CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 33570/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli il 21 aprile 2021, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello delle parti civili, stante l'avvenuta rinunzia da parte delle stesse all'azione, in parziale riforma della sentenza, appellata anche dall'imputato, con la quale il Tribunale di Benevento il 24 aprile 2018 ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto commesso il 7 febbraio 2014, in conseguenza condannando l'imputato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ha revocato le statuizioni civili; con conferma nel resto. 2.In estrema sintesi, i fatti, come ricostruiti dai Giudici di merito. E' stato accertato che [OSCURATO:PERSONA], percorrendo la sera del 7 febbraio 2014, alla guida di una Mercedes, una strada urbana al confine tra due Comuni, alla velocità di almeno 75 chilometri orari in luogo di quella di massima consentita di 50 km/h, ha investito la persona offesa, che si trovava sulla carreggiata, in particolare nella corsia di pertinenza dell'automobile: la vittima, sollevata da terra dal muso dell'auto investitrice, è stata sbalzata a circa 46 metri dal punto dell'impatto ed ha riportato gravissime lesioni che la hanno condotta a morte. Si è ritenuto avere l'imputato ecceduto nella velocità, trascurando anche la scarsa illuminazione di quel tratto in quel momento e la presenza di abitazioni, e non avere prestato attenzione alla presenza del pedone in strada, investito senza che risultino tracce di frenata dell'auto (violazione degli artt. 141, 142 e 191 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285). Si è stimato sussistente un concorso di colpa, valutato incidente nella misura del 40 °/0, della vittima, che si trovava nella corsia della vettura, non aveva prestato attenzione al senso di marcia dell'auto, era vestita di scuro ed aveva assunto abbondante alcool. 3. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, che si affida a tre motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 589 cod. pen. ed assenza ovvero illogicità della motivazione quale conseguenza della erronea valutazione di circostanza di fatto già evidenziate nell'atto di appello.La Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare per relationem la decisione di primo grado senza affrontare i motivi di appello con riferimento a tre temi: la velocità tenuta dal conducente dell'auto al momento dell'investimento del veicolo - avendo la Difesa mosso censure al calcolo effettuato dal perito dell'ufficio ing. [OSCURATO:PERSONA] con la tecnica cd. "multibody", il cui esito è divergente rispetto alla ricostruzione del consulente della Difesa, ing. Capalbo, anche tenuto conto che mancano tracce di frenata e che l'unico teste oculare, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ha detto che l'auto investitrice non marciava a velocità sostenuta; la verifica del limite di velocità vigente nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro - indicato dai Giudici in 50 km/h, mentre, secondo il ricorrente, : sarebbe stato di 90 km/h, essendo l'incidente avvenuto in un tratto extra-urbano ed essendo interrotta la vigenza del precedente limite massimo di 50 km/h; la imprevedibilità dell'evento in ragione della condotta tenuta dalla vittima - essendosi posto in evidenza che la vittima, vestita di scuro, con un elevato tasso alcolemico, era al centro della strada e non guardava in direzione dell'automobile; in tale prospettiva, la stessa mancanza di tracce di frenata dell'auto dimostrerebbe che il conducente non è.stato in grado di prevedere la presenza di un ostacolo inatteso ed imprevedibile. 3.2. Tramite il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 69 cod. pen., anche sotto il profilo del difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito nel senso dell'attribuzione di un concorso di colpa della vittima in percentuale superiore a quella dell'imputato: ciò si sarebbe dovuto riverberare sul tema della prevalenza delle circostanze favorevoli all'imputato. 3.3. Con l'ultimo motivo denunzia violazione degli artt. 133 e 62 cod. pen. ed ulteriore difetto di motivazione in ragione della ritenuta severità della pena, non avendo i Giudici di merito attribuito la giusta considerazione ai plurimi elementi positivi riconducibili all'imputato in effetti emersi (incensuratezza dell'imputato, stimato professionista, che non guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; essere stati integralmente risarciti gli eredi della vittima). Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 13 giugno 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato Con memoria del 7 luglio 2022 ha insistito per l'accoglimento del ricorso.6. Premesso che la prescrizione non maturerà prima del 7 febbraio 2029, occorre convenire con il P.G. di legittimità, il quale ha osservato come il ricorso, in larga parte costruito in fatto, si risolva, in realtà, in una mera critica al merito del provvedimento e nella sollecitazione ad una nuova lettura delle emergenze istruttorie, pur in presenza di una doppia conforme. La Corte di merito, infatti, alle pp. 8-11 ha già trattato congruamente le questioni poste nell'atto di appello, sotto tutti i 'profili segnalati (condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal perito di ufficio rispetto a quelle dei consulenti dele parti; tema del limite di velocità; prevedibilità ed evitabilità dell'impatto con il pedone; congruità e logicità della scelta del trattamento sanzionatorio sia quanto alle attenuanti sia quanto alla pena), che vengono nuovamente riproposti sotto forma di - aspecifici - motivi di ricorso. 7.Consegue la statuizione in dispositivo. 8. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di