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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 marzo 2025

Cassazione n. 06004/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7789/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1990/2023 depositata il 10/10/2023. lette l e rinunc e al ricorso principale ed quello incidentale e la contestuale accettazionedella controricorrente ; rilevata l’indefensio delle altre parti intimate; ritenuto che lerinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunc e da parte della controricorrentee considerata l’indefensio delle parti rimaste intimate; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 02/03/2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7789/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1990/2023 depositata il 10/10/2023. lette l e rinunc e al ricorso principale ed quello incidentale e la contestuale accettazionedella controricorrente ; rilevata l’indefensio delle altre parti intimate; ritenuto che lerinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunc e da parte della controricorrentee considerata l’indefensio delle parti rimaste intimate; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 02/03/2025.
Decreto Cassazione n. 06004/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris