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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01715/2026

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del10/07/2025 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procurat o re generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 10/07/2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il 18 /0 6 /20 2 4 con la quale l’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione edeuro 250,00 di multa, perché ritenuto responsabile de i reat i di truffa di cui al capi Fe G (con artifici e raggiri prometteva in locazione immobili, stipulava i relativi contratti con un cognome errato, incassava somme in contanti a titoli di cauzione, si rendeva, infine,irreperibile senza consegnare gli appartamenti).

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, sulla base di cinque motivi, con i quali eccepisce: la violazione di norme processuali (art. 512 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in ordine all’acquisizione della querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ovvero l’inutilizzabilità dell’atto, con riferimento al capo G (la dichiarazione di irreperibilità del testimone non era stata preceduta da congrui accertamenti, senza valutare altresì se la decisione di sottrarsi al l’esame nel contraddittorio dibattimentale fosse riconducibile ad una libera scelta); il vizio di motivazionecirca l’affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. e il significato da attribuirsi alla scelta dell’[OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi alla testimonianza, da ricondursi alla volontà di remissione della querela; il vizio di motivazione circa l’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4, cod. pen. attesa la esiguità del danno procurato al Seif ( € 500,00) e d il rifiuto dell’offerta di restituzione; il vizio di motivazione circa l’omessa disapplicazione della recidivae il giudizio di equivalenza –anziché di prevalenza – delle attenuanti generiche con la recidiva stessa, senza adeguatamente valutare lecircostanze del caso concreto; il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed all’entità dell’aumento per la continuazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.

3.1. Circa l’idoneità delle ricerche dell’[OSCURATO:PERSONA], il cui vano esito ha costituito il presupposto per la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni predibattimentali dallo stesso rese alla polizia giudiziaria, la Corte di appello,con motivazione esaustiva, immune da rilievi di legittimità, ha dato atto non solo della loro completezza(dichiarazioni rese da un connazionale, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era tornato in Pakistan; accessi della polizia locale al luogo di residenza indicato in atti;accertamento anagrafico presso il Comune di Lodi; verbale d ei Carabinieriattestante che del soggetto non vi era traccia nel territorio italiano) ma anche della ragione per cuinon erano state compiute più approfondite indagini nel paese di origine dell’[OSCURATO:PERSONA] (mancanza di elementi in ordine alla sua residenza o al suo domicilio in Pakistan).

La conclusione è coerente con il principio di diritto in base al quale, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile, non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante(Sez. 6, n. 16445 del 06/02/2014, C., Rv. 260155).

Nel caso in esame, inoltre, il ricorrente non indica quali elementi avrebbero consentito di orientare la ricerca in Pakistan, non esigibile secondo canoni di ragionevolezza, come evidenziato dalla corte di merito.

3.2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la responsabilità del ricorrente è stata affermata sulla base non soltanto delle dichiarazioni della vittima, acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., ma anche di plurimi elementi di riscontro, costituiti dalle dichiarazioni rese dalla teste Emaldi,la quale ha riferito di aver locato al [OSCURATO:PERSONA] l’appartamento oggetto della truffa, e dalla pubblicazione dell’annuncio truffaldino su un sito internet.

La valutazione di responsabilità è conforme al principio di diritto secondo cui le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata, come nel caso in esame, da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195; Sez. 2,n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148).

Anche l’altro profilo oggetto di censura è reiterativo e, comunque, manifestamente infondato, essendosi la Corte di appello u niformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma che, i n tema di remissione tacita di querela, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen. nel caso in cui il querelante, non citato in qualità di testimone, non compaia in dibattimento (Sez. 5, n.11743 del 28 febbraio 2025, L., Rv. 287746 – 02). 3.3Gli ulteriori motivi, sono del pari reiterativi e, pertanto, generici.

Con motivazione immune da vizi logici e coerenti con le acquisizioni processuali, la corte di merito ha ricostruito la condotta delittuosa in ordine al reato di cui al capo F (il falso nome di battesimo fornito alla persona offesa, la titolarità delle utenzetelefoniche utilizzate sull’annuncio e per comunicare con la vittima della truffa, l’incasso della somma e la successiva irreperibilità senza consegnare l’appartamento).

Il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. è stato congruamente motivato sulla base di una valutazione dell’entità del danno procurato alla persona offesa, ritenuto non di speciale tenuità.

La censura sulla disapplicazione della recidiva e su l bilanciamento c on le circostanze attenuanti generiche non considera che la sentenza impugnata valuta a ragione i precedenti penali riportati dall'imputato (tutti per reati specifici), ritenendo che la condotta in oggetto denot i la propensione dell'imputato alla commissione di illeciti penali e, dunque, la sua accentuata capacità a delinquere.

Trattandosidi recidiva reiterata e specifica non p oteva effettuarsi un giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche diverso da quello di equivalenza.

Rispetto al trattamento sanzionatorio, la pena,prossima alla media edittale, non necess itava di specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

L’aumento per la continuazione, peraltro contenuto,è statoa ragione ritenuto congruo,mentre i rilievi sul punto del ricorrente sono generici.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del10/07/2025 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procurat o re generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10/07/2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il 18 /0 6 /20 2 4 con la quale l’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione edeuro 250,00 di multa, perché ritenuto responsabile de i reat i di truffa di cui al capi Fe G (con artifici e raggiri prometteva in locazione immobili, stipulava i relativi contratti con un cognome errato, incassava somme in contanti a titoli di cauzione, si rendeva, infine,irreperibile senza consegnare gli appartamenti). 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, sulla base di cinque motivi, con i quali eccepisce: la violazione di norme processuali (art. 512 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in ordine all’acquisizione della querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ovvero l’inutilizzabilità dell’atto, con riferimento al capo G (la dichiarazione di irreperibilità del testimone non era stata preceduta da congrui accertamenti, senza valutare altresì se la decisione di sottrarsi al l’esame nel contraddittorio dibattimentale fosse riconducibile ad una libera scelta); il vizio di motivazionecirca l’affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. e il significato da attribuirsi alla scelta dell’[OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi alla testimonianza, da ricondursi alla volontà di remissione della querela; il vizio di motivazione circa l’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4, cod. pen. attesa la esiguità del danno procurato al Seif ( € 500,00) e d il rifiuto dell’offerta di restituzione; il vizio di motivazione circa l’omessa disapplicazione della recidivae il giudizio di equivalenza –anziché di prevalenza – delle attenuanti generiche con la recidiva stessa, senza adeguatamente valutare lecircostanze del caso concreto; il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed all’entità dell’aumento per la continuazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. 3.1. Circa l’idoneità delle ricerche dell’[OSCURATO:PERSONA], il cui vano esito ha costituito il presupposto per la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni predibattimentali dallo stesso rese alla polizia giudiziaria, la Corte di appello,con motivazione esaustiva, immune da rilievi di legittimità, ha dato atto non solo della loro completezza(dichiarazioni rese da un connazionale, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era tornato in Pakistan; accessi della polizia locale al luogo di residenza indicato in atti;accertamento anagrafico presso il Comune di Lodi; verbale d ei Carabinieriattestante che del soggetto non vi era traccia nel territorio italiano) ma anche della ragione per cuinon erano state compiute più approfondite indagini nel paese di origine dell’[OSCURATO:PERSONA] (mancanza di elementi in ordine alla sua residenza o al suo domicilio in Pakistan). La conclusione è coerente con il principio di diritto in base al quale, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile, non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante(Sez. 6, n. 16445 del 06/02/2014, C., Rv. 260155). Nel caso in esame, inoltre, il ricorrente non indica quali elementi avrebbero consentito di orientare la ricerca in Pakistan, non esigibile secondo canoni di ragionevolezza, come evidenziato dalla corte di merito. 3.2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la responsabilità del ricorrente è stata affermata sulla base non soltanto delle dichiarazioni della vittima, acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., ma anche di plurimi elementi di riscontro, costituiti dalle dichiarazioni rese dalla teste Emaldi,la quale ha riferito di aver locato al [OSCURATO:PERSONA] l’appartamento oggetto della truffa, e dalla pubblicazione dell’annuncio truffaldino su un sito internet. La valutazione di responsabilità è conforme al principio di diritto secondo cui le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata, come nel caso in esame, da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195; Sez. 2,n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148). Anche l’altro profilo oggetto di censura è reiterativo e, comunque, manifestamente infondato, essendosi la Corte di appello u niformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma che, i n tema di remissione tacita di querela, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen. nel caso in cui il querelante, non citato in qualità di testimone, non compaia in dibattimento (Sez. 5, n.11743 del 28 febbraio 2025, L., Rv. 287746 – 02). 3.3Gli ulteriori motivi, sono del pari reiterativi e, pertanto, generici. Con motivazione immune da vizi logici e coerenti con le acquisizioni processuali, la corte di merito ha ricostruito la condotta delittuosa in ordine al reato di cui al capo F (il falso nome di battesimo fornito alla persona offesa, la titolarità delle utenzetelefoniche utilizzate sull’annuncio e per comunicare con la vittima della truffa, l’incasso della somma e la successiva irreperibilità senza consegnare l’appartamento). Il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. è stato congruamente motivato sulla base di una valutazione dell’entità del danno procurato alla persona offesa, ritenuto non di speciale tenuità. La censura sulla disapplicazione della recidiva e su l bilanciamento c on le circostanze attenuanti generiche non considera che la sentenza impugnata valuta a ragione i precedenti penali riportati dall'imputato (tutti per reati specifici), ritenendo che la condotta in oggetto denot i la propensione dell'imputato alla commissione di illeciti penali e, dunque, la sua accentuata capacità a delinquere. Trattandosidi recidiva reiterata e specifica non p oteva effettuarsi un giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche diverso da quello di equivalenza. Rispetto al trattamento sanzionatorio, la pena,prossima alla media edittale, non necess itava di specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). L’aumento per la continuazione, peraltro contenuto,è statoa ragione ritenuto congruo,mentre i rilievi sul punto del ricorrente sono generici. 4. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 dicembre
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