CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 30953/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilil:à dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 22 aprile 2022, la Corte d'appello di Potenza, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza all'esito di giudizio abbreviato nella parte in cui aveva dichiarato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di coltivazione di marijuana, ed aveva condannato gli stessi alla pena di quattro anni di reclusione e 26.000,00 euro di multa, previa applicazione dell'aumento per l'aggravante dell'ingente quantità e della dinn nuente per il rito e con diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso anche con altre persone, avrebbero illecitamente coltivato marijuana destinata allo spaccio, per ingenti quantità, producendo kg. 49,293 di materiale vegetale secco, con principio attivo utile a confezionare 191.380 dosi medie singole, kg. 49,941 di materiale vegetale parzialmente essiccato, con principio attivo utile a confezionare 93.114 dosi medie singole, e 10.836 piante, dalle quali erano ricavabili 3 tonnellate, 29 kg. e 583 grammi di materiale secco, utile a confezionare 14.961.560 dosi medie singole; il fatto è stato accertato il 14 ottobre 2019. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi, sviluppati congiuntamente, con i quali si denuncia violazione di legge, in relazione all'art.133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Si deduce che la Corte di Appello ha applicato una pena eccessivamente elevata, non tenendo conto dei parametri espressi dall'art. 133 c.p., ed omettendo la concessione delle attenuanti generiche, perché ha omesso di valutare il contributo fornito dal ricorrente al momento dell'arresto, contributo che ha reso possibile arrestare anche i coimputati. Si aggiunge che è rilevabile anche una disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale, per il comportamento collaborativo, sono state concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante dell'ingente quantità. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 191 e 364 cod. proc. pen. e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,, avendo riguardo alla inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti tecnici sulla sostanza stupefacente. Si deduce che gli esami tossicologici effettuati sullo stupefacente in sequestro costituiscono accertamenti irripetibili, perché il Pubblico Ministero procedente ha disposto la distruzione della piantagione e della sostanza stupefacente residua. Si precisa che la scelta di accedere al rito abbreviato non preclude di eccepire l'inutiliZzabilità patologica, e che, nella specie, questa si è verificata per l'omesso avviso al difensore del compimento degli accertamenti tecnici indicati e la conseguente nullità assoluta delle operazioni di campionatura della sostanza stupefacente, a norma degli artt. 87, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc pen. 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. peri., avendo riguardo all'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti tecnici in materia tossicologica. Si deduce che la Corte d'appello non ha effettuato alcuna valutazione autonoma rispetto alla motivazione emessa dal giudice di prima cura, operando un mero rinvio al provvedimento del G.i.p., in violazione sia dei principi in materia di motivazione per relationem (si cita, in particolare, Sez. U, n.1.7 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01), sia dei principi in tema di obbligo del giudice di appello di procedere ad una effettiva rivalutazione della regiudicanda (si citano Sez. 6, n. 48428 del 08/10(2014, Barone, Rv. 261248-01, e Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate. 2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, o comunque manifestamente infondate sono le censure proposte nel ricorso di 3annil Abdelmalek, le quali contestano le scelte in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo, in particolare, l'omessa considerazione delle ammissioni fornite dal ricorrente e la disparità di trattamento tra lo stesso ed altro reo confesso, al quale è stato concesso il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. 2.1. La sentenza impugnata ha irrogato a :11amil Abdelmalek la pena di quattro anni di reclusione e di 26.000,00 euro di multa, partendo da una pena base di quattro anni di reclusione e di 26.000,00 euro di multa, aumentandola della metà per l'aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e riducendola per la diminuente relativa al rito abbreviato alla pena finale di quattro anni di reclusione e di 26.000,00 euro di multa. A tal fine, la Corte d'appello ha ritenuto congrua la pena, in particolare per le particolari modalità esecutive del fatto. Ha inoltre concesso le circostanze attenuanti generiche al solo coimputato [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, per il contributo offerto nell'immediatezza delle indagini, mediante il riconoscimento fotografico di due coimputati, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali si erano dati alla fuga al momento dell'irruzione delle forze dell'ordine sul luogo in cui era in atto la coltivazione della marijuana. 2.2. Per una migliore comprensione di tali valutazioni, è utile rilevare che, alla luce di quanto emerge soprattutto dalla sentenza di primo grado, il fatto è consistito nella coltivazione in concorso tra più di cinque persone di ingenti quantità di marijuana, all'interno di una grande serra, delle dimensioni di 3.130 mq., ubicata in una masseria, nonché di un attiguo capannone. Sempre dalla decisione di primo grado si apprende che, all'atto dell'accertamento, i Carabinieri avevano rinvenuto 10.836 piante di marijuana di altezza media tra i 2 e i 4 metri all'interno della serra, nonché un laboratorio di essiccamento e confezionamento della marijuana all'interno del capannone, nonché ancora vari strumenti per una intensa attività di coltivazione e preparazione della droga, come essiccatori, sistemi di areazione, banchi per essiccatura, fitofarmaci, guanti in lattice, un grosso gruppo elettrogeno, due trattori, una macchina per sottovuoto ed una bilancina elettronica funzionante. In particolare, la sostanza stupefacente sequestrata nell'occasione è stata costituita da kg. 49,293 di materiale vegetale secco, con principio attivo utile a confezionare 191.380 dosi medie singole, kg. 49,941 di materiale vegetale parzialmente essiccato, con principio attivo utile a confezionare 93.114 dosi medie