Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:284
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 7 luglio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] e altri
(causa T‑44/06)
«Clausola compromissoria – Azione per la creazione e lo sviluppo di fondi di capitale di avviamento – Risoluzione del contratto – Ricorso diretto contro i soci di una società – Irricevibilità – Rimborso degli anticipi versati – Interessi»
1.
Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria (Art. 238 CE) (v. punti 47‑49, 54‑55)
2.
Bilancio delle Comunità europee – Contributo finanziario comunitario – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni
di concessione del contributo (Artt. 238 CE e 274 CE) (v. punti 85‑89, 91, 94‑96, 107‑108, 113, 116)
Oggetto
Ricorso proposto ai sensi dell’art. 238 CE, con cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede la condanna delle convenute al rimborso di un anticipo
versato in esecuzione del contratto «[OSCURATO:PERSONA] 601», stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e la società convenuta.
Dispositivo
1)
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] AE è condannata a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] europea l’importo
di EUR 70 000, maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale belga, a decorrere dal 25 aprile
1999 e fino al saldo completo del debito.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare le spese, ad eccezione di quelle sostenute dai sigg. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
4)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare le spese dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].