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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 2021

Cassazione n. 46337/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché il reclamo presupposto è tardivo, essendo stato presentato il 30 marzo 2021, in violazione dell'art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354.

Si evidenzia, infatti, che il ricorrente non ha fornito prova di aver depositato il suddetto atto entro il 29 marzo 2021, non avendo allegato al ricorso la ricevuta PEC di consegna del deposito presso l'indirizzo del Tribunale di sorveglianza di Bologna (deposítoattipenali.tribsorv.bologna©giustíziacert.it) allegato al Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

È inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché il reclamo presupposto è tardivo, essendo stato presentato il 30 marzo 2021, in violazione dell'art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354. Si evidenzia, infatti, che il ricorrente non ha fornito prova di aver depositato il suddetto atto entro il 29 marzo 2021, non avendo allegato al ricorso la ricevuta PEC di consegna del deposito presso l'indirizzo del Tribunale di sorveglianza di Bologna (deposítoattipenali.tribsorv.bologna©giustíziacert.it) allegato al Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. È inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 46337/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris