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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 luglio 2025

Cassazione n. 26166/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2025 del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 19 luglio 2025 dal Tribunale di Lecce, con cui gli è stata applicata la pena di 1 anno di reclusione ed euro 9.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Lecce il 18 luglio 2025.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono evidentemente ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità la motivazione della pronuncia de qua, peraltro contestata in termini del tutto generici.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2025 del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 19 luglio 2025 dal Tribunale di Lecce, con cui gli è stata applicata la pena di 1 anno di reclusione ed euro 9.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Lecce il 18 luglio 2025. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono evidentemente ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità la motivazione della pronuncia de qua, peraltro contestata in termini del tutto generici. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26166/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris