che la pluralità di condotte di cessione della droga reiterate nel tempo non è incompatibile con una valutazione di lieve entità del fatto, non equivale ad affermare il contrario. E' pur sempre necessaria la valutazione congiunta di tutti i parametri dettati in proposito dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 (in quest'ultimo senso, Sez. 6, n. 21612 del 29/04/2014, Villari, Rv. 259233; Sez. 6, n, 29250 del 01/07/2010, Moutawakkil, Rv. 249369)». 2.11.E del resto, osserva ulteriormente il Collegio, fissare l'attenzione sulla sola "azione" è giuridicamente sbagliato. L'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 impone la valutazione del "fatto" («uno dei fatti»), non dell'azione. Il "fatto" del cedere o vendere una modica quantità di sostanza stupefacente non è di per sé sufficiente a qualificare il reato in termini di lieve entità. Il dato ponderale può essere di per sé ostativo alla qualificazione del reato in termini di lieve entità, ma non è mai stato affermato il contrario: il dato ponderale, quando minimo, non determina di per sé la qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Occorre appunto avere riguardo ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell'azione, onde affermare che il "fatto" esprima una minima offensività. Sicché, se si ipotizza che una persona, in un arco temporale ristretto, ceda singole dosi della medesima o di più sostanze stupefacenti a più persone, fermare l'attenzione alla singola cessione, senza considerare quelle immediatamente successive o precedenti comporta la assurda conseguenza che, se l'autore delle cessioni venisse trovato nella disponibilità (per esempio) di 100 grammi di cocaina di buona qualità, il fatto della detenzione non potrebbe essere ritenuto di lieve entità, ostandovi il dato ponderale; se, invece, per scelta investigativa, dovessero essere assunti a sommarie informazioni i 100 acquirenti della giornata, senza ulteriori atti di indagine, ogni singola cessione dovrebbe integrare il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, magari in continuazione con le altre. Sicché il medesimo fatto verrebbe qualificato e sanzionato in modo diverso in base a scelte investigative opposte; è evidente che la qualificazione del fatto in termini di minima offensività non può risentire di scelte investigative ispirate a logiche le più diverse (con l'opportunità, magari, di non compiere atti che determinano una disco very anticipata). Dunque il fatto o è minimamente offensivo o non lo è. Ma quel che più conta in questa sede è ribadire l'attitudine dei singoli fatti, ognuno costituente reato, ad essere valutati congiuntamente quali sintomatici della non minima offensività della condotta. La relativa valutazione è affare del giudice e se sorretta da motivazione non manifestamente illogica è insindacabile in questa sede. 2.12.0rbene, i giudici di merito, con motivazione immune da sbavature logiche, valorizzano l'aspetto "dinamico" delle singole condotte ascritte al ricorrente ritenute, in base ad elementi di fatto non espressamente contestati in questa sede, manifestazione di più ampia disponibilità di sostanze stupefacenti in grado di soddisfare un'altrettanto ampia domanda e a ritmi frenetici. 3.[OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Anche il ricorso del Conciatori è infondato. 3.2.L'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (rubricato al capo B), perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina e aveva effettivamente e innumerevoli volte venduto singole dosi della medesima sostanza a terze persone (nominativamente indicate) al prezzo di trenta euro per singola dose. Il fatto è contestato come commesso in Mentana e [OSCURATO:PERSONA], nel 2017 e nel 2018, per innumerevoli volte. 3.3.La tesi accusatoria si fonda sulle medesime attività di indagine richiamate al § 2.7 che precede, avallata in sede di merito con la doppia conforme condanna dell'imputato. 3.4.Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato. 3.5.La nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità e indeterminatezza del capo di imputazione non può essere eccepita in sede di giudizio abbreviato incondizionato perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, Boccuni, Rv. 269880; Sez. 6, n. 13133 del 23/02/2011, Alfiero, Rv. 249897; Sez. 6, n. 38430 del 04/07/2017, n.m.; Sez. 6, n. 32363 del 20/05/2009, Rv. 245191, secondo cui «la configurazione della richiesta incondizionata di giudizio abbreviato come un "diritto potestativo" dell'imputato ha come conseguenza che la scelta di essere giudicato allo stato degli atti, cioè in base a tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, comporta altresì l'accettazione necessaria della stessa imputazione formulata dall'accusa (così, Sez. VI, 20 febbraio 2009, Bilardo ed altri). In sostanza, la richiesta di cui all'art. 438 c.p.p. non può che riguardare anche l'imputazione contenuta nell'atto attraverso il quale il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale. Una volta che sia stato introdotto il giudizio abbreviato sull'istanza dell'imputato, senza che vi sia stata alcuna modificazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non residua all'imputato spazio per contestare l'imputazione stessa. D'altra parte, se ritiene l'accusa indeterminata e generica l'imputato non sceglierà il giudizio abbreviato, potendo in seguito eccepire la nullità dell'eventuale decreto di citazione a giudizio»). 3.6.11 secondo e il terzo motivo postulano la possibilità, per la Corte di cassazione, di accedere al contenuto del fascicolo di merito, di leggerne il contenuto e di valutarne l'attitudine accusatoria delle prove utilizzate ai fini della decisione, operazione questa preclusa in sede di legittimità ove ciò che rileva non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" contenuto nella lettera "e" del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, P.v. 214794). La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). E' possibile estendere l'indagine alla singola prova quando ne sia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Come autorevolmente affermato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). 3.7.Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). 3.8.Inoltre, quando si lamentta omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). 3.9.Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). 3.10.E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 3.11.11 ricorrente non ha assolto a nessuno di questi oneri: non deduce se il travisamento "del compendio probatorio" era stato dedotto in appello, non allega i verbali delle prove (a suo dire) travisate. Il che impedisce in radice lo scrutinio delle doglianze contenute nel secondo e terzo motivo e ciò a prescindere dal fatto che, in realtà, più che il travisamento della prova, il ricorrente sollecita una vera e propria (ri)valutazione delle prove. 3.12.11 quarto e il quinto motivo sono infondati. 3.13.E' sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già ampiamente affermato in sede di esame del ricorso del Mazzoli. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è proprio quello di non considerare che ai fini dell'esclusione della lieve entità del fatto la reiterazione di tanti episodi di piccolo spaccio può essere utilmente valutata dal giudice di merito nei termini già spiegati. Non ha pregio il rilievo difensivo per il quale la lieve entità del fatto era stata riconosciuta nel separato processo originato dall'arresto in flagranza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] eseguito di iniziativa della PG in occasione di uno dei servizi di osservazione posti in essere nell'ambito delle indagini relative a questo procedimento: il giudice del separato processo non aveva a disposizione la quantità di informazioni a disposizione dei giudici di questo processo, sicché la dedotta illogicità non trova facile terreno nella diversità dei rispettivi quadri probatori. Ha pertanto buon gioco la Corte di appello a collocare l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in un contesto di «più ampia e fiorente attività di spaccio, espletata a favore non soltanto dei due accusatori, ma di una più ampia platea di tossico fili, che ebbe a oggetto lo smercio quotidiano di numerose decine di dosi di cocaina e la riscossione di proventi determinabili in termini di migliaia di euro e che si avvalse di stabili collegamenti con i fornitori e con altri spacciatori in modo da ottimizzare le operazioni di cessione riducendone i relativi rischi. In altri termini, la convergenza degli elementi ricavabili dalle dichiarazioni di Capomagi e di Schillad e dall'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] descrivono un'attività delittuosa che l'imputato svolse per mesi, movimentando giornalmente, a voler essere cauti, numerose decine di dosi di sostanze stupefacenti». Si tratta di motivazione che fa buon governo dei principi sopra illustrati ed è tutt'altro che illogica, anzi coerente con le premesse di fatto descritte dalla sentenza il cui travisamento è stato inammissibilmente dedotto in questa sede. 4.[OSCURATO:PERSONA]. 4.1.11 ricorso del Bebri è inammissibile. 4.2.L'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (rubricato al capo A), perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina e aveva effettivamente e innumerevoli volte venduto singole dosi della medesima sostanza a terze persone (nominativamente indicate) al prezzo di trenta/quaranta euro per singola dose. Il fatto è contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA], Sant'[OSCURATO:PERSONA] e Mentana, nel 2018 e per innumerevoli volte. 4.3.La Corte di appello spiega, con abbondanza di argomenti e specifico e puntuale richiamo agli elementi di prova sintetizzati nella sentenza impugnata, le ragioni ostative alla qualificazione dei fatti in termini di lieve entità. Richiamate le considerazioni già illustrate in sede di esame dei precedenti ricorsi, deve essere stigmatizzato il tentativo del ricorrente di proporre una lettura alternativa (e "riduzionistica") delle medesime fonti di prova non ammessa in questa sede. 5.[OSCURATO:PERSONA]. 5.1.11 ricorso del Micu è inammissibile. 5.2.L'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (rubricato al capo G), perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina e aveva effettivamente e innumerevoli volte venduto singole dosi delle medesime sostanza a terze persone (nominativamente indicate) al prezzo di trenta (la marijuana), dieci (l'hashish) e quaranta (la cocaina) euro per singola dose. Il fatto è contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA] e Monterotondo, nel 2018 e per innumerevoli volte. 5.3.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato perché il ricorrente neglige le articolate considerazioni che la Corte di appello, senza immotivati rimandi alla sentenza di primo grado, svolge a sostegno della impossibilità di qualificare il fatto in termini di lieve entità (pag. 24 e seg.). 5.4.11 secondo motivo propone una non consentita rivalutazione, in questa sede, della valenza accusatoria del contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse il 10/06/2018 (RIT 191/18, progg. 943 e 945, richiamate a pag. 24 della sentenza impugnata e trascritte a pag. 35 della sentenza di primo grado). E' necessario ribadire che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 5.5.E' sufficiente evidenziare che il ricorrente non deduce affatto il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati ma, astraendo dalla "ratio decidendi" nella sua organicità e completezza (che si avvale anche di numerosi fonti informative del tutto ignorate dal ricorrente), invita questa Corte di cassazione ad una loro rilettura diretta inammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazione della prova, ne hanno fatto i Giudici di merito. 5.6.Non è chiaro, peraltro, in che modo la diversa interpretazione delle conversazioni in questione possa ridondare a favore dell'imputato la cui condanna si fonda, come detto, su fonti dichiarative del tutto ignorate. 5.7.11 terzo motivo è del tutto generico poiché non consente si cogliere il punto della decisione impugnata e le specifiche ragioni di doglianza visto che, comunque, la Corte di appello ha riconosciuto la continuazione esterna con i fatti oggetto di separata condanna. 6.[OSCURATO:PERSONA]. 6.1.11 ricorso del Perndoj è inammissibile. 6.2.L'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (rubricato al capo M), perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina e aveva effettivamente e innumerevoli volte venduto singole dosi delle medesime sostanza a terze persone (nominativamente indicate) al prezzo di trenta (la marijuana), dieci (l'hashish) e quaranta (la cocaina) euro per singola dose. Il fatto è contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA] e Monterotondo, nel 2018 e per innumerevoli volte. 6.3.La Corte di appello illustra (pag. 32) le ragioni della conferma della condanna con argomenti totalmente ignorati dal ricorrente. Manca, nel ricorso, qualsiasi correlazione tra i vizi (genericamente) denunciati e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato. 6.4.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). 7.[OSCURATO:PERSONA]. 7.1.11 ricorso del Petruccioli è inammissibile. 