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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 22116/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 23780-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - 2022 CITTA' [OSCURATO:PERSONA] , in persona del 1092 legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]"; - ricorrente principale - controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1970/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2016 R.G.N. 2370/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 6 aprile 2022 - Pres.

Berrino, rel.

Buffa - Causa n. 16 INPGI- Città metropolitana [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 27.4.16, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 2013, ha condannato la provincia di Venezia al pagamento di contributi previdenziali (e sanzioni) per due lavoratori che avevano lavorato all'ufficio stampa del detto ente.

In particolare, ritenuto sulla base delle prove espletate la natura subordinata (seppur "attenuata") dei relativi rapporti (escludendo la ricorrenza di rapporti di collaborazione continuativa e coordinata o di prestazione d'opera professionale), per due dei tre lavoratori per cui era causa la corte territoriale ha ritenuto dovuti i contributi verso l'INPGI (e non verso l'INPS), in ragione della natura giornalistica dell'attività espletata (e ciò a prescindere dal contratto di categoria applicato); per il terzo lavoratore, Scotton, la corte aveva invece escluso la subordinazione.

Avverso tale sentenza ricorre l'Inpgi per tre motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia (subentrata alla Provincia di Venezia) con controricorso e ricorso incidentale per tre motivi, illustrati da memoria, cui a sua volta resiste l'Inpgi con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso principale si deduce violazione degli articoli 111 Costituzione e 132 numero 4 c.p.c., in ragione della motivazione apparente della sentenza di appello, che aveva escluso la subordinazione del lavoratore Scotton, limitandosi a richiamare genericamente la sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere la corte territoriale considerato il verbale ispettivo versato in atti.

Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver trascurato quanto rilevato dagli ispettori.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato, in quanto la sentenza ha reso una motivazione richiamando espressamente le valutazioni del giudice di primo grado e diffondendosi espressamente (alle pagine 6, 7 ed anche 10) in relazione alla posizione specifica del lavoratore Scotton, il cui rapporto è stato ritenuto privo dei caratteri della continuità necessaria ai fini della configurazione della subordinazione.

La motivazione è presente, logica e complessivamente congrua (sebbene in parte diretta e in parte per relationem).

A fronte di tale motivazione, il ricorrente non riproduce -in relazione ai punti della sentenza che esaminano il tema della subordinazione del lavoratore Scotton- i motivi di appello proposti rispetto ai quali sarebbe configurabile un vizio lamentato, limitandosi genericamente a ripetere i motivi di appello senza riferirsi alla posizione specifica del lavoratore e senza tener conto delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello in modo divergente rispetto alla posizione del giudice di primo grado, sicché il motivo di ricorso è anche inammissibile per la sua genericità.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto mira ad una rivalutazione in sede di legittimità del materiale probatorio, mentre non si riscontra in alcun modo la violazione delle disposizioni richiamate.

Inammissibile è anche il terzo motivo in quanto non fa riferimento a un fatto storico che sarebbe stato trascurato dalla sentenza impugnata.

Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione degli articoli 79 della legge 150/00, 2094 e 2229 c.c., per avere la corte territoriale trascurato la disciplina speciale dei lavoratori addetti all'ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni, che sono collaboratori esterni.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli gli articoli 2094 e 2126 c.c., e 97 Costituzione, per avere la corte territoriale trascurato che il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione dei tre giornalisti sarebbe nullo in difetto di pubblico concorso sicché la posizione previdenziale sarebbe necessariamente quella del collaboratore esterno.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la corte territoriale trascurato -ai fini della qualificazione del rapporto dei lavoratori- il ruolo del capo di gabinetto, che nella specie era esterno alla provincia e non inquadrato nella relativa struttura amministrativa.

I primi due motivi del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

In disparte la questione della inammissibilità per novità della questione, sollevata per la prima volta in Cassazione, i motivi sono infondati.

Questa Corte a sezioni unite ha precisato la configurabilità del rapporto previdenziale contributivo con l'Inpgi dei lavoratori addetti agli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, quale che sia la natura del rapporto giuridico sottostante, affermando che l'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla

I. n. 150 del 2000, per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti, ha natura giornalistica e, di conseguenza, comporta l'iscrizione all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] (INPGI), che ha portata generale e prescinde dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto (Sez.

U - , Sentenza n. 21764 del 29/07/2021, Rv. 662033 - 01).

In quest'ottica si muove del resto la sentenza impugnata che esamina esclusivamente il profilo contributivo, a prescindere da quello inerente la valutazione giuslavoristica della fattispecie, che è esaminata solo incidenter tantum.

Il terzo motivo del ricorso incidentale è, prima ancora che infondato alla luce delle considerazioni precedenti, inammissibile in quanto mira ad una di rivalutazione probatoria del materiale raccolto, inammissibile in sede di legittimità, ed invoca l'esame di un fatto - la cui decisività non è peraltro affatto dimostrata- comunque esaminato dalla corte, che ha valutato la posizione del capo di gabinetto escludendone una rilevanza ai fini della configurazione del rapporto di lavoro quale subordinato.

Da tutto quanto detto deriva il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Le spese possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale. p.q.m. rigetta i ricorsi; spese compensate.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23780-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - 2022 CITTA' [OSCURATO:PERSONA] , in persona del 1092 legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]"; - ricorrente principale - controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1970/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2016 R.G.N. 2370/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 6 aprile 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - Causa n. 16 INPGI- Città metropolitana [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 27.4.16, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 2013, ha condannato la provincia di Venezia al pagamento di contributi previdenziali (e sanzioni) per due lavoratori che avevano lavorato all'ufficio stampa del detto ente. In particolare, ritenuto sulla base delle prove espletate la natura subordinata (seppur "attenuata") dei relativi rapporti (escludendo la ricorrenza di rapporti di collaborazione continuativa e coordinata o di prestazione d'opera professionale), per due dei tre lavoratori per cui era causa la corte territoriale ha ritenuto dovuti i contributi verso l'INPGI (e non verso l'INPS), in ragione della natura giornalistica dell'attività espletata (e ciò a prescindere dal contratto di categoria applicato); per il terzo lavoratore, Scotton, la corte aveva invece escluso la subordinazione. Avverso tale sentenza ricorre l'Inpgi per tre motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia (subentrata alla Provincia di Venezia) con controricorso e ricorso incidentale per tre motivi, illustrati da memoria, cui a sua volta resiste l'Inpgi con controricorso. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce violazione degli articoli 111 Costituzione e 132 numero 4 c.p.c., in ragione della motivazione apparente della sentenza di appello, che aveva escluso la subordinazione del lavoratore Scotton, limitandosi a richiamare genericamente la sentenza di primo grado. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere la corte territoriale considerato il verbale ispettivo versato in atti. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver trascurato quanto rilevato dagli ispettori. Il primo motivo del ricorso principale è infondato, in quanto la sentenza ha reso una motivazione richiamando espressamente le valutazioni del giudice di primo grado e diffondendosi espressamente (alle pagine 6, 7 ed anche 10) in relazione alla posizione specifica del lavoratore Scotton, il cui rapporto è stato ritenuto privo dei caratteri della continuità necessaria ai fini della configurazione della subordinazione. La motivazione è presente, logica e complessivamente congrua (sebbene in parte diretta e in parte per relationem). A fronte di tale motivazione, il ricorrente non riproduce -in relazione ai punti della sentenza che esaminano il tema della subordinazione del lavoratore Scotton- i motivi di appello proposti rispetto ai quali sarebbe configurabile un vizio lamentato, limitandosi genericamente a ripetere i motivi di appello senza riferirsi alla posizione specifica del lavoratore e senza tener conto delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello in modo divergente rispetto alla posizione del giudice di primo grado, sicché il motivo di ricorso è anche inammissibile per la sua genericità. Il secondo motivo è inammissibile in quanto mira ad una rivalutazione in sede di legittimità del materiale probatorio, mentre non si riscontra in alcun modo la violazione delle disposizioni richiamate. Inammissibile è anche il terzo motivo in quanto non fa riferimento a un fatto storico che sarebbe stato trascurato dalla sentenza impugnata. Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione degli articoli 79 della legge 150/00, 2094 e 2229 c.c., per avere la corte territoriale trascurato la disciplina speciale dei lavoratori addetti all'ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni, che sono collaboratori esterni. Con il secondo motivo si deduce violazione degli gli articoli 2094 e 2126 c.c., e 97 Costituzione, per avere la corte territoriale trascurato che il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione dei tre giornalisti sarebbe nullo in difetto di pubblico concorso sicché la posizione previdenziale sarebbe necessariamente quella del collaboratore esterno. Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la corte territoriale trascurato -ai fini della qualificazione del rapporto dei lavoratori- il ruolo del capo di gabinetto, che nella specie era esterno alla provincia e non inquadrato nella relativa struttura amministrativa. I primi due motivi del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. In disparte la questione della inammissibilità per novità della questione, sollevata per la prima volta in Cassazione, i motivi sono infondati. Questa Corte a sezioni unite ha precisato la configurabilità del rapporto previdenziale contributivo con l'Inpgi dei lavoratori addetti agli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, quale che sia la natura del rapporto giuridico sottostante, affermando che l'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla I. n. 150 del 2000, per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti, ha natura giornalistica e, di conseguenza, comporta l'iscrizione all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] (INPGI), che ha portata generale e prescinde dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto (Sez. U - , Sentenza n. 21764 del 29/07/2021, Rv. 662033 - 01). In quest'ottica si muove del resto la sentenza impugnata che esamina esclusivamente il profilo contributivo, a prescindere da quello inerente la valutazione giuslavoristica della fattispecie, che è esaminata solo incidenter tantum. Il terzo motivo del ricorso incidentale è, prima ancora che infondato alla luce delle considerazioni precedenti, inammissibile in quanto mira ad una di rivalutazione probatoria del materiale raccolto, inammissibile in sede di legittimità, ed invoca l'esame di un fatto - la cui decisività non è peraltro affatto dimostrata- comunque esaminato dalla corte, che ha valutato la posizione del capo di gabinetto escludendone una rilevanza ai fini della configurazione del rapporto di lavoro quale subordinato. Da tutto quanto detto deriva il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Le spese possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale. p.q.m. rigetta i ricorsi; spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di c
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