CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 19371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sizione ad ordinanza ingiunzione R.G.N.34256/2019 Ud.15/03/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34256/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1050/2019R.G.N. 1615/2017 depositata i l 07/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Milano-Lodi contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 2581/2017, e in riforma di quest’ultima decisione, rigettava l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza-ingiunzione che aveva irrogato a quest’ultimo sanzioni amministrative pari ad € 19.757,50 per diverse violazioni inerenti l’assunzione di [OSCURATO:PERSONA], occupato irregolarmente dal 7.9.2011 al 22.12.2011 presso la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui Orfeo era legale rappresentante. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver disatteso l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione proposta dall’appellato, riteneva infondata l’eccezione di tardività del ricorso in opposizione, reiterata dall’amministrazione con il primo motivo d’appello. Nel merito, tuttavia, reputava fondato l’appello nella parte in cui sosteneva che nell’ordinanza-ingiunzione opposta il trasgressore era stato correttamente individuato nella persona fisica dell’amministratore della società poi dichiarata fallita, laddove il primo giudice aveva ritenuto fondata l’eccezione sollevata in proposito dal ricorrente sul rilievo che detta ordinanza era stata emessa nei confronti di un soggetto, ossia, la società [OSCURATO:SOCIETA]., già dichiarato fallito alla data di emissione dell’atto. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 4. Le amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: “Vizio di motivazione in relazione all’esame di un fatto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”. Deduce che la Corte d’appello, nel sostenere che il provvedimento sanzionatorio individuava correttamente l’Orfeo nella sua qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. come autore delle violazioni contestate e conseguentemente come persona fisica destinataria del provvedimento sanzionatorio, aveva evidentemente errato la lettura e travisato il contenuto del provvedimento impugnato. Addebita, infatti, alla stessa Corte di non aver osservato che con l’ordinanza di ingiunzione in discorso al ricorrente veniva contestata una condotta “nella sua qualità di legale rappresentante”. Secondo il ricorrente, l’ingiunzione era stata emessa solo nei confronti del legale rappresentante e quindi di un soggetto inesistente. 2. Con il secondo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 6 L. 689/1981 (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. Deduce che il richiamo di quest’ultima norma da parte della Corte d’appello sarebbe privo di fondamento in relazione a quanto eccepito dal ricorrente circa l’inesistenza del signor Orfeo quale legale rappresentante della MnM in liquidazione, soggetto cessato. 3. Con un terzo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 120 R.D. 267/1942 (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. Premette il consolidato principio di diritto che in materia di sanzioni amministrative per violazioni commesse dall’imprenditore, poi dichiarato fallito, se resta fermo il potere dell’ente impositore di determinare la misura della sanzione pecuniaria, il relativo credito è però soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza-ingiunzione, a norma dell’art. 18 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 689, la quale, se emessa, è priva di efficacia ai fini del concorso collettivo, potendo produrre effetti nei confronti del fallito tornato in bonis , dopo la chiusura della procedura concorsuale. Deduce, allora, che l’impugnata sentenza è erronea sotto un duplice profilo: da un lato, ove ignora che l’ente non ha fatto valere il proprio credito con insinuazione al passivo, come previsto dall’art. 120, comma 3, L. fall.; dall’altro, nel trarre convincimento che l’amministrazione abbia correttamente fatto valere il proprio diritto nei confronti del fallito tornato in bonis, cosa non rispondente al vero e provata per tabulas. 4. Occorre chiarire che, stando alla decisione gravata, il giudice di prime cure aveva ritenuto fondata l’eccezione sollevata dal ricorrente sul punto che l’ordinanza-ingiunzione opposta fosse stata emessa nei confronti di un soggetto, ossia, la società [OSCURATO:SOCIETA]., già dichiarato fallito alla data di emissione dell’atto (cfr. alla fine di pag. 2). La Corte di merito ha accolto il motivo di gravame a mezzo del quale l’amministrazione appellante deduceva, invece, che il trasgressore era stato correttamente individuato nella persona fisica dell’amministratore di detta società, poi dichiarata fallita (cfr. all’inizio di pag. 3 della sua sentenza). In tal senso ha considerato che: Il provvedimento sanzionatorio individua il signor [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di rappresentante legaledella [OSCURATO:SOCIETA], come autore delle violazioni contestate e, conseguentemente, come persona fisica destinataria del provvedimento sanzionatorio anche in base al disposto dell’art. 6 legge 689/1981 che dispone che se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. La pretesa creditoria dell’amministratore è stata correttamente esercitata nei confronti della persona fisica dell’amministratore della società di capitali, anche se poi dichiarata fallita. Ed invero, “In materia di sanzioni amministrative, mentre nell’ipotesi di fallimento dell’ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza-ingiunzione a norma dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, viceversa, nell’ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell’amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981” (Cfr. Cass. civ. Sez. I, 02-12-2005, n. 26274) . 5. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile. 5.1. I l ricorrente, come meglio si trae dall’esposizione della censura in esame, si duole dell’asserita erronea interpretazione da parte della Corte territoriale del testo dell’ordinanza-ingiunzione, che, come premesso, è stata senz’altro considerata dalla stessa Corte, ma, a detta del ricorrente, “con erroneo apprezzamento in fatto (o più banale errore di lettura)”. Va premesso che, per costante giurisprudenza di questa S.C. (v., tra le altre,sez. 1^ n. 6942 /2004, sez. lav. n. 12370 /2003, n.4942/2004, n. 14850 /2004, sez. 5^ n. 14482 /2003 ) l'interpretazione degli atti amministrativi costituisce esercizio di potere di accertamento riservato al Giudice di merito, il cui esito non è sindacabile in sede di legittimità, se non per la violazione dei canoni di ermeneutica dettati dal codice civile, in quanto applicabili agli atti unilaterali, di quelli eventualmente prescritti da norme speciali (caso nella specie non ricorrente); ne consegue che non è proponibile, in sede di legittimità, alcuna alternativa, ancorché astrattamente plausibile, interpretazione dell'atto della P.A., ove quella fornita dal Giudice di merito sia stata condotta nel solco dei canoni di ermeneutica e risulti sorretta da adeguate argomentazioni, non inficiate da vizi intrinseci e testuali (Cass.696/2006). In altri termini, il controllo di legittimità da parte di questa S.C. non può addentrarsi nell'esame degli atti amministrativi controversi, dovendo solo limitarsi alla verifica della correttezza, sotto i profili normativo e logico, della soluzione adottata dal Giudice di merito. Nel caso di specie, correttamente movendo dal contenuto letterale dell'atto oggetto di opposizione da parte dell ’odierno ricorrente il Giudice di merito è pervenuto all'individuazione del soggetto autore della violazione sulla base del suo esatto contenuto e, quindi, non solo degli elementi testuali, ma anche e soprattutto di quelli normativi di riferimento, senza incorrere in alcun vizio della motivazione. 6. Il secondo motivo è infondato. 6.1. Nel motivare come sopra riferito, la Corte di merito ha richiamato l’art. 6 L. n. 689/1981 perché nel provvedimento opposto [OSCURATO:PERSONA] “nella sua qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]”, era secondo la stessa individuato “come autore delle violazioni contestate”, quale persona fisica, e la norma cit. fa riferimento appunto anche al “rappresentante” di “una persona giuridica” quale “autore della violazione”. Pertanto, alcuna violazione dell’art. 6, comma terzo, L. n. 689/1981 è riscontrabile nella decisione oggetto di ricorso. 7. Parimentiinfondato è il terzo motivo. 7.1. Come si è visto, la Corte distrettuale, avendo ritenuto che l’ordinanza-ingiunzione fosse stata emessa soltanto nei confronti dell’Orfeo, quale persona fisica responsabile delle violazioni contestate, sebbene per aver rivestito la qualità di amministratore e legale rappresentante della società in precedenza fallita, e non (anche) nei confronti di quest’ultima, non ha assolutamente violato l’art. 120 L. fall. o i principi ricordati dal ricorrente. Richiamando, infatti, in modo pertinente Cass. n.26274/2005, la Corte d’appello ha considerato che nella specie fosse possibile emettere l’ordinanza-ingiunzione nei confronti della persona fisica del trasgressore (non perché tornato in bonis, ma) perché non dichiarato fallito in proprio, essendo stata piuttosto dichiarata fallita la società di cui era stato legale rappresentante. 8. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022. 9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ric