Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:896
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 13 novembre 2025 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]544/24
«Nekilnojamojo turto valdymas» BUAB
contro
[OSCURATO:PERSONA]ė mokesčių inspekcija prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (Commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania)]
« Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CEE – Articolo 273 – [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 49, paragrafo 3 – Obblighi ritenuti necessari per garantire la corretta riscossione dell’IVA e per evitare le frodi – Normativa nazionale che prevede un regime di interessi moratori riguardanti debiti d’imposta arretrati in materia di IVA che, indipendentemente dalla natura e dalla gravità dell’illecito, presentano una componente sanzionatoria fissa, senza possibilità per l’amministrazione tributaria di ridurre l’importo di tale componente – Principio di proporzionalità »
I.
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (Commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania), verte, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE (
2
) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»), letti alla luce degli articoli 49 e 50 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
2.
Tale domanda trae origine da una controversia che oppone la «Nekilnojamojo turto valdymas» BUAB (in prosieguo: la «ricorrente»), una società a responsabilità limitata di diritto lituano, alla Valstybinė mokesčių inspekcija prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos (Ispettorato tributario nazionale presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria»), avente ad oggetto la decisione adottata da tale amministrazione di rifiutare alla ricorrente la dispensa da questa richiesta per quanto concerne il pagamento di interessi moratori relativi all’IVA nonché di un’ammenda inflitta a suo carico per frode fiscale.
3.
Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sull’analisi della seconda questione pregiudiziale, la quale si riferisce all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sopra menzionate, lette in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, in merito alla compatibilità con tali disposizioni di una normativa nazionale la quale prevede il pagamento di interessi moratori relativi a debiti d’imposta arretrati in materia di IVA che, indipendentemente dalla natura e dalla gravità dell’illecito, contengono una componente sanzionatoria fissa, senza alcuna possibilità di riduzione dell’importo della stessa, ossia mediante l’applicazione di un tasso di interesse inferiore a quello previsto dalla legge o rinunciando a contabilizzare la parte sanzionatoria degli interessi moratori.
II.
Contesto giuridico
A.
Diritto dell’Unione
4.
L’articolo 273 della direttiva IVA recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra [OSCURATO:PERSONA] membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.
(...)».
B.
Diritto lituano
1.
Legge sull’IVA
5.
L’articolo 123 del [OSCURATO:PERSONA] pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (legge della Repubblica di Lituania relativa all’imposta sul valore aggiunto), del 5 marzo 2002 (
3
), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la « legge sull’IVA»), intitolato «Inosservanza delle norme sul pagamento dell’IVA», precisa, al paragrafo 1, che le persone che violano le disposizioni di tale legge sono tenute al pagamento di interessi moratori, secondo le modalità previste dalla legge sull’amministrazione dei tributi.
2.
Legge sull’amministrazione dei tributi
6.
L’articolo 95 del [OSCURATO:PERSONA] mokesčių administravimo įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sull’amministrazione dei tributi), del 13 aprile 2004 (
4
), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’amministrazione dei tributi»), intitolato «Strumenti per garantire l’esecuzione degli obblighi tributari», menziona tra tali strumenti, al paragrafo 1, punto 1, gli interessi moratori.
7.
L’articolo 96 di tale legge, intitolato «Interessi moratori», enuncia, al paragrafo 1, punto 2, quanto segue:
«Gli interessi moratori sono calcolati nei confronti del contribuente per:
(...)
2) imposte non soggette a dichiarazione e non calcolate (...) che non sono state pagate o non sono state pagate nei termini, come accertato dall’amministrazione tributaria nel corso di una verifica fiscale;
(...)».
8.
L’articolo 97 della legge suddetta, intitolato «Decorrenza del calcolo degli interessi moratori», reca, al paragrafo 2, la seguente formulazione:
«Nel caso specificato all’articolo 96, paragrafo 1, punto 2, della presente legge, gli interessi moratori decorrono a partire dal giorno successivo a quello in cui l’imposta doveva essere versata allo Stato, in conformità con la normativa tributaria in vigore in quel momento, fino al giorno in cui la relazione finale che constata i risultati della verifica è completata e, in caso di mancato pagamento dell’imposta entro il termine stabilito dall’articolo 81, paragrafo 2, della presente legge (...), gli interessi di mora continuano a decorrere a partire dal giorno successivo alla scadenza di detto termine».
9.
L’articolo 99 della medesima legge, intitolato «Tasso degli interessi moratori», come modificata, con effetto dal 1º maggio 2023, dalla legge n. XIV‑1658 del 13 dicembre 2022, prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«Il tasso degli interessi moratori – che in nessun caso può essere inferiore a zero – e la procedura per calcolarlo sono stabiliti dal Ministro delle Finanze, tenendo conto del rendimento, nell’ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, del titolo di Stato il cui periodo di rimborso è il più vicino a un periodo di dodici mesi sul mercato secondario dei titoli (ad esempio, nel quarto trimestre del 2024 il rendimento di un titolo di Stato era pari al 3,708%). Il tasso degli interessi moratori è determinato aumentando il tasso di cui sopra di 7 punti percentuali».
10.
L’articolo 100 della legge sull’amministrazione dei tributi, intitolato «Dispensa dal pagamento degli interessi moratori», dispone, al paragrafo 1, punto 3, quanto segue:
«Il contribuente può essere dispensato in tutto o in parte dal pagamento degli interessi moratori maturati (calcolati) ma non pagati (non riscossi), a condizione che:
(...)
3) esista un fondamento normativo previsto dal paragrafo 1 dell’articolo 141 della presente legge;
(...)».
11.
L’articolo 141 della legge summenzionata, intitolato «Dispensa dal pagamento dell’ammenda», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:
«I motivi di dispensa dal pagamento delle ammende inflitte in applicazione degli articoli 139 e 140 della presente legge sono i seguenti:
1) qualora il contribuente dimostri l’assenza di colpa in relazione alla violazione;
2) qualora la legge tributaria sia stata violata a causa di circostanze che sfuggono al controllo del contribuente e che egli non poteva prevedere e non ha previsto. Le azioni o le omissioni del contribuente o dei suoi dipendenti e l’insolvenza del contribuente non sono considerate come circostanze suddette;
3) qualora un atto specifico del contribuente, pur violando le disposizioni di una legge tributaria, non causi alcun danno al bilancio dello Stato;
4) qualora il contribuente abbia violato la legge a causa di errati chiarimenti sintetici forniti dall’amministrazione tributaria riguardo alle norme tributarie o a causa di errate informazioni fornite per iscritto o per telefono in merito a norme siffatte da detta amministrazione, sempreché la consulenza fornita sia stata registrata conformemente alla procedura stabilita dall’amministrazione tributaria centrale e il chiamante – il contribuente (o il suo rappresentante) – possa essere identificato».
III.
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
12.
L’amministrazione tributaria ha proceduto ad una verifica dell’esattezza del calcolo, della dichiarazione e del pagamento, da parte della ricorrente, dell’IVA relativa al periodo compreso tra il º dicembre 2012 e il 31 dicembre 2016. All’esito di tale controllo, essa ha constatato che la ricorrente aveva violato la legge sull’IVA in quanto aveva portato in detrazione l’IVA esposta in fatture prive di valore giuridico e aveva partecipato ad operazioni rientranti in una frode in materia di IVA.
13.
Con decisione del 4 settembre 2018, recante conferma della relazione finale di verifica summenzionata, l’amministrazione tributaria ha fissato ad EUR 6 517 901,36 l’importo dell’IVA e ad EUR 2 431 505,31 quello degli interessi moratori sull’IVA dovuti dalla ricorrente. Detta amministrazione ha inoltre inflitto a quest’ultima un’ammenda tributaria di un importo di EUR 1 862 257.
14.
Al termine della controversia tributaria che ne è seguita, il [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha, con sentenza del 9 settembre 2020, confermato le conclusioni della citata verifica fiscale.
15.
Il 18 gennaio 2021, la ricorrente ha proposto dinanzi all’amministrazione tributaria una domanda di dispensa dal pagamento degli interessi moratori e dell’ammenda che le erano stati imposti.
16.
Con decisione del 16 marzo 2021, l’amministrazione tributaria ha rifiutato di dispensare la ricorrente dal pagamento degli interessi moratori sull’IVA, nella misura di EUR 2 835 125,75. Essa ha constatato che detta società non soddisfaceva nessuno dei requisiti previsti dall’articolo 141, paragrafo 1, della legge sull’amministrazione dei tributi e che essa non aveva neppure dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali giustificanti l’applicazione dei criteri della ragionevolezza e dell’equità.
17.
Poiché la ricorrente non aveva adempiuto gli obblighi tributari supplementari in materia di IVA imposti a suo carico, l’importo complessivo degli interessi moratori contemplati dalla decisione dell’amministrazione tributaria del 4 settembre 2018 e maturati durante la controversia tributaria, ossia tra il 26 gennaio 2013 e il 4 aprile 2021, è stato fissato a EUR 3 150 660,79 e l’ammenda a EUR 1 838 812,44.
18.
La ricorrente ha proposto una nuova domanda di dispensa dal pagamento degli interessi moratori e dell’ammenda. A questo proposito, essa ha chiesto di essere esentata dal pagamento della «parte sanzionatoria» di tali interessi moratori sull’IVA, che rappresenta i 2/3 dell’importo complessivo di tali interessi calcolati nei suoi confronti.
19.
Con decisione del 13 maggio 2024, l’amministrazione tributaria ha rifiutato di accogliere questa nuova domanda sostenendo, in sostanza, che gli interessi moratori sono stati contabilizzati in conformità alle prescrizioni della legge sull’amministrazione dei tributi. Infatti, tale legge non accorderebbe nessuna possibilità di dispensare la ricorrente dal pagamento degli interessi moratori per ragioni diverse da quelle previste dall’articolo 100, paragrafo 1, della legge stessa. Le modalità di calcolo del tasso degli interessi moratori sarebbero definite in maniera imperativa dalla legge suddetta e l’amministrazione tributaria avrebbe la possibilità di adottare una decisione in materia di interessi moratori soltanto entro i limiti fissati dalla legge stessa. Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza nazionale, gli interessi moratori sarebbero uno strumento inteso a garantire il rispetto degli obblighi tributari e non potrebbero essere considerati una sanzione provvista di carattere penale. Peraltro, detta amministrazione, qualora accogliesse la domanda della ricorrente optando per l’applicazione nei suoi confronti di un tasso di interesse diverso da quello previsto dalla legge sull’amministrazione dei tributi, violerebbe il principio di uguaglianza dei contribuenti di fronte alla legge.
20.
Il 4 giugno 2024, la ricorrente ha presentato dinanzi alla Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (Commissione del contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania), odierno giudice del rinvio, un ricorso inteso all’annullamento della decisione dell’amministrazione tributaria del 13 maggio 2024.
21.
Il giudice del rinvio rileva che la funzione primaria degli interessi moratori è di assicurare l’esecuzione degli obblighi tributari e che essi mirano prima di tutto a coprire le spese dello Stato e non a sanzionare il soggetto interessato (
5
). Tuttavia, tali interessi moratori comporterebbero anche un elemento sanzionatorio, dato che il loro tasso è calcolato maggiorando di sette punti percentuali la parte risarcitoria connessa al costo dell’indebitamento pubblico, che viene stabilita tenendo conto del rendimento di un titolo di Stato sul mercato secondario. Detto giudice fa riferimento, al riguardo, alla consolidata giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), secondo la quale costituisce l’essenza degli interessi moratori, quale strumento inteso a garantire l’esecuzione degli obblighi tributari, il fatto che la loro applicazione, o la possibilità della loro applicazione, incita il contribuente ad adempiere volontariamente e debitamente il proprio obbligo tributario e che, in caso di mancata o inesatta esecuzione, essi coprono il debito del contribuente verso l’erario e le perdite patrimoniali dello Stato (
6
). Sempre secondo tale giurisprudenza, l’esigenza che il contribuente paghi interessi moratori per non aver adempiuto in tempo utile i propri obblighi tributari non può essere considerata come una sanzione provvista di carattere penale.
22.
Di conseguenza, date tali circostanze, il giudice del rinvio si interroga, in particolare, sulla conformità degli articoli da 96 a 99 della legge sull’amministrazione dei tributi all’articolo 325 TFUE e all’articolo 273 della direttiva IVA, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, e dell’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA], per il fatto che tali disposizioni nazionali non assicurano il coordinamento delle procedure amministrative di accertamento degli interessi moratori con quelle relative alle azioni penali, affinché l’onere supplementare che deriva dal cumulo di tali misure sia ridotto allo stretto necessario e la severità dell’insieme delle sanzioni imposte corrisponda alla gravità dell’illecito in questione, e che esse non fissano alcun limite, ai fini della pronuncia delle sanzioni penali, all’applicazione della componente sanzionatoria di tali interessi moratori, qualora i fatti che sono all’origine dei suddetti interessi diano altresì luogo ad azioni penali.
23.
Alla luce di tali fatti, la Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (Commissione del contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 325 TFUE, l’articolo 273 della direttiva IVA e l’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale la quale consente, a fronte del pagamento tardivo di imposte, di applicare interessi moratori aventi una componente sanzionatoria penale per illeciti tributari che sono altresì oggetto di azioni penali, senza stabilire alcuna norma che garantisca un coordinamento che limiti a quanto strettamente necessario l’onere supplementare derivante, per le persone interessate, dal cumulo dei procedimenti, o che consenta di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata allo stretto necessario in relazione alla gravità del reato di cui trattasi.
2) Se l’articolo 325 TFUE, l’articolo 273 della direttiva IVA e l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una procedura di applicazione degli interessi moratori per il pagamento tardivo delle imposte che, a prescindere dalla natura e dalla gravità delle infrazioni, stabilisce che tali interessi hanno una componente sanzionatoria fissa, senza prevedere la possibilità di ridurre tale componente sanzionatoria, ossia di imporre un tasso di interesse di mora inferiore a quello previsto dalla legge o di rinunciare alla componente sanzionatoria degli interessi di mora».
24.
Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte la ricorrente, i governi lituano e polacco, nonché la Commissione europea.
IV.
Analisi
A.
Sulla ricevibilità della domanda pregiudiziale
25.
Prima di procedere all’analisi della seconda questione pregiudiziale, sulla quale la Corte ha chiesto di incentrare le presenti conclusioni, occorre pronunciarsi in merito all’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo lituano. Quest’ultimo fa valere, nelle sue osservazioni scritte, che la domanda di pronuncia pregiudiziale è, nella sua interezza, irricevibile per il fatto che le questioni rivolte dal giudice del rinvio non hanno alcun rapporto con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale.
26.
A questo proposito, detto governo fa osservare che il pagamento degli interessi moratori e l’ammenda tributaria imposti alla ricorrente mediante la decisione dell’amministrazione tributaria del 4 settembre 2018 è stato confermato da una sentenza definitiva del [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) emessa il 9 settembre 2020. Pertanto, la responsabilità tributaria della ricorrente sarebbe stata constatata mediante una decisione avente carattere definitivo, la quale non sarebbe impugnabile con un ricorso. Di conseguenza, l’oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio verterebbe unicamente sui presupposti per la concessione di una dispensa dal pagamento degli interessi moratori in conformità al diritto nazionale applicabile.
27.
In via preliminare, ricordo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale all’interno del quadro normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in maniera manifesta che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono poste (
7
).
28.
Nel caso di specie, come si è esposto al paragrafo 18 delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio è investito di un ricorso presentato dalla ricorrente contro la decisione dell’amministrazione tributaria del 13 maggio 2024, mediante la quale quest’ultima ha respinto la sua domanda volta ad ottenere una dispensa dal pagamento degli interessi moratori relativi all’IVA e dell’ammenda che erano stati imposti a suo carico. È in questo contesto che detto giudice si interroga, in sostanza, sulla conformità all’articolo 325 TFUE e all’articolo 273 della direttiva IVA del meccanismo di imposizione degli interessi moratori previsto dalla legge sull’amministrazione dei tributi.
29.
Orbene, osservo, da un lato, che un meccanismo di pagamento degli interessi moratori per debiti d’imposta arretrati relativi all’IVA, quale istituito dagli articoli da 95 a 99 della legge sull’amministrazione dei tributi, costituisce un’attuazione delle disposizioni della direttiva IVA e, più specificamente, dell’articolo 273 di quest’ultima, dal momento che detto meccanismo mira ad assicurare la riscossione degli importi dell’IVA che non sono stati versati conformemente alle altre disposizioni di detta direttiva. Dall’altro lato, non risulta in maniera manifesta dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte che la richiesta interpretazione dell’articolo 273 della citata direttiva non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva e con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale o che il problema sia di natura ipotetica. Infatti, dato che la seconda questione pregiudiziale verte, essenzialmente, sul rispetto del principio di proporzionalità nell’ambito della contabilizzazione degli interessi moratori in questione, tale questione appare pertinente ai fini della risoluzione della controversia nel giudizio a quo.
30.
Date tali circostanze, e nella misura in cui la Corte dispone di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in maniera utile alle questioni che le vengono sottoposte, occorre constatare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
B.
Sulla seconda questione pregiudiziale
31.
Con la sua seconda questione pregiudiziale, sulla quale la Corte ha chiesto che siano incentrate le presenti conclusioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 325 TFUE e l’articolo 273 della direttiva IVA, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che prevede il pagamento di interessi moratori relativi a debiti d’imposta arretrati in materia di IVA i quali, indipendentemente dalla natura e dalla gravità del reato, presentano una componente sanzionatoria fissa, senza alcuna possibilità di applicare un tasso di interesse inferiore a quello previsto dalla legge o di rinunciare a contabilizzare la parte sanzionatoria di tali interessi moratori. Detto giudice ci invita dunque a determinare, da un lato, in quale misura gli interessi moratori relativi a debiti d’imposta arretrati in materia di IVA, che la ricorrente si è vista applicare al termine di un procedimento amministrativo di verifica fiscale, presentino natura penale, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, se una siffatta normativa nazionale sia conforme al principio di proporzionalità come interpretato e valutato nell’ambito dell’interpretazione e dell’applicazione dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 273 della direttiva IVA.
1.
Sull
’
applicabilità dell
’
articolo 49, paragrafo
3, del
la [OSCURATO:PERSONA]
32.
In via preliminare, ricordo che l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce che le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato, riguarda le sanzioni a carattere penale.
33.
Ai sensi della costante giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA] e trasposta all’articolo 49, paragrafo 3, di quest’ultima, tre criteri (i «criteri Engel»(
8
)) sono pertinenti ai fini della valutazione della natura penale di una sanzione, ossia: la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto interno, la natura stessa dell’illecito, e il grado di severità della sanzione che l’interessato rischia di subire (
9
). Inoltre, sempre secondo tale giurisprudenza, anche per illeciti che non sono qualificati come «penali» dal diritto nazionale, tale carattere può nondimeno discendere dalla natura stessa dell’illecito in questione e dal grado di severità delle sanzioni che quest’ultimo può comportare (
10
).
34.
Per quanto riguarda il primo criterio connesso alla qualificazione dell’illecito nel diritto interno, risulta sia dal tenore letterale dell’articolo 95, paragrafo 1, della legge sull’amministrazione dei tributi sia dalla giurisprudenza nazionale menzionata nella decisione di rinvio, segnatamente quella del [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ricordata al paragrafo 21 delle presenti conclusioni, che, nel diritto lituano, la percezione di interessi moratori relativi a debiti d’imposta arretrati in caso di mancato pagamento o di pagamento tardivo di un’imposta o di una tassa dovute non è considerata una sanzione avente carattere penale (
11
).
35.
Per quanto riguarda il secondo criterio relativo alla natura stessa dell’illecito, esso richiede di verificare se la sanzione in questione persegua, segnatamente, una finalità repressiva. Ne discende che una sanzione avente una finalità repressiva presenta una natura penale e che il semplice fatto che essa persegua anche una finalità preventiva non è idoneo a privarla della sua qualifica di sanzione penale. Per contro, una misura che si limiti a riparare il danno causato dall’illecito in questione non presenta una natura penale (
12
).
36.
Occorre sottolineare, a questo proposito, che se, nel contesto della sua giurisprudenza in materia di contenzioso tributario, la Corte EDU ha potuto classificare come aventi carattere penale procedure all’esito delle quali erano state inflitte delle sanzioni tributarie anche quando tali procedure potevano non essere considerate come presentanti natura penale nel diritto interno, tale qualificazione non è stata adottata per quanto riguarda misure analoghe a quelle in discussione nel caso di specie. Più precisamente, la Corte EDU ha statuito che «gli interessi moratori non sono essenzialmente intesi a punire i contribuenti al fine di impedire la reiterazione delle condotte incriminate, ma tendono principalmente alla riparazione pecuniaria di un danno, vale a dire un danno finanziario connesso al decorso del tempo e al ritardo nel pagamento dell’imposta» (
13
). Pertanto, in virtù di tale giurisprudenza, non hanno una connotazione penale né le procedure di recupero d’imposta o di rettifica tributaria miranti puramente a recuperare l’intero tributo dovuto, senza che tale recupero sia accompagnato da una qualsivoglia maggiorazione, né le procedure relative ad interessi moratori, e ciò indipendentemente dal loro ammontare (
14
).
37.
Inoltre, è importante osservare che il carattere non repressivo degli interessi moratori è stato evidenziato anche nell’ambito della giurisprudenza della Corte in materia di IVA in cause analoghe a quella oggetto del procedimento principale. Sebbene queste ultime non riguardassero direttamente la questione se gli interessi moratori relativi a debiti d’imposta arretrati in materia di IVA rivestissero una natura penale ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha nondimeno statuito che la riscossione di interessi moratori aveva, da un lato, carattere preventivo, stimolando il contribuente ad adempiere l’obbligazione tributaria il più rapidamente possibile dopo la scadenza dei termini assegnati (
15
), e, dall’altro, carattere compensativo (oppure una funzione risarcitoria), in quanto tali interessi mirano a compensare le perdite finanziarie subite dallo Stato a causa del mancato pagamento o del pagamento tardivo di un’imposta o di una tassa (
16
).
38.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza della Corte, una misura che si limiti a risarcire il danno causato dall’illecito di cui trattasi non presenta una natura penale (
17
). Pertanto, degli interessi moratori che mirino a compensare le perdite finanziarie subite dallo Stato membro in questione a causa del mancato pagamento o del pagamento tardivo di un’imposta non possono ritenersi configurare una misura repressiva.
39.
A questo proposito devo precisare che il fatto che il giudice del rinvio identifichi una «componente sanzionatoria fissa» non vale a conferire agli interessi moratori in discussione nel procedimento principale una qualche connotazione penale (
18
). In effetti, se il ricorso all’espressione «componente sanzionatoria», impiegata da tale giudice nella sua decisione di rinvio, può, in una certa misura, prestarsi a confusioni, potendo in tal modo derivare come conseguenza che gli interessi moratori (ivi compresa tale «componente») potrebbero essere percepiti dal contribuente come una forma di sanzione o di penalità, ciò non toglie che il loro obiettivo è di stimolare il debitore a pagare l’importo dovuto al creditore entro il termine impartito, di modo che, in caso di mancato pagamento, tale importo verrà ulteriormente aumentato. Di conseguenza, l’analisi effettuata dal giudice del rinvio, intesa a stabilire quale parte del tasso degli interessi moratori comporti una funzione compensativa e quale altra parte rivesta una funzione sanzionatoria, è, nel caso di specie, priva di rilevanza.
40.
Per quanto riguarda il terzo criterio relativo al grado di severità della sanzione, nessun elemento del fascicolo a disposizione della Corte sembra indicare che gli interessi moratori nel caso di specie siano di entità tale che occorrerebbe riconoscere loro carattere penale (
19
). Ad ogni modo, come risulta dalla giurisprudenza della Corte EDU esposta al paragrafo 36 delle presenti conclusioni, è necessario ricordare che, indipendentemente dal loro ammontare, misure analoghe a quelle in discussione nel procedimento principale non sono state considerate presentanti un livello di gravità sufficiente per conferire loro una natura penale (
20
).
41.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritengo che non sia soddisfatto nessuno dei tre criteri Engel che permettono di considerare sussistente il carattere penale degli interessi moratori in discussione nel procedimento principale e che, pertanto, l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] non sia pertinente per rispondere alla seconda questione pregiudiziale.
2.
Sull
’
applicazione del principio di proporzionalità nell
’
ambito dell
’
interpretazione dell
’
articolo
325
TFUE
e dell’articolo 273 del
la direttiva IVA
42.
In via preliminare, ricordo che, in conformità a una costante giurisprudenza della Corte, risulta dall’articolo 273, primo comma, dall’articolo 2 e dall’articolo 250, paragrafo 1, della direttiva IVA, nonché dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che ciascuno Stato membro ha l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie per garantire la riscossione della totalità dell’IVA dovuta nel suo territorio e per lottare contro le frodi (
21
).
43.
A questo proposito, la Corte ha già statuito che, al di fuori dei limiti che esse fissano, le disposizioni dell’articolo 273 della direttiva IVA non precisano né le condizioni né gli obblighi che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere, e conferiscono pertanto a questi ultimi un margine di discrezionalità quanto ai mezzi intesi ad assicurare la riscossione della totalità dell’IVA dovuta nel loro territorio e a combattere le frodi (
22
).
44.
Inoltre, l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a lottare contro le attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, adottando misure dissuasive ed efficaci, e impone loro, segnatamente, di prendere delle misure per combattere le frodi che colpiscono gli interessi finanziari dell’Unione identiche a quelle che essi adottano per combattere le frodi che ledono i loro propri interessi (
23
). La Corte ha precisato che l’articolo 325 TFUE impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di prevedere, nella loro legislazione nazionale, procedure efficaci che permettano di recuperare i contributi erogati a carico del bilancio dell’Unione indebitamente percepiti (
24
). A questo proposito, gli [OSCURATO:PERSONA] membri soggiacciono ad un preciso obbligo di risultato che non incontra alcuna condizione quanto all’applicazione della regola enunciata dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE (
25
).
45.
Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, pur conservando un margine di manovra riguardo alla scelta delle sanzioni, debbono vigilare affinché le violazioni del diritto dell’Unione, ivi comprese le norme armonizzate risultanti dalla direttiva IVA, vengano sanzionate secondo condizioni, sostanziali e procedurali, che siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale aventi natura e gravità simili e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione un carattere efficace, proporzionato e dissuasivo (
26
).
46.
Risulta così dalla giurisprudenza della Corte che, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri restino liberi di stabilire l’importo e le modalità di riscossione degli interessi moratori applicati ai debiti d’imposta arretrati in materia di IVA in caso di mancato pagamento o di pagamento tardivo di tale imposta ai sensi del loro diritto nazionale nell’ambito della loro autonomia procedurale, le misure adottate da detti [OSCURATO:PERSONA] devono nondimeno rispettare i principi generali del diritto, tra i quali rientra il principio di proporzionalità.
47.
Constato, in primo luogo, che, nella misura in cui essa mira ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e a prevenire le frodi, la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale persegue un obiettivo legittimo riconosciuto dal diritto dell’Unione (
27
). Infatti, la Corte ha già riconosciuto che la percezione di interessi moratori contribuisce alla lotta contro il mancato pagamento entro i termini impartiti di importi dichiarati a titolo di IVA, in conformità all’obbligo incombente agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in forza segnatamente dell’articolo 273 della direttiva IVA e dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, di adottare tutte le misure legislative e amministrative idonee a garantire la riscossione della totalità dell’IVA dovuta nei loro rispettivi territori e a combattere le frodi (
28
). Infatti, come si è ricordato al paragrafo 37 delle presenti conclusioni, gli interessi moratori previsti dalla legge sull’amministrazione dei tributi hanno una duplice funzione, consistente, da un lato, nel garantire l’esecuzione degli obblighi tributari e nell’assicurare la riscossione dell’imposta dovuta stimolando il contribuente ad adempiere tale obbligo puntualmente e, dall’altro, nel coprire i costi derivanti per l’amministrazione tributaria dal fatto che il soggetto passivo non ha adempiuto tempestivamente i propri obblighi tributari, compensando così il danno causato al pubblico erario dalla indisponibilità degli importi corrispondenti all’imposta dovuta (
29
).
48.
Una misura istitutiva di interessi moratori, quali quelli in discussione nel procedimento principale, costituisce, in secondo luogo, senza alcun dubbio uno strumento appropriato per conseguire l’obiettivo summenzionato. Infatti, in assenza di misure quali gli interessi moratori, i contribuenti non avrebbero alcuno stimolo particolare ad adempiere i loro doveri fiscali entro i termini fissati e potrebbero privilegiare altre transazioni commerciali. Tenuto conto, inoltre, del valore fluttuante del denaro, i contribuenti potrebbero persino essere incitati a privilegiare queste altre transazioni anziché procedere al pagamento dei loro debiti d’imposta entro i termini previsti. L’imposizione di interessi moratori mira concretamente a stimolare i contribuenti ad adempiere i loro obblighi tributari in via prioritaria, per non correre il rischio di vedere l’importo del loro debito fiscale aumentare proporzionalmente alla durata del mancato pagamento di quest’ultimo. L’assenza di interessi moratori condurrebbe, peraltro, a favorire le persone che non adempiono i loro obblighi fiscali entro i termini assegnati. Infatti, questi ultimi beneficerebbero, segnatamente, di liquidità supplementari e di un vantaggio economico corrispondente alla diminuzione, nel tempo, del valore nominale reale dell’importo del debito d’imposta. Pertanto, gli interessi moratori costituiscono una misura appropriata e necessaria per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale in discussione nel procedimento principale.
49.
Anche se è stato accertato che una misura come quella in discussione nel caso di specie è appropriata e necessaria per raggiungere l’obiettivo consistente nell’assicurare l’esatta riscossione dell’IVA nonché nel prevenire le frodi conformemente all’articolo 325 TFUE e all’articolo 273 della direttiva IVA, resta ancora da esaminare, in terzo e ultimo luogo, se la normativa nazionale di cui trattasi vada oltre quanto è necessario per raggiungere il suddetto obiettivo.
50.
A questo proposito, in primo luogo, sebbene sia ipotizzabile che degli interessi moratori fissati in maniera arbitraria o discrezionale possano essere sproporzionati, non sembra essere questo il caso nella presente fattispecie. Infatti, le disposizioni del diritto nazionale relative al calcolo dei tassi degli interessi moratori si applicano a tutti i contribuenti in caso di mancato pagamento o di pagamento tardivo, accertato nel corso di una verifica fiscale, di un’imposta o di una tassa sottoposte a dichiarazione e non dichiarate o non sottoposte a dichiarazione e non liquidate (
30
). Sottolineo inoltre, da un lato, che il tasso nel caso di specie è stabilito a priori in maniera chiara e trasparente conformemente a criteri obiettivi nonché sulla base di una metodologia di calcolo descritta nella legge sull’amministrazione dei tributi (
31
) e, dall’altro, che il potere decisionale dell’amministrazione tributaria in materia di fissazione degli interessi moratori è disciplinato da questa stessa legge (
32
). L’importo degli interessi così determinato permette tanto ai creditori che ai debitori di prevedere esattamente il futuro importo dei loro diritti o, rispettivamente, dei loro obblighi finanziari, in modo da garantire anche la certezza del diritto (
33
).
51.
In secondo luogo, è giocoforza riconoscere che, nella misura in cui gli interessi moratori sono collegati all’esecuzione o all’estinzione dell’obbligazione tributaria, sono le azioni del soggetto passivo che determineranno l’importo totale degli interessi moratori di cui questi sarà debitore. In altre parole, l’applicazione degli interessi moratori impone alla persona che non abbia adempiuto i propri obblighi fiscali entro i termini fissati un onere finanziario proporzionale alla durata del mancato pagamento del suo debito che ha determinato la contabilizzazione degli interessi stessi (
34
). Pertanto, il ricorso ad interessi moratori come mezzo per garantire l’adempimento di obblighi fiscali non costituisce, in linea di principio, una soluzione gravante in maniera eccessiva sui soggetti passivi (
35
).
52.
In terzo luogo, come si è accertato nei paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni, dato che gli interessi moratori non rispondono ad una finalità repressiva, circostanze come la natura e la gravità dell’inadempimento constatato, che sono, per regola generale, pertinenti al fine di valutare se una sanzione come un’ammenda tributaria sia conforme al principio di proporzionalità (
36
), non lo sono necessariamente nel caso degli interessi moratori. Infatti, tali interessi moratori sono dovuti in ragione del mancato pagamento o del pagamento tardivo dell’imposta e non in ragione di una frode (
37
). Tengo a sottolineare, a questo proposito, che gli interessi moratori non sono applicabili unicamente in caso di frode, ma vengono utilizzati più in generale nel settore fiscale per assicurare la riscossione di qualsiasi tipo di imposta.
53.
In quarto luogo, sebbene spetti al giudice del rinvio valutare se l’importo degli interessi moratori applicato nella causa principale non vada oltre quanto è necessario per garantire l’efficacia della riscossione dell’IVA e della lotta contro le frodi, nessun elemento del fascicolo trasmesso alla Corte sembra indicare che il tasso degli interessi moratori previsto dalla normativa nazionale nel caso di specie sia sproporzionato rispetto agli obiettivi che questa persegue (
38
).
54.
Osservo che, nella misura in cui il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla possibilità di accogliere la domanda della ricorrente di essere dispensata dal pagamento della «parte sanzionatoria» degli interessi moratori sull’IVA, ossia i 2/3 dell’importo complessivo degli interessi moratori sull’IVA calcolati nei suoi riguardi, una decisione siffatta finirebbe, in realtà, per ridurre tali interessi ad un importo particolarmente basso limitandoli ad una sola componente, ossia il tasso di interesse medio dei buoni del tesoro (
39
). Orbene, una siffatta possibilità rischierebbe di compromettere l’obiettivo consistente nel garantire la riscossione in tempo utile dell’IVA, dato che i contribuenti non avrebbero più alcun incentivo ad adempiere i loro obblighi fiscali in via prioritaria, privilegiando così altre transazioni commerciali al loro posto (
40
).
55.
Peraltro, la circostanza che l’importo degli interessi moratori sia forfettario e non sia accompagnato da alcuna possibilità di modulazione non permette, di per sé, di concludere per il carattere sproporzionato di tale misura. Infatti, la determinazione, da parte della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale, dell’importo degli interessi moratori, alla quale l’amministrazione tributaria non può apportare alcuna modulazione, tranne qualche caso espressamente definito dalla normativa tributaria applicabile (
41
), tutela i soggetti passivi contro qualsiasi decisione arbitraria di tale amministrazione garantendo al tempo stesso la parità di trattamento tra tali soggetti passivi. Infatti, l’assenza di limiti al margine di discrezionalità di cui dispone l’amministrazione tributaria rischierebbe di determinare una disparità di trattamento ingiustificata tra soggetti passivi che si trovino in una situazione paragonabile sotto il profilo fiscale e, pertanto, una situazione che non potrebbe essere tollerata sul piano fiscale.
56.
Alla luce di quanto sopra esposto, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 325 TFUE e l’articolo 273 della direttiva IVA, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale la quale, indipendentemente dalla natura e dalla gravità dell’illecito constatato dall’amministrazione tributaria, fissi l’importo degli interessi moratori senza che tale amministrazione possa ridurre una delle componenti di questo importo e applicare così un tasso di interesse inferiore a quello previsto dalla normativa suddetta o rinunciare a contabilizzare una parte dell’importo in questione, e la quale preveda che il contribuente possa essere dispensato dal pagamento di tali interessi moratori soltanto nei casi espressamente definiti dalla normativa medesima.
V.
Conclusione
57.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale sollevata dalla Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (Commissione del contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania) nei seguenti termini:
L’articolo 325 TFUE e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano ad una normativa nazionale la quale, indipendentemente dalla natura e dalla gravità dell’illecito constatato dall’amministrazione tributaria, fissi l’importo degli interessi moratori senza che tale amministrazione possa ridurre una delle componenti di questo importo e applicare così un tasso di interesse inferiore a quello previsto dalla normativa suddetta o rinunciare a contabilizzare una parte dell’importo in questione, e la quale preveda che il contribuente possa essere dispensato dal pagamento di tali interessi moratori soltanto nei casi espressamente definiti dalla normativa medesima.
1
Lingua originale: il francese.
2
GU 2006, L 347, pag. 1.
3
Žin., 2002, n. 35‑1271.
4
Žin., 2004, n. 63‑2243.
5
Al riguardo, tale giudice menziona la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania) del 10 marzo 2020, nella causa A‑3247‑575/2020.
6
Il medesimo giudice cita, in tal senso, la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania) del 18 novembre 2011, nella causa A‑143‑2619/2011.
7
V., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2025, Fira (C‑215/24, EU:C:2025:695, punto 36 e giurisprudenza citata).
8
Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), 8 giugno 1976, Engel e altri c. [OSCURATO:PERSONA], CE:EHCR:1976:0608JUD000510071, § 82.
9
V., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, Agenția Națională de Integritate (C‑40/21, EU:C:2023:367, punto 34 e giurisprudenza citata).
10
V. sentenza del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 88 e giurisprudenza citata).
11
Risulta inoltre dal fascicolo a disposizione della Corte che tale misura viene inflitta nell’ambito di un procedimento amministrativo.
12
V. sentenza del 4 maggio 2023, MV – 98 (C-97/21, EU:C:2023:371, punto 42 e giurisprudenza citata).
13
Corte EDU, 6 ottobre 2009, Poniatowski c. Francia, CE:ECHR:2009:1006DEC002949408. Allo stesso modo, dei semplici interessi moratori, i quali implichino che la buona fede del contribuente viene riconosciuta, non costituiscono un’accusa in materia penale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950) (v., a questo proposito, Corte EDU, 14 settembre 1999, J.B. c. Francia, CE:ECHR:1999:0914DEC003363496). V. altresì, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona nella causa Menci (C‑524/15, EU:C:2017:667, paragrafo 50).
14
Corte EDU, 3 dicembre 2002, Mieg de Boofzheim c. Francia, CE:ECHR:2002:1203DEC005293899, e Corte EDU, 17 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia, CE:ECHR:2016:0517DEC007695911, § 50.
15
V. sentenza del 13 ottobre 2022, Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno‑osiguritelna praktika» (C‑1/21, in prosieguo: la «sentenza Direktor na Direktsia» EU:C:2022:788, punto 89 e giurisprudenza citata).
16
V. sentenza Direktor na Direktsia (punto 91 e giurisprudenza citata). Un’analoga constatazione riguardo alla funzione risarcitoria degli interessi moratori risulta dalla giurisprudenza della Corte in cause relative alla normativa doganale dell’Unione, nelle quali è stato affermato che gli interessi moratori mirano ad alleviare le conseguenze derivanti dal superamento di un termine di pagamento e a compensare i vantaggi che l’operatore economico ricava indebitamente dal ritardo accumulato nell’adempiere un’obbligazione tributaria, e non a sanzionare tale ritardo. V., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑506/23, EU:C:2024:1003, punto 32).
17
V. sentenza del 20 marzo 2018, Menci (C‑524/15, EU:C:2018:197, punto 31 e giurisprudenza citata).
18
Sul punto merita sottolineare che la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale prevede che il tasso degli interessi moratori relativi a debiti d’imposta arretrati in materia di IVA sia determinato dalla somma del tasso di interesse dei titoli del debito pubblico e di sette punti percentuali. Per quanto riguarda questi sette punti percentuali, il giudice del rinvio ritiene che essi conferiscano agli interessi moratori un
carattere sanzionatorio
.
19
Come è stato fatto osservare dalla Commissione nei suoi scritti difensivi, è giocoforza constatare che il tasso degli interessi moratori in questione nella causa Poniatowski c. Francia (lo 0,75% mensile, ossia il 9% su base annua), nella quale la Corte EDU non ha riscontrato una connotazione penale, era vicino al tasso applicabile nell’odierna fattispecie (lo 0,03% al giorno, pari al 10,708% su base annua) (v. Corte EDU, 6 ottobre 2009, Poniatowski c. Francia, CE:ECHR:2009:1006DEC002949408).
20
V. Corte EDU, 6 ottobre 2009, Poniatowski c. Francia, CE:ECHR:2009:1006DEC002949408, e Corte EDU, 17 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia, CE:ECHR:2016:0517DEC007695911, § 50.
21
V. sentenza Direktor na Direktsia (punto 60 e giurisprudenza citata).
22
V. sentenza del 13 ottobre 2022, Direktor na Direktsia (punto 69 e giurisprudenza citata).
23
V., in tal senso, sentenza del 1º ottobre 2020, Úrad špeciálnej prokuratúry (C‑603/19, in prosieguo: la «sentenza Úrad špeciálnej prokuratúry», EU:C:2020:774, punto 48 e giurisprudenza citata).
24
V., in tal senso, sentenza Úrad špeciálnej prokuratúry (punti 60 e 62).
25
V., in tal senso, sentenza Úrad špeciálnej prokuratúry (punto 50 e giurisprudenza citata).
26
V. sentenza del 2 maggio 2018, Scialdone (C‑574/15, EU:C:2018:295, punto 28 e giurisprudenza citata).
27
Occorre aggiungere che sia l’Unione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno un interesse finanziario a che le imposte e le tasse vengano pagate interamente nonché entro i termini fissati. Infatti, come rilevato dal governo lituano, facendo riferimento ad una sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania), in caso di mancato pagamento o di pagamento tardivo delle imposte e delle tasse, il pubblico erario non percepisce entrate, con la conseguenza che il deficit di bilancio aumenta e che le possibilità dello Stato di svolgere i propri compiti nonché le proprie missioni di importanza vitale per i propri cittadini e per lo Stato stesso risultano limitate.
28
V. sentenza Direktor na Direktsia (punti 88, 89 e 92 nonché giurisprudenza citata).
29
Si tratta, ad esempio, dei costi collegati al controllo del rispetto degli obblighi tributari da parte dei soggetti passivi e all’adozione di misure appropriate al riguardo per recuperare gli importi insoluti.
30
V. paragrafo 7 delle presenti conclusioni.
31
V. paragrafo 9 delle presenti conclusioni.
32
V. paragrafi 10 e 11 delle presenti conclusioni.
33
V., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Nidera (C‑387/16, EU:C:2017:740, paragrafo 29).
34
Tale onere corrisponde alla remunerazione forfettaria del creditore fiscale a titolo di un’utilizzazione illegittima dell’importo del debito fiscale, durante il periodo nel corso del quale il soggetto passivo non ha adempiuto i propri obblighi. L’importo degli interessi è, d’altronde, destinato a coprire i costi generati in capo all’amministrazione tributaria dal fatto che il soggetto passivo non ha adempiuto i propri obblighi fiscali entro i termini previsti.
35
Occorre precisare, a questo proposito, che il fatto che l’importo degli interessi possa uguagliare, o persino superare, l’importo dell’imposta dovuta in ragione del decorso di un lungo periodo nel corso del quale il soggetto passivo non ha adempiuto i propri obblighi è soltanto la conseguenza di un sistema di risarcimento forfettario e non sarebbe idoneo a far dubitare del carattere proporzionato della misura nazionale che prevede il pagamento di interessi moratori. V., per analogia, sentenza del 28 febbraio 2018,
Nidera
(C‑387/16, EU:C:2018:121, punto 36).
36
V. sentenza del 17 maggio 2023,
Cezam
(C‑418/22, EU:C:2023:418, punto 30 e giurisprudenza citata).
37
Senza che ciò possa escludere, come è evidente, un’ipotesi in cui, come nella fattispecie di cui al procedimento principale, l’imposizione di interessi moratori faccia seguito alla constatazione di una frode fiscale. In ogni caso, quand’anche si ritenesse che l’ammenda inflitta alla ricorrente per frode fiscale è collegata all’imposizione degli interessi moratori sull’IVA, non mi sembra esservi dubbio che l’illecito commesso da detta ricorrente presenta una indubbia gravità alla luce, segnatamente, dell’importanza che riveste la lotta contro le frodi in materia di IVA, come si è ricordato al paragrafo 42 delle presenti conclusioni. Pertanto, tenuto conto della gravità della lesione dell’interesse pubblico risultante dagli atti fraudolenti, il meccanismo di pagamento degli interessi moratori relativi ai debiti d’imposta arretrati in materia di IVA previsto dalla normativa nazionale in discussione nel procedimento principale non appare, in linea di principio, sproporzionato rispetto all’illecito che essa mira a sanzionare. Infatti, gli interessi moratori posti a carico della ricorrente corrispondono ad una frazione infima del debito tributario arretrato (ossia lo 0,03%) e l’importo degli interessi moratori dipenderà, alla fine, dalla durata del mancato pagamento o del ritardato pagamento dell’imposta.
38
Ad ogni buon conto, vorrei sottolineare che sembra esistere una grande divergenza in materia di tassi di interesse moratori tra i diversi [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, se cinque di essi (vale a dire la Danimarca, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Lettonia e l’Estonia) hanno dei tassi d’interesse superiori, o addirittura nettamente superiori, a quelli previsti dalla normativa lituana in discussione nel procedimento principale (quasi il 25% per l’Estonia), quattro altri [OSCURATO:PERSONA] membri (ossia il Belgio, l’Irlanda, la Bulgaria e la Grecia) si situano invece, più o meno, allo stesso livello di quello fissato dalla Lituania. V., a questo proposito, relazione della Direzione generale della Fiscalità e dell’Unione doganale ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 7.2 – [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, in particolare pag. 33, disponibile unicamente in lingua inglese all’indirizzo seguente: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f3c5fca5-96e1-11ed-b508-01aa75ed71a1/. Inoltre, come è stato indicato dalla Commissione nei suoi scritti difensivi, il tasso di interesse applicabile nella causa principale (ossia il 10,708% all’anno) non appare eccessivo in rapporto ai tassi di interesse applicati ad alcuni prestiti bancari o ai tassi di interesse moratori stabiliti in conformità alle disposizioni pertinenti della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1), che sono, in generale, superiori al 10%. V., a questo proposito, articolo 2, punti 6 e 7, di tale direttiva.
39
I buoni del Tesoro hanno abitualmente, in quanto strumenti finanziari giudicati particolarmente sicuri, tassi (nettamente) inferiori ai tassi medi dei prestiti bancari.
40
Ciò avverrebbe, segnatamente, qualora il tasso di interesse applicato per il mancato pagamento dell’IVA entro i termini stabiliti fosse nettamente inferiore a quello dovuto per il mancato pagamento dei debiti commerciali.
41
V. paragrafi 10 e 11 delle presenti conclusioni.