CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, rideterminando la pena inflitta, la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca del 6 dicembre 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato ex art. 625, n. 7, cod. pen. e indebito utilizzo di carte di credito o pagamento e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, è inammissibile perché caratterizzato da estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04