Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:98
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑94/08
[OSCURATO:PERSONA] de coordination [OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti a favore dei centri di coordinamento stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] — Nuova decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata in seguito all’annullamento parziale da parte della Corte — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità»
Massime della sentenza
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Ricorso contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
in materia di aiuti di Stato
(Art. 230, quarto comma, CE)
Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse
all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre di
per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa quindi, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha
proposto. L’interesse ad agire deve essere esistente ed effettivo e deve essere valutato al giorno in cui il ricorso è proposto.
Esso deve comunque permanere fino alla pronuncia della sentenza, pena il non luogo a statuire.
È irricevibile il ricorso di annullamento proposto da un’impresa al fine di ottenere l’annullamento di una decisione della
[OSCURATO:PERSONA] che preveda un periodo transitorio per porre fine a un regime di aiuti di Stato che sia stato qualificato come
aiuto incompatibile con il mercato comune, allorché essa non possiede più un’autorizzazione valida alla luce del diritto nazionale
e non beneficia dunque più validamente del regime fiscale su cui verte detta decisione. Infatti, l’annullamento di tale decisione
non potrebbe procurarle alcun beneficio.
(v. punti 48-49, 53, 58)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
18 marzo 2010 (
*
)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Regime di aiuti a favore dei centri di coordinamento stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] – Nuova decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata in seguito all’annullamento parziale da parte della Corte – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»
Nella causa T‑94/08,
[OSCURATO:PERSONA] de coordination [OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Bruxelles ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti X. Clarebout e K. Platteau,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dal sig. J.‑P. Keppenne, in qualità di agente,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 novembre 2007, 2008/283/CE, relativa al
regime di aiuti al quale il [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] e recante modifica
della decisione 2003/757/CE (GU 2008, L 90, pag. 7), nella parte in cui non prevede un periodo transitorio adeguato,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto dalla sig.ra M.E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e A. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il regime fiscale belga dei centri di coordinamento, derogatorio rispetto a quello comune, è disciplinato dal regio decreto
30 dicembre 1982, n. 187, relativo all’istituzione di centri di coordinamento (
Moniteur belge
del 13 gennaio 1983, pag. 502), come più volte integrato e modificato.
2
La possibilità di fruire di tale regime è subordinata all’autorizzazione preliminare e individuale del centro di coordinamento
mediante regio decreto. Per ottenere tale autorizzazione, il centro deve far parte di un gruppo di natura multinazionale,
che disponga di un capitale e di riserve di importo uguale o superiore a un miliardo di franchi belgi (BEF) e che realizzi
un fatturato annuo il cui importo consolidato raggiunga o superi BEF 10 miliardi. Soltanto talune attività preparatorie, ausiliarie
o di centralizzazione vengono autorizzate e le imprese del settore finanziario sono escluse dal beneficio di tale regime.
I centri devono avere alle proprie dipendenze in [OSCURATO:PERSONA] almeno l’equivalente di dieci persone a tempo pieno al termine dei
primi due anni di attività.
3
L’autorizzazione accordata al centro è valida per dieci anni ed è rinnovabile per la stessa durata.
4
Il regime fiscale dei centri di coordinamento è stato esaminato dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee all’atto della sua
istituzione. In particolare, in decisioni comunicate sotto forma di lettere il 16 maggio 1984 ed il 9 marzo 1987, la [OSCURATO:PERSONA]
aveva in sostanza considerato che un tale regime, fondato su un sistema di determinazione forfettaria dei redditi dei centri
di coordinamento, non conteneva elementi di aiuto.
5
Dopo aver adottato, l’11 novembre 1998, una comunicazione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle
misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384, pag. 3), la [OSCURATO:PERSONA] ha intrapreso un esame generale della legislazione
fiscale degli Stati membri sotto il profilo delle norme relative agli aiuti di Stato.
6
In tale contesto, il 12 febbraio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alle autorità belghe talune informazioni relative, segnatamente,
al regime dei centri di coordinamento. Queste hanno risposto nel marzo 1999.
7
Nel luglio 2000, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno informato le suddette autorità che sembrava che tale regime costituisse
un aiuto di Stato. Allo scopo di avviare il procedimento di cooperazione, a norma dell’art. 17, n. 2, del regolamento (CE)
del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE] (GU L 83, pag. 1), i servizi della
[OSCURATO:PERSONA] hanno invitato le autorità belghe a presentare le loro osservazioni nel termine di un mese.
8
L’11 luglio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato quattro proposte di misure mirate sulla base dell’art. 88, n. 1, CE, segnatamente
riguardo al regime dei centri di coordinamento. Essa ha proposto alle autorità belghe di accettare di apportare un certo numero
di modifiche a tale regime, pur prevedendo, in via transitoria, che i centri autorizzati prima della data di accettazione
di tali misure potessero continuare a fruire del regime anteriore sino al 31 dicembre 2005.
