CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 23596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PREVENTIVO – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2493/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] N 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BARI n. RG 14/2011 , depositatoil 08/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – nell’ambito del concordato liquidatorio della [OSCURATO:SOCIETA]., aperto su ricorso del 12/08/2011, u n immobile della procedura è stato aggiudicato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con emissione del decreto di trasferimentoin data 30/11/2017; 1.1. – contro il decreto di trasferimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto reclamo ex art. 26 l.fall. in data 28/02/2018 , deducendo di aver stipulato il 0 2 /07/ 2009 un contratto novennale di affitto di ramo d’azienda, tacitamente rinnovatosi sino al 30/06/2027, e di aver acquistato con scrittura privata del 03/01/2011 un diritto di prelazione all’acquisto del ramo di azienda, oltre ad essere titolare del diritto di prelazione legale, per aver assunto obbligo di presa in carico del personale dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 2112 c.c.; 1.2. – il Tribunale di Bari , con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato inammissibile il reclamo , poiché la reclamante avrebbe dovuto far valere il proprio diritto di prelazione impugnando l’ordinanza di vendita entro 10 giorni da ll’effettuazione della pubblicità, e comunque entro 90 g iorni dal suo deposito in cancelleria; 1.3. –avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso straordinario per cassazione in un unico motivo, cui resistono con controricorso sia [OSCURATO:SOCIETA]. in Concordato preventivo, sia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; tutte le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2. – [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 26 l.fall., 100, 112 e 617 c.p.c. (art. 360 , comma 1,n. 4 c. p . c . ) , in quanto il decreto di trasferimento non è stato preceduto da una rituale denuntiatio a d essa ricorrente, affittuaria del ramo di azienda della società in concordato e titolare di un diritto di prelazione in forza di scrittura privata del 3 gennaio 2011, conclusa con la [OSCURATO:SOCIETA]. prima della domanda di concordato; 2.1. –deduce al riguardo che non vi era alcun vizio che essa prelazionaria ave sse l’onere di far valere attraverso l’impugnazione dell’ordinanza di vendita – nonostante questa non contemplasse il diritto di prelazione – poiché il suo inter esse attuale e concreto ad impugnare era sorto solo per effetto del decreto di trasferimento; 2.2. – i controricorrenti osservano che il diritto di prelazione vantato daPipeplast, sia convenzionale che legale, è contestato ( né risulta esposto nella domanda di concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA] ) , sicché questa avrebbe dovuto agire per farlo accertare , e render lo opponibile alla procedura, impugnando l’ordinanza di vendita e i successivi avvisi di venditache non lo contemplavano; 3. –il ricorso è ammis sibile e va accolto ; 4. –più volte questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di liquidazione dell'attivo fallimentare (paragonabile alla liquidazione concordataria), il provvedimento con cui il tribunale rigetta il reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato che abbia disposto il trasferimento di un immobile o un complesso aziendale è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in ragione della sua natura decisoria e definitiva,quando comporti la reiezione delle doglianze sollevate in ordine alla legittimità del trasferimento, così incidendo sul diritto del reclamante all'acquisizione del bene, con preclusione di ulteriori rimedi, cui consegue il consolidamento della posizione dell'acquirente( Cass. 2488/2002, 8768/2011, 21007/2022); 4.1. – peraltro, in fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, è stata specificamente affermata da questa Corte la ricorribilità per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., del decreto del tribunale fallimentare che, in materia di vendita del complesso immobiliare di proprietà della società fallita, statuisca, in via decisoria e definitiva, sulla controversia tra il diritto soggettivo dell'aggiudicatario al trasferimento del bene e quello di prelazione vantato dalla reclamante(Cass. 865/1994); 5. – il ricorso è altresì fondato, nei termini che si vanno a precisare; 5.1. – erroneamente i l tribunale ha r ifiutato di esaminare le ragioni fatte valere da [OSCURATO:SOCIETA] con il reclamo, dich iarandolo inammissibile, solo a causa della mancata impugnazione dell a precedente ordinanza di vendita, dal momento che, in realtà, la lesione del preteso diritto di prelazione – che , in quanto sorto prima del concordato preventivo,è compatibile con detta procedura (v. Cass. Sez. U, 14083/2004)– si verifica a seguito dell’emissione del decreto di trasferimento, non già dell’ordinanza di vendita; 5.2. – rispetto alle operazioni di liquidazione dell'attivo concorsuale, ed in particolare del provvedimento che dispone la vendita, la posizione del preteso prelazionario può difatti declinarsi in termini di sostanziale “ estraneità ” , in quanto il diritto di prelazione può essere esercitato solo nella fase successiva, in cui i termini stessi della vendita siano stati definiti, anche con riguardo al prezzo, e il prelazionario sia perciò in condizione di decidere se esercitare o meno il suo diritto di esser preferito, a parità di condizioni,al l’acquirente designato ; è in vece proprio con il decreto di trasferimento – eventualmente disposto in violazione del diritto di prelazione già esercitato, mediante la comunicazione a tal fine prescritta – che si viene a vulnerare il diritto del prelazionario , attribuendo ad un terzo la proprietà del bene venduto (in termini, Cass. 3787/2008); 5.3. –ciò posto, non è questa la sede in cui si possa e debba valutare l’effettiva esistenza, validità ed opponibilità del diritto di prelazione( convenzionale o legale ) vantato dall’odierno ricorrente, che il tribunale ha omesso di scrutinare per l’erronea convinzione che il reclamo fosse inammissibile, e che andrà dunque valutata; 6. – la decisione impugnata va quindi cassata con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spesedel presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnat o e rinvia a l Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente