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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44999/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 1 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia, in data 8 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 624 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e una manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla mancata derubricazione del delitto di ricettazione (capo C dell'imputazione) in quello di furto, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti correttamente ricondotto il caso di specie nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., uniformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione nella mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice ha addotto congrua motivazione per negare il beneficio, che difatti presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, ed implica che, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possano essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022), Ghirasam, Rv. 282402); Ritenuto che anche l'ultimo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio argomentativo, in relazione all'eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito compiutamente motivato la determinazione della sanzione irrogata, peraltro minima, e negato la circostanza ex art. 62-bis cod. pen. in ragione della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato; Osservato, in ogni caso, che per la concessione delle generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 1 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia, in data 8 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 624 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e una manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla mancata derubricazione del delitto di ricettazione (capo C dell'imputazione) in quello di furto, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti correttamente ricondotto il caso di specie nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., uniformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione nella mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice ha addotto congrua motivazione per negare il beneficio, che difatti presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, ed implica che, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possano essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022), Ghirasam, Rv. 282402); Ritenuto che anche l'ultimo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio argomentativo, in relazione all'eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito compiutamente motivato la determinazione della sanzione irrogata, peraltro minima, e negato la circostanza ex art. 62-bis cod. pen. in ragione della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato; Osservato, in ogni caso, che per la concessione delle generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novemb
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