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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23338/2026

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tore unico, dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., con gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA].- intimata -avverso la sentenza n. 2230/2023 della Corte d’Appello diVenezia, depositata il 14.11.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14.7.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24667/2023Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 23338/2026Data pubblicazione 16/07/2026Su istanza della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale diTreviso dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA].,non comparsa nel procedimento attivato ai sensi dell’art. 40c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: d.lgs. n.14 del 2019).La società propose reclamo, che fu però rigettato dallaCorte d’Appello di Venezia.Contro la sentenza della corte territoriale Antonio DeCarlo, già amministratore unico della società e [OSCURATO:SOCIETA]hanno presentato ricorso per cassazione, articolato in duemotivi.[OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso, mentre laprocedura concorsuale è rimasta intimata.La controricorrente ha depositato memoria illustrativa neltermine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia, testualmente:«ART. 360 NN. 3 E 5 C.P.C. – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [sic]: la sentenza, all’evidenza,omette di considerare – e debitamente valorizzare – lerisultanze istruttorie documentali versate in atti, e, così diconsiderare l’eccezione di difetto d’assenza [sic] dello statod’insolvenza ai sensi dell’art. 2 C.C.I.I.».Oggetto di censura è l’accertamento dello stato diinsolvenza, che la corte d’appello ha ritenuto dimostratoinnanzitutto dal pluriennale inadempimento del debito neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., sebbene riconosciuto e recato daNumero registro generale 24667/2023Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 23338/2026Data pubblicazione 16/07/2026decreto ingiuntivo non opposto, ma anche da inadempimentiverso altri creditori nel frattempo ammessi al passivo e dagliingenti debiti fiscali (solo in parte rateizzati), oltre allesconfortanti risultanze dell’ultimo bilancio approvato.Secondo i ricorrenti, tuttavia, la corte territoriale avrebbeomesso «di considerare – e debitamente valorizzare – alcunerisultanze decisive versate in atti», che vengono diffusamenteelencate ed illustrate.2.

Il secondo motivo è rubricato «ART. 360 NN. 3 E 5C.P.C. – [OSCURATO:PERSONA] [sic]: lasentenza, all’evidenza, omette di considerare l’eccezione didifetto d’assenza [sic] dello stato d’insolvenza ai sensi dell’art.2 C.C.I.I.».Anche questo motivo è volto a contestare l’accertamentodello stato di insolvenza e la sua illustrazione non è altro cheuna ripetizione, in molti punti anche testuale, di quanto giàesposto per illustrare il primo motivo.3.

Il ricorso è inammissibile.3.1.

Per quanto riguarda il ricorso presentato da AntonioDe Carlo a titolo personale (come si desume dalla indicazionedella propria qualità di «socio», oltre a quella di rappresentantelegale della s.r.l.), esso è inammissibile, perché egli non risultaessere stato parte del procedimento davanti alla corte d’appello(né tantomeno del procedimento davanti al tribunale, dove nonintervenne nemmeno in rappresentanza della società).Va infatti ribadito, anche con riferimento al procedimentoper l’apertura della liquidazione giudiziale, l’orientamento già datempo affermato con riguardo al procedimento prefallimentare,Numero registro generale 24667/2023Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 23338/2026Data pubblicazione 16/07/2026ovverosia che solo chi è stato parte (e sia risultatosoccombente) nel giudizio di reclamo è legittimato a proporrericorso per cassazione contro la decisione della corte d’appello(Cass. nn. 28096/2018; 5520/2017; 17765/2016).3.2.

Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. è inammissibile, perché i duemotivi – oltre a denunciare promiscuamente due diversi edeterogenei vizi, violazione di norme di diritto e omesso esamedi fatti decisivi (sull’inammissibilità dei motivi promiscui, v., exmultis, Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018) – sono chiaramentevolti, per altro profilo, a contestare nient’altro chel’accertamento del fatto, che invece compete al giudice delmerito e non è sindacabile, in quanto tale, in sede di legittimità.Superfluo aggiungere che le censure appaiono anche nonpertinenti, laddove fanno leva sulla presenza di un’unica istanzadi apertura della liquidazione giudiziale (non essendo la pluralitàdi istanze un requisito dell’insolvenza), sull’asserita consistenzapatrimoniale della società (diversamente apprezzata dalla corted’appello, ma comunque di per sé inidonea a negare l’insolvenzaresa manifestata da prolungati inadempimenti) e sulla merapossibilità di accedere ad altri strumenti di condono fiscale e dirispettare i pagamenti previsti da quelli già utilizzati.4.

Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese legalirelative al presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo, dovendosi anchestigmatizzare – a sostegno del relativo ammontare - la vistosaviolazione, da parte dei ricorrenti, del dovere di «Chiarezza esinteticità degli atti» (art. 121 c.p.c. e art. 46 disp. att. c.p.c.),anche nella specificazione datane nell’art. 6, comma 2, del d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 110, in forza del quale «Non sono consentite note,Numero registro generale 24667/2023Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 23338/2026Data pubblicazione 16/07/2026salvo che per l’indicazione dei precedenti giurisprudenzialinonché dei riferimenti dottrinari».Non si dà luogo a decisione sulle spese nei confronti dellaparte rimasta intimata.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna iricorrenti in solido al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità,liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del14.7.2026.Il PresidenteMassimo FERRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tore unico, dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., con gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA].- intimata -avverso la sentenza n. 2230/2023 della Corte d’Appello diVenezia, depositata il 14.11.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14.7.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24667/2023Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 23338/2026Data pubblicazione 16/07/2026Su istanza della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale diTreviso dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA].,non comparsa nel procedimento attivato ai sensi dell’art. 40c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: d.lgs. n.14 del 2019).La società propose reclamo, che fu però rigettato dallaCorte d’Appello di Venezia.Contro la sentenza della corte territoriale Antonio DeCarlo, già amministratore unico della società e [OSCURATO:SOCIETA]hanno presentato ricorso per cassazione, articolato in duemotivi.[OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso, mentre laprocedura concorsuale è rimasta intimata.La controricorrente ha depositato memoria illustrativa neltermine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia, testualmente:«ART. 360 NN. 3 E 5 C.P.C. – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [sic]: la sentenza, all’evidenza,omette di considerare – e debitamente valorizzare – lerisultanze istruttorie documentali versate in atti, e, così diconsiderare l’eccezione di difetto d’assenza [sic] dello statod’insolvenza ai sensi dell’art. 2 C.C.I.I.».Oggetto di censura è l’accertamento dello stato diinsolvenza, che la corte d’appello ha ritenuto dimostratoinnanzitutto dal pluriennale inadempimento del debito neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., sebbene riconosciuto e recato daNumero registro generale 24667/2023Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 23338/2026Data pubblicazione 16/07/2026decreto ingiuntivo non opposto, ma anche da inadempimentiverso altri creditori nel frattempo ammessi al passivo e dagliingenti debiti fiscali (solo in parte rateizzati), oltre allesconfortanti risultanze dell’ultimo bilancio approvato.Secondo i ricorrenti, tuttavia, la corte territoriale avrebbeomesso «di considerare – e debitamente valorizzare – alcunerisultanze decisive versate in atti», che vengono diffusamenteelencate ed illustrate.2. Il secondo motivo è rubricato «ART. 360 NN. 3 E 5C.P.C. – [OSCURATO:PERSONA] [sic]: lasentenza, all’evidenza, omette di considerare l’eccezione didifetto d’assenza [sic] dello stato d’insolvenza ai sensi dell’art.2 C.C.I.I.».Anche questo motivo è volto a contestare l’accertamentodello stato di insolvenza e la sua illustrazione non è altro cheuna ripetizione, in molti punti anche testuale, di quanto giàesposto per illustrare il primo motivo.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Per quanto riguarda il ricorso presentato da AntonioDe Carlo a titolo personale (come si desume dalla indicazionedella propria qualità di «socio», oltre a quella di rappresentantelegale della s.r.l.), esso è inammissibile, perché egli non risultaessere stato parte del procedimento davanti alla corte d’appello(né tantomeno del procedimento davanti al tribunale, dove nonintervenne nemmeno in rappresentanza della società).Va infatti ribadito, anche con riferimento al procedimentoper l’apertura della liquidazione giudiziale, l’orientamento già datempo affermato con riguardo al procedimento prefallimentare,Numero registro generale 24667/2023Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 23338/2026Data pubblicazione 16/07/2026ovverosia che solo chi è stato parte (e sia risultatosoccombente) nel giudizio di reclamo è legittimato a proporrericorso per cassazione contro la decisione della corte d’appello(Cass. nn. 28096/2018; 5520/2017; 17765/2016).3.2. Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. è inammissibile, perché i duemotivi – oltre a denunciare promiscuamente due diversi edeterogenei vizi, violazione di norme di diritto e omesso esamedi fatti decisivi (sull’inammissibilità dei motivi promiscui, v., exmultis, Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018) – sono chiaramentevolti, per altro profilo, a contestare nient’altro chel’accertamento del fatto, che invece compete al giudice delmerito e non è sindacabile, in quanto tale, in sede di legittimità.Superfluo aggiungere che le censure appaiono anche nonpertinenti, laddove fanno leva sulla presenza di un’unica istanzadi apertura della liquidazione giudiziale (non essendo la pluralitàdi istanze un requisito dell’insolvenza), sull’asserita consistenzapatrimoniale della società (diversamente apprezzata dalla corted’appello, ma comunque di per sé inidonea a negare l’insolvenzaresa manifestata da prolungati inadempimenti) e sulla merapossibilità di accedere ad altri strumenti di condono fiscale e dirispettare i pagamenti previsti da quelli già utilizzati.4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese legalirelative al presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo, dovendosi anchestigmatizzare – a sostegno del relativo ammontare - la vistosaviolazione, da parte dei ricorrenti, del dovere di «Chiarezza esinteticità degli atti» (art. 121 c.p.c. e art. 46 disp. att. c.p.c.),anche nella specificazione datane nell’art. 6, comma 2, del d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 110, in forza del quale «Non sono consentite note,Numero registro generale 24667/2023Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 23338/2026Data pubblicazione 16/07/2026salvo che per l’indicazione dei precedenti giurisprudenzialinonché dei riferimenti dottrinari».Non si dà luogo a decisione sulle spese nei confronti dellaparte rimasta intimata. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna iricorrenti in solido al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità,liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del14.7.2026.Il PresidenteMassimo FERRO
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