9
In mancanza di accettazione, da parte delle autorità belghe, delle misure mirate proposte, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento
d’indagine formale con decisione notificata con lettera del 27 febbraio 2002 (GU C 147, pag. 2), conformemente all’art. 19,
n. 2, del regolamento n. 659/1999. In particolare, essa ha invitato il Regno del [OSCURATO:PERSONA] a presentare le proprie osservazioni
ed a fornire qualsiasi informazione utile alla valutazione della misura in esame. Essa ha altresì invitato tale Stato membro
ed i terzi interessati a presentare osservazioni ed a fornire qualsiasi elemento utile per stabilire se esistesse, in capo
ai beneficiari del regime in questione, un legittimo affidamento che imponesse di prevedere misure transitorie.
10
In esito a tale procedimento di indagine formale, il 17 febbraio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2003/757/CE
relativa al regime di aiuti al quale il [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in [OSCURATO:PERSONA]
(GU L 282, pag. 25; in prosieguo: la «decisione del 2003»).
11
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della decisione del 2003:
«Articolo 1
Il regime fiscale attualmente applicato in [OSCURATO:PERSONA] a favore dei centri di coordinamento riconosciuti ai sensi del regio decreto
n. 187 costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2
[OSCURATO:PERSONA] è tenuto a ritirare il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 ovvero a modificarlo in modo da renderlo compatibile
con il mercato comune.
Dalla data di notificazione della presente decisione, i vantaggi di detto regime o di suoi elementi non possono più essere
concessi a nuovi beneficiari, né essere mantenuti mediante rinnovo degli accordi esistenti.
Per quanto riguarda i centri autorizzati prima del 31 dicembre 2000, il regime può essere mantenuto fino alla scadenza dell’autorizzazione
individuale in vigore alla data di notifica della presente decisione e al più tardi al 31 dicembre 2010. Conformemente al
paragrafo 2, in caso di rinnovo dell’autorizzazione prima di quella data, il beneficio del regime oggetto della presente decisione
non può più essere concesso, nemmeno a titolo temporaneo».
12
Fin dal 6 marzo 2003, il Regno del [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto contemporaneamente alla [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio, ai quali ha chiesto
che «sia fatto quanto necessario affinché i centri di coordinamento, il cui riconoscimento scade[va] dopo il 17 febbraio 2003,
[potessero] beneficiare di una proroga fino al 31 dicembre 2005». Tale richiesta è stata ripetuta il 20 marzo e il 26 maggio
2003 sul fondamento dell’art. 88, n. 2, terzo comma, CE.
13
Il 25 e 28 aprile 2003, il Regno del [OSCURATO:PERSONA] e l’associazione [OSCURATO:PERSONA] 187 che raggruppa i centri di coordinamento, hanno proposto
un ricorso diretto alla sospensione e all’annullamento totale o parziale della decisione del 2003 (cause C‑182/03 e T‑140/03,
divenute causa C‑217/03; cause C‑182/03 R e T‑140/03 R, divenute causa C‑217/03 R).
14
Con ordinanza 26 giugno 2003, cause riunite C‑182/03 R e C‑217/03 R, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 187/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6887; in
prosieguo: «l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 187»), il presidente della Corte ha ordinato la sospensione dell’esecuzione della decisione
del 2003, nella parte in cui essa vieta al Regno del [OSCURATO:PERSONA] di rinnovare le autorizzazioni dei centri di coordinamento ancora
valide alla data della notifica di detta decisione.
15
Conformemente all’autorizzazione loro concessa dall’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 187, le autorità belghe hanno rinnovato le autorizzazioni
dei centri di coordinamento che scadevano tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005. Ad eccezione di quattro centri che
hanno beneficiato di un rinnovo per una durata indeterminata, tutte queste autorizzazioni, compresa quella del ricorrente,
il [OSCURATO:PERSONA] de coordination [OSCURATO:SOCIETA], sono state rinnovate per un periodo che scadeva il 31 dicembre 2005.
16
Con decisione del Consiglio 16 luglio 2003, 2003/531/CE, relativa alla concessione da parte del governo belga di un aiuto
per taluni centri di coordinamento stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] (GU L 184, pag. 17), adottata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, è stato
dichiarato compatibile con il mercato comune «l’aiuto che il [OSCURATO:PERSONA] intende[va] accordare sino al 31 dicembre 2005 alle imprese
che alla data del 31 dicembre 2000 beneficiavano di un’autorizzazione quale centro di coordinamento ai sensi del regio decreto
n. 187 (…) che scade tra il 17 febbraio 2003 ed il 31 dicembre 2005». In data 24 settembre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto
un ricorso di annullamento avverso suddetta decisione (causa C‑399/03).
17
Il 22 giugno 2006, la Corte ha annullato parzialmente la decisione del 2003 nella parte in cui non prevedeva misure transitorie
per quanto riguarda i centri di coordinamento con domanda di rinnovo dell’autorizzazione pendente alla data di notifica della
decisione suddetta, o con autorizzazione in scadenza contemporaneamente o poco dopo tale notifica (sentenza della Corte 22
giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 187/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5479; in prosieguo: la «sentenza
[OSCURATO:PERSONA] 187»). In pari data, con la sentenza relativa alla causa C‑399/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5629) la Corte
ha altresì annullato la decisione 2003/531.
18
Con lettera 4 luglio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alle autorità belghe di fornirle, entro un termine di 20 giorni lavorativi,
talune informazioni per determinare il seguito da dare alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] 187.
19
Il 27 dicembre 2006 il Regno del [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una legge recante disposizioni diverse (
Moniteur belge
del 28 dicembre 2006, pag. 75266; in prosieguo: la «legge del 2006») che permetteva di prorogare fino al 31 dicembre 2010
l’autorizzazione di tutti i centri di coordinamento che lo avessero chiesto, eventualmente con effetto retroattivo. Oltre
ai centri le cui autorizzazioni sono state rinnovate in seguito all’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 187, tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre
2005, la legge del 2006 prevedeva che tale possibilità di proroga fosse accessibile anche ai centri la cui autorizzazione
sarebbe scaduta tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2010, nonché a un numero imprecisato di centri la cui autorizzazione
sarebbe scaduta al più tardi il 31 dicembre 2005 ma che, fino a quel momento, non avrebbero presentato domanda di rinnovo.
Tale legge non è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, ma la sua entrata in vigore è stata subordinata
alla conferma da parte della [OSCURATO:PERSONA] che non avrebbe sollevato obiezioni in merito.
20
In seguito a vari solleciti e scambi di corrispondenza con la [OSCURATO:PERSONA], il 16 gennaio 2007 le autorità belghe hanno fornito
le informazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] il 4 luglio 2006. Esse hanno fornito le precisazioni complementari con lettere
datate 8 e 16 febbraio 2007. Inoltre, il 5 e 15 febbraio nonché il 5 marzo 2007, hanno avuto luogo riunioni tra la [OSCURATO:PERSONA]
e le suddette autorità.
21
Con lettera datata 21 marzo 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alle autorità belghe la sua decisione di estendere il procedimento
d’indagine formale, avviato il 27 febbraio 2002, riguardante il regime dei centri di coordinamento. Tale decisione, nonché
l’invito rivolto agli interessati di presentare le loro osservazioni sulle misure transitorie adeguate che, ai termini della
sentenza [OSCURATO:PERSONA] 187, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prevedere, sono state pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 16 maggio 2007 (GU C 110, pag. 20).
22
In esito a questo procedimento d’indagine formale, il 13 novembre 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2008/283/CE
relativa al regime di aiuti al quale il [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in [OSCURATO:PERSONA]
e recante modifica della decisione del 2003 (GU 2008, L 90, pag. 7; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
23
La decisione impugnata modifica anzitutto l’art. 2 della decisione del 2003, sicché i centri di coordinamento con domanda
di rinnovo dell’autorizzazione pendente alla data di notifica della decisione del 2003, o con autorizzazione in scadenza contemporaneamente
o poco dopo la notifica di tale decisione, vale a dire tra il 18 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005, venivano autorizzati
a beneficiare del regime di cui trattasi fino al 31 dicembre 2005 e il rinnovo delle loro autorizzazioni veniva consentito
fino a questa stessa data. Per quanto riguarda, poi, i quattro centri la cui autorizzazione è stata rinnovata per una durata
indeterminata in seguito all’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 187, la decisione impugnata indica che il comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA]
del 16 luglio 2003 ha potuto far sorgere un legittimo affidamento di tali centri circa il fatto che avrebbero potuto beneficiare
del regime di cui trattasi fino alla data della sentenza della Corte nella causa principale. Poiché tale sentenza è stata
pronunciata il 22 giugno 2006 e tenuto conto del carattere fiscale della misura, la decisione impugnata estende il beneficio
del legittimo affidamento per permettere a tali centri di coordinamento di fruire del regime in causa sino alla fine del periodo
imponibile ordinario in corso alla data della sentenza. Infine, la decisione impugnata dichiara la legge del 2006 incompatibile
con il mercato comune in quanto mira a prorogare il regime dei centri di coordinamento oltre il 31 dicembre 2005.
24
L’art. 1 della decisione impugnata così recita:
«All’articolo 2 della decisione [del 2003] è aggiunto il seguente testo:
“I centri di coordinamento, la cui domanda di rinnovo dell’autorizzazione era pendente alla data di notifica della presente
decisione o la cui autorizzazione scade contemporaneamente o poco dopo detta notifica, ossia fra la data di detta notifica
e il 31 dicembre 2005, possono continuare a beneficiare del regime dei centri di coordinamento fino al 31 dicembre 2005. Il
rinnovo dell’autorizzazione di detti centri di coordinamento è autorizzato al più tardi fino al 31 dicembre 2005”».
25
A norma dell’art. 2 della decisione impugnata:
«I quattro centri di coordinamento stabiliti in [OSCURATO:PERSONA], la cui autorizzazione è stata rinnovata per una durata indeterminata
in base all’ordinanza [[OSCURATO:PERSONA] 187] possono beneficiare del regime dei centri di coordinamento fino alla fine del periodo imponibile
ordinario in corso al 22 giugno 2006».
26
L’art. 3 della decisione impugnata dispone quanto segue:
«La legge del (...) 2006 è incompatibile con il mercato comune nella misura in cui le sue disposizioni tendono a prorogare,
mediante nuove decisioni di rinnovo di autorizzazione, il regime dei centri di coordinamento oltre il 31 dicembre 2005.
[OSCURATO:PERSONA] invita quindi il [OSCURATO:PERSONA] a rinunciare a porre in vigore le pertinenti disposizioni della legge del (...) 2006».
27
Quanto all’art. 4 della decisione impugnata, esso è del seguente tenore:
«L’articolo 1 è applicabile a decorrere dal 18 febbraio 2003».
Procedimento e conclusioni delle parti
28
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2008, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
29
Con atto separato depositato il medesimo giorno, il ricorrente ha formulato una domanda di procedimento accelerato, ai sensi
dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni in merito a
tale domanda il 13 marzo 2008, ossia oltre il termine assegnato. Il 17 marzo 2008, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale
ha deciso di inserire tali osservazioni nel fascicolo. Con decisione 19 marzo 2008, il Tribunale (Ottava Sezione) ha respinto
la domanda di procedimento accelerato.
30
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale.
31
Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 2 luglio
2009.
32
Nel corso dell’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] è stata invitata ad inserire nel fascicolo il regio decreto 19 dicembre 2008, che adegua
la normativa fiscale relativa alla maggiorazione in caso di mancato o insufficiente acconto da parte di taluni centri di coordinamento
(
Moniteur belge
del 30 dicembre 2008, pag. 68976), poiché il ricorrente ha affermato di non avere alcuna obiezione a tal riguardo. Con lettera
depositata presso la cancelleria del Tribunale il 3 luglio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale domanda.
33
La fase orale si è poi chiusa il 13 luglio 2009.
34
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata nella parte in cui non prevede un periodo transitorio adeguato;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
35
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
36
Pur senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto il ricorrente non ha interesse ad agire e non è direttamente interessato
dalla decisione impugnata. Si deve esaminare, in primo luogo, l’eccezione di irricevibilità attinente alla mancanza di interesse
ad agire.
Argomenti delle parti
37
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che, in seguito all’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 187, le autorità belghe hanno rinnovato l’autorizzazione del ricorrente
soltanto fino al 31 dicembre 2005. Quest’ultimo avrebbe quindi richiesto più volte la proroga della sua autorizzazione fino
al 31 dicembre 2010, senza che queste sue richieste venissero tuttavia accolte dalle autorità belghe. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene che, il giorno della presentazione del ricorso, il ricorrente non aveva alcun diritto a beneficiare del regime in
esame che avrebbe potuto far valere nei confronti delle autorità belghe. Al contrario, sembra che dette autorità abbiano deliberatamente
limitato l’autorizzazione al 31 dicembre 2005, data che corrisponde alla fine del periodo transitorio fissato nella decisione
impugnata. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la posizione del ricorrente sarebbe stata quindi definitivamente fissata dalle autorità
belghe per mezzo della loro decisione che limita la sua autorizzazione al 31 dicembre 2005, decisione che non è mai stata
contestata dinanzi ai giudici belgi.
38
Di conseguenza, la decisione impugnata non farebbe altro che confermare il diritto del ricorrente a beneficiare del regime
di cui trattasi fino alla fine della suddetta autorizzazione. Invero, la data del 31 dicembre 2005 sarebbe stata anzitutto
fissata dalle autorità belghe e poi avallata dalla decisione impugnata. D’altronde, il periodo transitorio definito nella
decisione impugnata si fonderebbe altresì sul fatto che la proroga dell’autorizzazione di tutti i centri, ad eccezione di
quattro di loro, fino ad una data determinata (allorché l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 187 non ne fissava alcuna) confermava la percezione
del periodo transitorio adeguato da parte delle autorità belghe e dei centri di coordinamento. Tale data rappresenterebbe,
infatti, l’obiettivo delle autorità belghe comunicato alle autorità comunitarie, come emergerebbe dal primo punto della decisione
2003/531.
39
Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente, relativo al fatto che la scelta da parte delle autorità belghe di limitare
il rinnovo al 31 dicembre 2005 deriverebbe dalla preoccupazione di rispettare i loro obblighi comunitari, la [OSCURATO:PERSONA] replica
che dette autorità hanno operato la scelta unilaterale di limitare l’autorizzazione del ricorrente al 31 dicembre 2005 senza
esservi costrette dal diritto comunitario. Infatti, l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 187 ha sospeso la decisione del 2003 nella parte in
cui vietava di rinnovare le autorizzazioni dei centri di coordinamento, senza prevedere un limite temporale per la durata
di siffatti rinnovi. D’altronde, le autorità belghe avrebbero concesso un rinnovo più lungo per taluni centri, mentre avrebbero
rifiutato di farlo per il ricorrente, pur avendone la possibilità in seguito all’ordinanza in parola.
40
Per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo cui, grazie alla stretta applicazione della legge belga, esso godrebbe
di un diritto a un rinnovo della sua autorizzazione per dieci anni, la [OSCURATO:PERSONA] replica che non spetta agli organi dell’Unione
pronunciarsi sull’interpretazione del diritto belga. Nondimeno, anche qualora il ricorrente avesse fruito di un siffatto diritto,
secondo la [OSCURATO:PERSONA], esso avrebbe dovuto farlo valere in giudizio, contestando la limitazione della sua autorizzazione,
cosa che non ha fatto. A parere della [OSCURATO:PERSONA], tale mancato ricorso avrebbe reso definitiva la limitazione nel tempo della
sua autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA] rileva peraltro che il ricorrente non spiega in che modo tale mancato ricorso sarebbe,
come da esso affermato, privo di rilevanza.
41
In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorrente non abbia interesse ad ottenere l’annullamento della decisione
impugnata in quanto questa non prevederebbe un periodo transitorio adeguato. Esso non farebbe valere alcun interesse giuridico
presente e non fornirebbe alcun indizio che dimostri che le autorità belghe avrebbero avuto l’intenzione di prolungare la
sua autorizzazione oltre il 31 dicembre 2005.
42
Il ricorrente sostiene di aver un interesse personale, esistente ed effettivo, ad agire contro la decisione impugnata.
43
Esso contesta anzitutto il fatto che soltanto i centri che beneficiano di un’autorizzazione il giorno della proposizione del
loro ricorso possano agire contro la decisione impugnata. Infatti, tale circostanza lo priverebbe di qualsiasi possibilità
di ricorso contro la decisione impugnata. Esso ritiene dunque che il fatto di subordinare la ricevibilità del ricorso all’esistenza
di un’autorizzazione formale il giorno della sua proposizione, mentre una siffatta autorizzazione dipende dalla definizione
del periodo transitorio fissato nella decisione impugnata, non sia pertinente.
44
Il ricorrente sostiene poi che sussiste un diritto di beneficiare del regime dei centri di coordinamento. A tale proposito,
esso contesta, da un lato, il fatto che la limitazione della durata di validità delle autorizzazioni al 31 dicembre 2005 derivi
da un riconoscimento, da parte delle autorità belghe, dell’adeguatezza di un periodo transitorio che termina in tale data.
Infatti, questa limitazione deriverebbe soltanto dall’obbligo del [OSCURATO:PERSONA] di rispettare le decisioni degli organi dell’Unione
e segnatamente la decisione del 2003 e l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 187. Secondo il ricorrente, il fatto che le autorità belghe si siano
conformate a queste ultime non può essere utilizzato come argomento per negare il suo interesse ad agire. D’altro lato, il
ricorrente contesta il fatto che la limitazione di cui trattasi sia un atto volontario delle autorità belghe. A tal riguardo,
esso si fonda sul fatto che, in seguito alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] 187, le autorità belghe abbiano invitato i centri interessati
da detta sentenza a chiedere conferma della loro autorizzazione, nonché sull’adozione della legge del 2006 e sui lavori parlamentari
ad essa relativi. Pur ammettendo che siffatta limitazione sia volontaria, il ricorrente ritiene che le autorità belghe non
sarebbero a ciò autorizzate in virtù del regio decreto n. 187, sul quale esso fonda il suo diritto riguardante la durata dell’autorizzazione.
45
Il ricorrente afferma che il suo interesse ad agire risiede nella conferma del mantenimento del regime di cui trattasi oltre
il 31 dicembre 2005 e nell’ottenimento dalle autorità belghe dell’applicazione del regio decreto n. 187. Più precisamente,
riferendosi alla giurisprudenza, il ricorrente sostiene che esso potrebbe fare valere i suoi diritti presso le autorità tributarie
belghe e che, in applicazione del regio decreto n. 187, avrebbe il diritto di ottenere una proroga, fino al 31 dicembre 2010,
dell’autorizzazione scaduta il 31 dicembre 2005, il che giustificherebbe il suo interesse ad agire.
46
Il ricorrente contesta peraltro l’affermazione secondo cui esso non avrebbe fornito indizi che dimostrino che le autorità
belghe avrebbero avuto l’intenzione di prorogare la sua autorizzazione oltre il 2005. Esso ritiene che la lettera, che dette
autorità gli hanno inviato l’11 giugno 2008, costituisca un siffatto indizio.