7.22imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (rubricato al capo I), perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina e aveva effettivamente e numerose volte venduto singole dosi delle medesime sostanze a terze persone (nominativamente indicate) al prezzo di trenta (la cocaina) e dieci (l'hashish e la marijuana) euro per singola dose. Il fatto è contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA] tra il mese di febbraio e il mese di luglio del 2018, 7.3.Nel definire la posizione dell'imputato, la Corte di appello spiega le ragioni della mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità con argomenti che, diversamente da quanto dedotto, riguardano esplicitamente ed esclusivamente la sua posizione, oggettivamente diversificata rispetto a quella degli altri imputati. Il ricorrente, dal canto suo, si limita a reiterare sostanzialmente le medesime censure proposte in appello senza un reale ed effettivo confronto con le ragioni della sentenza impugnata. Non una sola parola viene spesa, per esempio, sul rinvenimento, in casa dell'imputato, di un quaderno, nascosto dietro un televisore, contenente nomi e sigle, in corrispondenza dei quali vi erano numeri composti da tre/quattro cifre, che la Corte di appello ha ritenuto trattarsi della "contabilità" della lucrosa attività di spaccio dell'imputato il quale, nonostante le misure pre-cautelari e cautelari applicate, aveva movimentato per mesi, in collaborazione con altre persone, quantitativi di sostanze stupefacenti, anche diverse, del valore di centinaia se non migliaia di euro. L'imputato, afferma la Corte di appello, «disponeva di riserve di sostanze stupefacenti tale da consentirgli, nel giro di pochi minuti, di soddisfare le richieste di droga che gli pervenivano, anche quelle non prevedibili» e la sua attività «si protraeva per l'intera giornata», anche avvalendosi dei telefoni dedicati in uso ad altri pusher.7.4.11 ricorso è dunque generico, inammissibilmente rivalutativo e, alla luce delle considerazioni svolte ìn sede di esame del ricorso del Mazzolí, manifestamene infondato. 8.[OSCURATO:PERSONA]. 8.1.11 ricorso del Rita è inammissibile. 8.2.L'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 56, 629, 629 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, a fine di cessione a terzi, ed aver effettivamente ceduto a [OSCURATO:PERSONA] singole dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina al prezzo di trenta euro per dose, nonché per aver costretto, con minaccia, il predetto Schillací a pagargli il corrispettivo delle pregresse cessioni e per aver tentato in altre occasioni di ottenere, con minaccia, tale corrispettivo. 8.3.11 primo motivo è manifestamente infondato. 8.4.E' necessario premettere che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non ne legittima l'annullamento da parte della Corte di appello, non costituendo vizio contemplato dall'art. 604 cod. proc. pen. 8.5.In ogni caso tale vizio non sussiste perché l'applicazione di una pena prossima al minimo edittale non impone l'adozione di una specifica motivazione da parte del giudice. 8.6.E' stato più volte affermato dalla Corte di cassazione che, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato (così, in motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrìgo, Rv. 241189 - 01; cfr. anche Sez. 1, n. 2413 del 13/03/2013, Pachiarotti; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani). E' consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri) oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale (Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo; Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluto). 8.7.E' stato anzi precisato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 8.8.Nel caso di specie, all'imputato è stata applicata una pena-base (sei anni e sei mesi di reclusione) prossima al minimo edittale del reato più grave (art. 629, cod, pen.) che la Corte di appello ha ritenuto oltremodo congrua in considerazione della gravità e reiterazione delle minacce. 8.9.Le attenuanti generiche sono state negate dalla Corte di appello con motivazione (l'assenza di positivi elementi di valutazione e l'oggettiva gravità dei fatti) insindacabile in questa sede di legittimità, tanto più che il ricorrente neglige le ragioni del diniego. 8.10.11 secondo motivo è manifestamente infondato, non potendosi seriamente dubitare dell'oggettiva capacità intimidatoria delle minacce rivolte alla vittima nel caso in cui non avesse pagato le pregresse cessioni di sostanza stupefacente. In ogni caso, la valutazione della idoneità delle parole a incutere timore costituisce questione di fatto di esclusiva pertinenza del giudice di merito che non può essere sindacata in questa sede se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione, tema quest'ultimo nemmeno accennato dal ricorrente che si limita a chiedere a questa Corte di sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito. 9.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Bebri, Micu, Perndoj, Petruccioli e Rita consegue, ex art. 616 cod. proc.