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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03172/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANDREA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato condannato per il reato di minaccia; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile, siccome unicamente diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; - che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato (cfr. pagina 6 della sentenza); - che il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANDREA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato condannato per il reato di minaccia; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile, siccome unicamente diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; - che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato (cfr. pagina 6 della sentenza); - che il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere est
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