47
Infine, il ricorrente sostiene che non si possono trarre conseguenze dal fatto che le autorità belghe non abbiano chiesto
l’annullamento della decisione impugnata. Per quanto riguarda la circostanza che esso non abbia esperito un ricorso contro
il regio decreto 10 giugno 2004, sarebbe irrilevante ai fini della ricevibilità del presente ricorso. D’altronde, fin quando
non sarà stato riconosciuto il periodo transitorio adeguato, qualsiasi ricorso contro le autorità belghe sarebbe inconferente.
Giudizio del Tribunale
48
Va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica
è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone
che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa quindi, con
il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. ordinanza del Tribunale 30 aprile 2007, causa T‑387/04,
EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1195, punto 96, e la giurisprudenza ivi citata).
49
L’interesse ad agire deve essere esistente ed effettivo (sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2181, punto 33) e deve essere valutato al giorno in cui il ricorso è proposto (sentenza della Corte 16 dicembre
1963, causa 14/63, Forges de Clabecq/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 703, in particolare pag. 732, nonché sentenza del Tribunale
24 aprile 2001, causa T‑159/98, Torre e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑83 e II‑395, punto 28). Esso deve comunque permanere
fino alla pronuncia della sentenza, pena il non luogo a statuire (sentenza della Corte 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4333, punto 42, e la giurisprudenza ivi citata).
50
Nella specie, va anzitutto ricordato che, a norma dell’art. 1 della decisione impugnata, che modifica l’art. 2 della decisione
del 2003, il ricorrente poteva continuare a beneficiare del regime dei centri di coordinamento fino al 31 dicembre 2005.
51
Va poi rilevato che, in seguito all’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 187, le autorità belghe, con il regio decreto 10 giugno 2004, hanno rinnovato
l’autorizzazione del ricorrente per un periodo che terminava il 31 dicembre 2005 e che, nonostante le sue domande presso le
autorità belghe, esso non ha ottenuto né una proroga né un rinnovo dell’autorizzazione concessa mediante il summenzionato
regio decreto.
52
A tal riguardo, va constatato che la limitazione dell’autorizzazione del ricorrente al 31 dicembre 2005 è stata decisa dalle
sole autorità belghe, senza che vi fossero costrette. Infatti, l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 187 ha sospeso la decisione del 2003, nella
misura in cui vietava di rinnovare le autorizzazioni dei centri di coordinamento, senza prevedere un limite temporale per
la durata di tali rinnovi diverso da quello della pronuncia della sentenza della Corte nella causa principale. D’altronde,
come ammesso dal ricorrente all’udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, le autorità belghe avrebbero potuto rinnovare
la sua autorizzazione per una durata indeterminata, come è del resto avvenuto per quattro centri, nonostante il fatto che
tale rinnovo non potesse, ai sensi dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 187, produrre effetti al di là della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 187. Occorre quindi
respingere gli argomenti del ricorrente secondo cui la limitazione, da parte delle autorità belghe, del rinnovo della sua
autorizzazione alla data del 31 dicembre 2005 discenderebbe dall’obbligo del Regno del [OSCURATO:PERSONA] di rispettare i suoi obblighi
comunitari, nonché quelli con cui esso contesta il fatto che detta limitazione costituisca un atto volontario delle autorità
belghe.
53
Da quanto precede risulta che, dal 31 dicembre 2005, il ricorrente non possiede più un’autorizzazione valida alla luce del
diritto belga e non beneficia dunque più validamente del regime fiscale dei centri di coordinamento. Nel suo ricorso, il ricorrente
afferma, tuttavia, che ha continuato a fruire del regime fiscale dei centri di coordinamento dopo il 31 dicembre 2005, e segnatamente
nel 2006 e nel 2007. In risposta ad un quesito del Tribunale circa suddetta affermazione, nella replica il ricorrente ha indicato
che tale affermazione andava intesa nel senso che, per gli anni 2006 e 2007, esso ha rivendicato l’applicazione di tale regime.
Siffatta rivendicazione si sarebbe segnatamente tradotta nella presentazione, presso le autorità belghe, di una domanda di
conferma del mantenimento dello status di centro di coordinamento fino al 31 dicembre 2010, nella presentazione di dichiarazioni
fiscali per gli anni 2006 e 2007 con applicazione del regime di cui trattasi ed infine in un’informazione costante delle autorità
tributarie belghe in merito alla sua posizione. Tale argomentazione non può, tuttavia, essere accolta. Infatti, il fatto di
chiedere l’applicazione del regime in esame non consente di considerare che il ricorrente abbia continuato a beneficiarne,
conformemente al diritto belga.
54
Ciò premesso, si deve considerare che il ricorrente non può rivendicare l’applicazione di un periodo transitorio, ai sensi
della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 187, che si conclude oltre quello fissato nella decisione impugnata, ossia oltre il 31 dicembre 2005.
55
Infatti, lo scopo stesso di un periodo transitorio è quello di assicurare il passaggio tra due situazioni, ossia nella specie,
tra quella in cui il ricorrente beneficia del regime fiscale dei centri di coordinamento e quella in cui esso non ne beneficia
più. Pertanto, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] 187 (punto 163) emerge che ai centri interessati da detta sentenza, di cui fa parte il
ricorrente, doveva essere accordato un periodo transitorio ragionevole per potersi adeguare alle conseguenze derivanti dalla
decisione del 2003.
56
Orbene, posto che, dal 31 dicembre 2005, il ricorrente non beneficia più del regime fiscale dei centri di coordinamento, qualsiasi
periodo posteriore a tale data, durante il quale il ricorrente beneficerebbe del regime in esame, non potrebbe essere considerato
come finalizzato a consentirgli di adeguarsi, poiché esso si trova già in questa nuova situazione. Di conseguenza, nell’ipotesi
in cui venga accolto il presente ricorso, al ricorrente non può essere concesso, a titolo retroattivo, un periodo transitorio
posteriore al 31 dicembre 2005, in quanto un siffatto periodo sarebbe privo d’oggetto.
57
L’impossibilità di beneficiare, anche retroattivamente, di un periodo transitorio più lungo nell’ipotesi in cui i centri non
abbiano più una valida autorizzazione, emerge del resto dall’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 187. Infatti, nell’ambito della domanda di sospensione
della decisione del 2003, che vietava il rinnovo delle autorizzazioni di taluni centri, il presidente della Corte aveva ritenuto
che, in mancanza della sospensione richiesta, una decisione nella causa principale che statuisse a favore dei ricorrenti sarebbe,
per quanto riguarda il regime transitorio, ampiamente priva di efficacia, dato che eventuali misure finanziarie non sembrano
idonee a ripristinare retroattivamente la stabilità del contesto normativo dei centri di coordinamento (ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 187,
punto 146).
58
Da quanto precede risulta che, tenuto conto dell’oggetto del ricorso che mira all’annullamento della decisione impugnata nella
parte in cui non prevede un periodo transitorio ragionevole, l’annullamento di detta decisione a tale titolo non procurerebbe
alcun beneficio al ricorrente.
59
Nessuno degli argomenti addotti dal ricorrente consente di rimettere in questione le precedenti considerazioni.
60
Per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente secondo cui il suo interesse risiederebbe nel fatto che gli venga confermato
il mantenimento del regime in esame oltre il 31 dicembre 2005 e nel fatto di ottenere dalle autorità belghe l’applicazione
del regio decreto n. 187, dalla giurisprudenza emerge certamente che, qualora non possa essere escluso che, in caso di accoglimento
del suo ricorso, un ricorrente possa avanzare talune pretese dinanzi alle autorità nazionali o, quantomeno, fare esaminare
la sua domanda presso di esse, egli dimostra un interesse ad agire (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 22 novembre 2001,
causa T‑9/98, [OSCURATO:PERSONA]Raffinerie/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3367, punti 34 e 38, nonché 12 settembre 2007, causa
T‑348/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 72).
61
Tuttavia, va anzitutto rilevato che, nella specie, ammettendo che il ricorso venga accolto, il ricorrente non avrebbe alcuna
pretesa da fare valere dinanzi alle autorità belghe in ordine specificatamente al periodo transitorio di cui beneficia, che
costituisce oggetto della presente controversia. Infatti, come emerge da quanto precede, le autorità belghe non possono accordare,
neppure retroattivamente, al ricorrente una proroga del periodo transitorio ad esso concesso, poiché quest’ultimo non beneficia
più del regime fiscale dei centri di coordinamento. Si deve poi rilevare che le disposizioni della decisione del 2003, che
qualificano detto regime come aiuto incompatibile con il mercato comune e che impongono alle autorità belghe di abolirlo o
di modificarlo per renderlo compatibile con il mercato comune, non sono state annullate dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] 187.
Esse esplicano pertanto i loro effetti fin dall’adozione della decisione del 2003, sicché le autorità belghe non potrebbero
concedere un rinnovo dell’autorizzazione del ricorrente sulla sola base del regio decreto n. 187. D’altronde, in caso di annullamento
della decisione impugnata, sarebbe necessaria una nuova decisione della [OSCURATO:PERSONA] al fine di definire il nuovo periodo transitorio
di cui potrebbero fruire i centri, in quanto non è compito del Tribunale, nell’ambito di un ricorso d’annullamento, sostituire
alla decisione controversa un’altra decisione o procedere ad una riforma della stessa (ordinanza della Corte 11 maggio 2000,
causa C‑428/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3061, punto 28, e sentenza del Tribunale 26 settembre 2002,
causa T‑199/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3731, punto 141).
62
Atteso quanto precede, è giocoforza constatare, da una parte, che il ricorrente non può fondare il proprio interesse ad agire
sull’applicazione del regio decreto n. 187 dopo il 31 dicembre 2005 e, dall’altra, che non è rilevante il fatto che le autorità
belghe non abbiano escluso di accordargli il beneficio del regime in causa dopo tale data.
63
Inoltre, va ricordato che un ricorrente non può invocare situazioni future ed incerte per giustificare il suo interesse a
chiedere l’annullamento dell’atto impugnato (v. sentenza del Tribunale 14 aprile 2005, causa T‑141/03, Sniace/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1197, punto 26, e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, è giocoforza rilevare che, indipendentemente dalle
considerazioni che precedono, nessuno degli elementi di prova dedotti dal ricorrente consente di dimostrare in modo certo
che, in caso di annullamento della decisione impugnata, le autorità belghe, in base al regio decreto n. 187, prorogherebbero
retroattivamente la sua autorizzazione oltre il 31 dicembre 2005. In particolare, ciò non emerge né dalle lettere delle autorità
belghe prodotte in allegato al ricorso, che si limitano sostanzialmente a confermare ricezione delle lettere del ricorrente,
né dalla loro lettera dell’11 giugno 2008, prodotta in allegato alla replica, la quale indica che, fintantoché non ci sarà
una pronuncia definitiva sul presente ricorso, l’amministrazione tributaria belga non applicherà un aumento d’imposta né altre
sanzioni o ammende amministrative in seguito al rigetto dell’applicazione del regime dei centri di coordinamento richiesta
nelle dichiarazioni fiscali del ricorrente. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, tali elementi non possono essere
considerati come indizi che dimostrino, con certezza e in modo incondizionato, che le autorità belghe avrebbero avuto l’intenzione
di prorogare la sua autorizzazione oltre il 31 dicembre 2005. La circostanza che le autorità belghe abbiano proceduto all’iscrizione
al ruolo per gli anni 2006 e 2007, con applicazione del regime fiscale ordinario, costituisce di fatto un indizio in senso
contrario.
64
Per quanto riguarda la legge del 2006, occorre rilevare che, ad ogni modo, essa non può giustificare l’interesse ad agire
del ricorrente. Infatti, le disposizioni di questa legge, riguardanti il regime fiscale dei centri di coordinamento, non sono
entrate in vigore. Invero, la loro data di entrata in vigore doveva essere fissata, a norma del suo art. 298, mediante un
regio decreto, deliberato in seno al Consiglio dei ministri, che non è stato adottato. Come si evince dal punto 18 della decisione
impugnata, tale entrata in vigore è stata, infatti, subordinata dalle autorità belghe alla conferma, da parte della [OSCURATO:PERSONA],
che essa non avrebbe sollevato obiezioni in merito. Orbene, la decisione impugnata dispone, al suo art. 3, che la legge del
2006 è incompatibile con il mercato comune in quanto le sue disposizioni mirano a prorogare, mediante nuove decisioni di rinnovo
dell’autorizzazione, il regime dei centri di coordinamento oltre il 31 dicembre 2005. A tal proposito, va rilevato che, come
si evince dal sesto ‘considerando’ del regio decreto 19 dicembre 2008, le autorità belghe hanno «accettato la decisione [impugnata]
di non rimettere in vigore [la legge del 2006]» nella parte in cui riguarda il regime dei centri di coordinamento e ne hanno
informato i contribuenti interessati. Ne consegue che le autorità belghe non intendono fare entrare in vigore questa legge.
D’altronde, va rilevato che il ricorrente non contesta esplicitamente la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la
legge del 2006 e ha confermato in udienza che non aveva bisogno di invocare tale legge.
65
Occorre infine respingere gli argomenti del ricorrente vertenti sul fatto che la ricevibilità del ricorso non può essere subordinata
all’esistenza di un’autorizzazione il giorno della sua proposizione, allorché una siffatta autorizzazione dipende dalla definizione
del periodo transitorio stabilito nella decisione impugnata. Infatti, come emerge da quanto precede, la data in cui il ricorrente
ha cessato di beneficiare di una valida autorizzazione e dunque in cui doveva aver adottato le misure necessarie per adeguarsi
è stata fissata, in primo luogo, dalle autorità belghe e non nella decisione impugnata. Inoltre, la ricevibilità del presente
ricorso è subordinata all’esistenza di un interesse ad agire del ricorrente e non all’esistenza di una valida autorizzazione
quando è stato proposto il ricorso, sebbene anche questa circostanza possa avere un’influenza sull’esame dell’interesse ad
agire.
66
Alla luce di quanto precede, occorre considerare che il ricorrente non dispone di un interesse ad agire.
67
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile, senza che sia necessario esaminare l’eccezione di
irricevibilità, sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], attinente alla mancanza di interesse diretto da parte del ricorrente.
Sulle spese
68
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché nella specie la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] de coordination [OSCURATO:SOCIETA] è condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 marzo 2010.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.