CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08973/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to in forza di procura speciale in atti;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, costituitasi in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa come per legge dall'[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 22089/2021Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 8973/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, sezione staccata di Catania n. 678/2021 depositata il 21/1/2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/3/2026 dalConsigliere Giovanni GalassoCon ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, AlfonsaCallari impugnava l’atto di contestazione n. RJ8COA302098 con il quale leveniva irrogata la sanzione ex art. 6 d.lgs. 471/1997, in qualità diamministratrice e socia illimitatamente responsabile della [OSCURATO:PERSONA] eVincenza S.n.c..La CTP rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale dellaSicilia rigettava l’appello della contribuente, evidenziando che l’avviso diaccertamento, che costituiva il presupposto dell’atto di contestazione dellesanzioni, era divenuto definitivo.Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.L’Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVa rilevato che, a seguito del tentativo di comunicazione dellafissazione dell’adunanza in camera di consiglio per la discussione e ladeliberazione del ricorso, è risultato il decesso del difensore dellacontribuente.Il provvedimento di fissazione è stato quindi notificato alla partepersonalmente con le modalità di cui all’art. 8 della L. n. 890/1982 e, acausa della temporanea assenza della destinataria e di altre personeabilitate a riceverlo, il plico è stato depositato il 26/1/2026 presso il puntoNumero registro generale 22089/2021Numero sezionale 2902/2026Numero di raccolta generale 8973/2026Data pubblicazione 09/04/2026di ritiro. La raccomandata contenente la comunicazione di avvenutodeposito è stata inviata il 26/1/2026 ed immessa in cassetta il 27/1/2026.Non risulta quindi rispettato il termine di sessanta giorni di cui all’art.380 bis.1 c.p.c. che deve intercorrere tra il perfezionamento della notificae la data dell’adunanza camerale.Va dunque fissata una nuova camera di consiglio e la controversiapertanto rinviata a nuovo ruolo P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruoloCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/3/2026.Il PresidenteRoberto Succio