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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 46515/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alla competente [OSCURATO:PERSONA] della Spagna a seguito di mandato di arresto europeo emesso in data 26/5/2021 dal Tribunale di Saragozza in relazione al reato di truffa consumato in Spagna fra il 29/4/2020 e il 19/5/2020, ai danni di una cittadina spagnola che veniva convinta con artifizi e raggiri a prestare somme rilevanti di denaro all'imputato, che non venivano restituite.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo:

2.1. Con il primo motivo nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali mancando in essa l'indicazione del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] che limita la conoscenza legale dell'atto da parte del difensore.

2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 6, comma 1 lett. e) e g)

I. n. 69/2005 mancando la circostanziata descrizione del fatto reato di cui è accusato il consegnando nel mandato di arresto europeo (specificazione delle somme inviate, conto corrente cui sono state destinate, condotte realizzate e data) né le fonti di prova su cui si basa la emissione della misura cautelare.

2.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 27, comma 3, Cost. e 18-bis, comma 1 lett.a) e comma 2, I.n. 69/2005 in relazione alla mancata valutazione delle condizioni personali del ricorrente e, in particolare, il radicamento dello stesso sul territorio italiano, essendo il ricorrente titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e in possesso dei requisiti per il rilascio di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo a durata illimitata ed una stabile attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto.

2. Invero, la sentenza risulta essere stata emessa con motivazione contestuale, letta nella stessa udienza del 11 ottobre 2022 alla presenza delle parti, e il ricorso presentato, a mezzo pec, solo in data 21/10/2022 da altro difensore nominato in data 14/10/22 (v. attestazione di cancelleria del 24 ottobre 2022), ben oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22

I. n. 69/2005 come sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. a), del d. leg.vo 2 febbraio 2021 n. 10.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alla competente [OSCURATO:PERSONA] della Spagna a seguito di mandato di arresto europeo emesso in data 26/5/2021 dal Tribunale di Saragozza in relazione al reato di truffa consumato in Spagna fra il 29/4/2020 e il 19/5/2020, ai danni di una cittadina spagnola che veniva convinta con artifizi e raggiri a prestare somme rilevanti di denaro all'imputato, che non venivano restituite. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. Con il primo motivo nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali mancando in essa l'indicazione del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] che limita la conoscenza legale dell'atto da parte del difensore. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 6, comma 1 lett. e) e g) I. n. 69/2005 mancando la circostanziata descrizione del fatto reato di cui è accusato il consegnando nel mandato di arresto europeo (specificazione delle somme inviate, conto corrente cui sono state destinate, condotte realizzate e data) né le fonti di prova su cui si basa la emissione della misura cautelare. 2.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 27, comma 3, Cost. e 18-bis, comma 1 lett.a) e comma 2, I.n. 69/2005 in relazione alla mancata valutazione delle condizioni personali del ricorrente e, in particolare, il radicamento dello stesso sul territorio italiano, essendo il ricorrente titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e in possesso dei requisiti per il rilascio di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo a durata illimitata ed una stabile attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. 2. Invero, la sentenza risulta essere stata emessa con motivazione contestuale, letta nella stessa udienza del 11 ottobre 2022 alla presenza delle parti, e il ricorso presentato, a mezzo pec, solo in data 21/10/2022 da altro difensore nominato in data 14/10/22 (v. attestazione di cancelleria del 24 ottobre 2022), ben oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 I. n. 69/2005 come sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. a), del d. leg.vo 2 febbraio 2021 n. 10. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5.
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