CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 05209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15261/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MASANOTTI MICHELAe [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, -intimati - avverso la sentenza n. 4663/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2016 R.G.N. 3188/2013; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15261/2017 Cron. Rep. Ud.25/01/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] e altri lavoratoriinterinali, premesso di avere lavorato presso l'ex ENAM -[OSCURATO:PERSONA] (poi INPDAP ed ora INPS ) in forza plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con [OSCURATO:PERSONA] spa cui era subentrata, per atto di fusione, [OSCURATO:SOCIETA], e di avere espletato le medesime mansioni, come operatori amministrativi di livello B1, c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA], dei dipendenti ENAM di pari inquadramento, hanno convenuto in giudizio l'ente utilizzatore e la società somministratrice chiedendo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, nel testo all'epoca vigente, e del contratto di assunzione con l'agenzia interinale, la condanna dei suddetti, in solido tra loro o secondo il diverso grado di responsabilità, al pagamento dei compensi accessori incentivanti e del «salario di garanzia» disciplinati dalla contrattazione integrativa per i dipendentidell’ENAM; 2. la domanda è stata accolta dal giudice di prime cure con riguardo al solo “salario di garanzia” per il periodo 10.5.2005/dic. 2007, e nei limiti della prescrizione, tenuto conto dell ’atto di messa in mora del 10.5.2010, con condanna dei resistenti in solido al pagamento delle differenze retributive; successivamente, in accoglimento dell’appello della somministratrice [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di strettuale di Roma, riformando parzialmente la prima decisione, ha condannato altresì l’INPS a tenere indenne la già menzionata società per il pagamento delle somme dalla stessa dovute a titolo di differenze retributive, in esecuzione della sentenza di primo grado;3. per quanto ancora di interesse, l a statuizione della Corte capitolina è stata fondata sulle seguenti considerazioni: a) l’INPS, dopo aver sostenuto che l’emolumento in questione, funzionale alla creazione di percorsi di crescita del personale dipendente, per tale intendendosi quello a tempo indeterminato, non poteva ess ere riconosciuto indistintamente, oltre i limiti della prescrizione, tuttavia aveva soggiunto, non senza contraddizione,che «solo con decorrenza dal gennaio 2005 era stata riconosciuta contrattualmente la corresponsione generalizzata a tutti i dipendenti (c.c.i.e. ENAM del 2004 coordinato con il provvedimento n. 6/2005 del 15.4.2005) del salario di garanzia in misura unitaria, a seconda della qualifica funzionale rivestita»; b) sicché, nella specie, si poneva esclusivamente una questione legata alla maturazione del termine prescrizionale quinquennale, «la cui eccezione era stata correttamente recepita dal primo giudice», che aveva limitato la condanna, con statuizione non soggetta a specifico gravame, alle differenze retributive per il solo periodo 10.5.2005/dicembre 2007; c) l’appello della [OSCURATO:SOCIETA], incentrato sull’omessa pronuncia in ordine all’azione di regresso nei confronti dell’ente utilizzatore, era fondato perché la norma contrattuale prevedeva una responsabilità dell’utilizzatore nell’attestare che il salario dichiarato non fosse inferiore a quello percepito dai dipendenti adibiti alla stessa mansione assegnata al lavoratore interinale , sotto comminatoria, in difetto , di un «ricalcolo della tariffa oraria di fatturazione in base al salario effettivo»; d) che, in assenza di documentazione attestante l’avvenuto ricalcolo delle tariffe, l’obbligo di rivalsa doveva pertanto essere commisurato ai soli maggiori esborsi cui era tenuto la somministratrice in esecuzione della sentenza che ha accertato la maggiore retribuzione spettante ai lavoratori interinali;4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo; le controparti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con unico motivo l’INPS denuncia « violazione e falsa applicazione degli art. 1362 cod. civ. e ss. – anche con riferimento all’art. 32 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] non Economici 1998-2001, nonché al c.c.i.e. ENAM 1999, al c.c.i.e. ENAM 2001, al c.c.i.e. ENAM 2004, al provvedimento ENAM n. 6/05 – dell’art. 23 comma 1 d.lgs. n. 276/2000 e dell’art. 2948 n. 4 cod. civ., in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e, in particolare, al comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU»; in particolare l’INPS non contesta l’applicabilità dell’art. 23 d. lgs. n. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis , che, con normativa di maggior favore rispetto a quella posta dalla Direttiva 2008/104/CE, riconosce il diritto dei lavoratori dipendenti dalla società somministratrice a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore a parità di mansioni svolte; ma assume che il compenso in questione (i.e. salario di garanzia) imponeva, per il suo riconoscimento, alla luce della disciplina collettiva su richiamata, un provvedimento del dirigente responsabile attestante l’acquisizione di idoneaprofessionalità del lavoratore, provvedimento qui mancante; 2. il motivo si appalesainammissibile sotto plurimi profili ; anzitutto per difetto di autosufficienza , stante l’ omessa riproduzione, se non per incompleti e limitati stralci e singole proposizioni, in violazione dell'art. 366 comma 1 n. 6 c od . p roc . c iv ., della contrattazione integrativa (Cass. n. 8617/2020) , cui in buona parte si riferisce la critica, nonchédell’ulteriore provvedimento Enam n. 6/2015, anch’esso non riportato nella sua interezza, sulla cui base la Corte capitolina ha ritenuto (a pag. 11 della sentenza impugnata) che potesse affermarsi l ’estensione generalizzata del « salario di garanzia» a tutti dipendenti, ivi compresi quelli assunti come interinali; 3. il motivo è inammissibile anche sotto altroaspetto; si rileva che la censura rivolta al la c.c.n.i. , formulata genericamente « ai sensi dell'art. 1362 e ss. cod. civ. » , è inammissibile in quanto non sono specificati i criteri ermeneutici che sarebbero stati violati, e i principi in essicontenuti, rispetto ai quali vi sarebbe stato il discostarsida parte del giudice di merito ; e d infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la regola posta dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. n. 21331 del 2019 e Cass. n. 14449 del 2017 ; conf. Cass. n. 5745/2014, Cass. n. 16185/2006, Cass. n. 16059/2004, Cass. n. 13751/2004); 4. aggiungasi, solo per completezza , che la censura non coglie appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata e non si confrontacon essa; infatti, nel richiamare il provvedimento Enam n. 6/2015, laddove estende in modo «generalizzato»l’emolumento in questione « a tutti i dipendenti», ivi compresi quelli interinali , la Corte distrett u ale identifica, in sostanza , proprio in tale atto , attestante l’acquisita professionalità, il fatto costitutivo della pretesa, la cui mancanza sarebbe invece , a detta dell’INPS, ostativa al riconoscimento delle rivendicazioni formulate ex adverso; 5. conclusivamente, per le su indicate ragioni, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; nulla per le spese , in difetto di difese degli intimati; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il rico