singole, e 10.836 piante, dalle quali erano ricavabili 3 tonnellate, 29 kg. e 583 grammi di materiale secco, utile a confezionare 14.961.560 dosi medie singole. Ancora, per una valutazione del contributo reso alle indagini dall'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che la sentenza di primo grado rappresenta innanzitutto che entrambi, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], furono bloccati dai Carabinieri nei pressi della serra all'atto della perquisizione. La sentenza di primo grado, inoltre, evidenzia che, mentre iamil Abdelmalek ha semplicemente ammesso di aver prestato lavoro nella serra per essere stato assunto quel giorno e di non conoscere nessuno, [OSCURATO:PERSONA] ha anche riconosciuto, alla presenza del difensore, nell'immediatezza del fatto, i due coimputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali si erano dati alla fuga al momento dell'irruzione delle forze dell'ordine sul luogo in cui era in atto la coltivazione della marijuana. %-241 2.3. In considerazione degli elementi acquisiti dai giudici di merito, immuni da vizi sono le determinazioni della Corte d'appello in ordine alla determinazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed al diniego al medesimo delle circostanze attenuanti generiche. Invero, la scelta di fissare la pena della reclusione in misura pari alla media edittale e la pena pecuniaria in misura comunque inferiore alla media edittale risulta ampiamente giustificata dal riferimento alla gravità dei fatti, atteso quanto accertato; inoltre, l'aumento per l'aggravante è stato applicato nella misura minima consentita. La scelta di negare le circostanze attenuanti generiche, poi, deve ritenersi corretta sia perché le ammissioni dell'attuale ricorrente sono state relative solo a quanto già immediatamente rilevabile dalle forze dell'ordine (le affermazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono consistite nell'asserire di essere stato assunto il giorno del fatto e di non conoscere nessuno), sia perché il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha fornito un diverso contributo alle indagini, riconoscendo in fotografia due dei correi fuggitivi. 3. Diverse da quelle consentite, o comunque manifestamente infondate, sono anche le censure enunciate nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali contestano l'inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti tecnici sulla sostanza stupefacente e l'omessa autonoma valutazione in proposito della Corte d'appello. 3.1. Per quanto attiene alle censure concernenti l'inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti tecnici sulla sostanza stupefacente, va precisato che, secondo quanto esposto nel ricorso, la patologia si sarebbe verificata per l'omesso avviso al difensore del compimento degli accertamenti tecnici e del prelievo dei campioni da esaminare, previsto dall'art. 87, comma 2, d.P.R. n. 339 del 1990, con conseguente nullità assoluta. Deve però escludersi che le violazioni denunciate, anche qualora sussistenti, integrino una nullità assoluta ed insanabile. L'art. 179 cod. proc. pen., infatti, prevede come assolute ed insanabili, per quanto interessa in questa sede, le nullità «derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (comma 1), nonché «le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge». Ora, un eventuale mancato avviso al difensore in ordine al compimento degli accertamenti tecnici o al prelievo dei campioni da esaminare non integra certo né una vicenda di omessa citazione dell'imputato, né una vicenda di assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Invero, l'art. 360 cod. proc.pen., con riferimento agli accertamenti irripetibili, prevede l'avviso al difensore del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico al consulente e la facoltà, non l'obbligo, di questi di assistervi; inoltre, al comma 5, contempla una specifica ipotesi di inutilizzabilità, per il solo caso di accertamenti disposti nonostante valida riserva del difensore di promuovere incidente probatorio. L'art. 87, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, poi, stabilisce che quando l'autorità giudiziaria dispone il prelievo dei campioni di sostanza stupefacente, agisce «con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 del codice di procedura penale», il quale prevede oneri di avviso a carico del pubblico ministero e facoltà difensive di assistere al compimento degli atti, ma non certo l'obbligo di presenza del difensore. Si può aggiungere che l'omesso avviso al difensore in ordine al compimento di accertamenti tecnici o al prelievo dei campioni di sostanza stupefacente non dà luogo a «nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge», stante l'assenza di previsioni normative di tale contenuto. Una volta escluso che le violazioni denunciate nel ricorso, quand'anche sussistenti, integrino una nullità assoluta, va rilevato che, a norma dell'art. 438, comma 6-bis, primo periodo, cod. proc. pen., «[l]a richiesta di giudizio abbreviato proposta dell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio». L'applicazione della disposizione appena citata, quindi, preclude e rende non consentite le deduzioni prospettate nel ricorso in ordine alla inutilizzabilità o alla nullità degli esiti degli accertamenti tecnici sullla sostanza stupefacente. 3.2. Per quanto attiene alle censure concernenti l'omessa autonoma valutazione in ordine alla eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti tecnici da parte della Corte d'appello, va premesso che, nella specie, le stesse sono formulate sul presupposto che la sentenza impugnata si è limitata, sul punto, a richiamare quanto esposto dal giudice di primo grado. Costituisce però orientamento giurisprudenziale consolidato, condiviso dal Collegio, quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (cfr.: Sez. 5; n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636-01; 5E2. 5, n. 17979 del h, i 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515-01, relativa ad un caso di omessa motivazione; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322-01). Di conseguenza, è irrilevante che, nella specie, la sentenza impugnata abbia disatteso le censure concernenti l'inutilizzabilità degli accertamenti tecnici sulla sostanza stupefacente in sequestro facendo richiamo alla sentenza di primo grado: ciò che conta è che la soluzione accolta è corretta, come si è puntualmente evidenziato in precedenza al § 3.1. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorren