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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 19068/2025

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti TEMA - S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già resistente- relativamente alla pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] n.n. 27378/2024 depositata il 22.10.2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratori della [OSCURATO:SOCIETA]. nel ricorso RG n. 13992/2020, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 27378/2024 emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – il 22.10.2024 con cui veniva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannata la ricorrente al rimborso delle spese, liquidate «in euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge», poiché nel dispositivo della stessa è stata omessa la distrazione delle spese in favore dei predetti difensori dichiaratasi in atti antistatari delle stesse; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 2.7.202 5 per la quale non sono state depositate memorie; Considerato che: - può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario provvedendovi questo Collegio ex officio , concretando la relativa mancanza errore materiale, - invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che «L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. (Nella specie, l'indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo e, altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario)”; ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza.

In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 27378/2024 di questa Corte (pag.17 11 ultimo capoverso) è scritto «condanna la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA] liquidate nell'importo di euro 12.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.» deve leggersi ed intendersi «condanna la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA] liquidate nell'importo di euro 12.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge con attribuzione agli avvocati antistatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (v.

Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.

P.Q.M Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 27378/2024 di questa Corte (pag.17 11 ultimo capoverso) ove è scritto: «condanna la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA] liquidate nell'importo di euro 12.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge» deve leggersi ed intendersi: «condanna la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA] liquidate nell'importo di euro 12.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge con attribuzione agli avvocati antistatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti TEMA - S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già resistente- relativamente alla pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] n.n. 27378/2024 depositata il 22.10.2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratori della [OSCURATO:SOCIETA]. nel ricorso RG n. 13992/2020, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 27378/2024 emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – il 22.10.2024 con cui veniva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannata la ricorrente al rimborso delle spese, liquidate «in euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge», poiché nel dispositivo della stessa è stata omessa la distrazione delle spese in favore dei predetti difensori dichiaratasi in atti antistatari delle stesse; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 2.7.202 5 per la quale non sono state depositate memorie; Considerato che: - può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario provvedendovi questo Collegio ex officio , concretando la relativa mancanza errore materiale, - invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che «L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. (Nella specie, l'indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo e, altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario)”; ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza. In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 27378/2024 di questa Corte (pag.17 11 ultimo capoverso) è scritto «condanna la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA] liquidate nell'importo di euro 12.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.» deve leggersi ed intendersi «condanna la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA] liquidate nell'importo di euro 12.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge con attribuzione agli avvocati antistatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (v. Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.M Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 27378/2024 di questa Corte (pag.17 11 ultimo capoverso) ove è scritto: «condanna la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA] liquidate nell'importo di euro 12.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge» deve leggersi ed intendersi: «condanna la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA] liquidate nell'importo di euro 12.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge con attribuzione agli avvocati antistatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 19068/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris