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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 31992/2022

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ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28835/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , OTTAVIACALLEGARI, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA],35, Oggetto: Condominio R.G.N. 28835/2017 Ud. 19/10/2022PU R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 2 di 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentat i e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 17/19 MILANO –intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 3471/2017 depositata il 24/07/2017 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA] − che odierni ricorrenti - assieme ad altri condomini del [OSCURATO:PERSONA], N. 17/19, MILANO- impugnarono innanzi il Tribunale di Milano la delibera assunta all’assemblea straordinaria del 25 luglio 2013; − che, costituitosi il [OSCURATO:PERSONA], N. 17/19, MILANO per resistere alla domanda, il Tribunale di Milano rigettò integralmente le domande degli attori; − che avverso detta decisione proposero appello i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in principalità, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell’adozione di una nuova delibera in data 12 febbraio 2014 e, in subordine, insistendo nella domanda di declaratoria R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 3 di 5 della nullità o annullabilità della delibera del 25 luglio 2013, sulla scorta dei motivi già formulati in primo grado e riproposti nei motivi di gravame; − che, r imasto contumace il [OSCURATO:PERSONA], N. 17/19, MILANO, intervennero invece in giudizio gli odierni controricorrenti, nell’allegata veste di condomini del medesimo condominio, opponendosi all’accoglimento del gravame; − che la Corte ambrosiana respinse integralmente l’appello ; − che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoaffidato a sei motivi; − che resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; − che il [OSCURATO:PERSONA], N. 17/19, MILANO è invece rimasto intimato. − che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale; − che le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] − che il presente giudizio è stato introdotto in primo grado non solo dagli odierni ricorrenti ma anche da altri attori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 4 di 5 [OSCURATO:PERSONA]), i quali non hanno invece interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano; − che, parimenti, non emerge né che tali attori originari siano stati evocati nel giudizio d’appello, né che nei confronti dei medesimi sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio; − che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019 - Rv. 653392 – 01 ; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017 -Rv. 646163 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010 -Rv. 611192 – 01 ); R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 5 di 5 − che, alla luce di tale principio, viene a porsi la questione preliminare della nullità del giudizio d’appello per mancata integrazione del contraddittorio; − che, trattandosi di profilo rilevato d’ufficio da questa Corte, deve trovare applicazione il disposto di cui all’art. 384, terzo comma, c.p.c.; P. Q. M. La Corte, rileva la mancata integrazione nel giudizio d’appello del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, visto l’art 384, terzo comma, c.p.c., assegna alle parti ed al pubblico ministero termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni, ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28835/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , OTTAVIACALLEGARI, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA],35, Oggetto: Condominio R.G.N. 28835/2017 Ud. 19/10/2022PU R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 2 di 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentat i e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 17/19 MILANO –intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 3471/2017 depositata il 24/07/2017 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA] − che odierni ricorrenti - assieme ad altri condomini del [OSCURATO:PERSONA], N. 17/19, MILANO- impugnarono innanzi il Tribunale di Milano la delibera assunta all’assemblea straordinaria del 25 luglio 2013; − che, costituitosi il [OSCURATO:PERSONA], N. 17/19, MILANO per resistere alla domanda, il Tribunale di Milano rigettò integralmente le domande degli attori; − che avverso detta decisione proposero appello i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in principalità, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell’adozione di una nuova delibera in data 12 febbraio 2014 e, in subordine, insistendo nella domanda di declaratoria R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 3 di 5 della nullità o annullabilità della delibera del 25 luglio 2013, sulla scorta dei motivi già formulati in primo grado e riproposti nei motivi di gravame; − che, r imasto contumace il [OSCURATO:PERSONA], N. 17/19, MILANO, intervennero invece in giudizio gli odierni controricorrenti, nell’allegata veste di condomini del medesimo condominio, opponendosi all’accoglimento del gravame; − che la Corte ambrosiana respinse integralmente l’appello ; − che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoaffidato a sei motivi; − che resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; − che il [OSCURATO:PERSONA], N. 17/19, MILANO è invece rimasto intimato. − che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale; − che le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] − che il presente giudizio è stato introdotto in primo grado non solo dagli odierni ricorrenti ma anche da altri attori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 4 di 5 [OSCURATO:PERSONA]), i quali non hanno invece interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano; − che, parimenti, non emerge né che tali attori originari siano stati evocati nel giudizio d’appello, né che nei confronti dei medesimi sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio; − che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019 - Rv. 653392 – 01 ; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017 -Rv. 646163 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010 -Rv. 611192 – 01 ); R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 5 di 5 − che, alla luce di tale principio, viene a porsi la questione preliminare della nullità del giudizio d’appello per mancata integrazione del contraddittorio; − che, trattandosi di profilo rilevato d’ufficio da questa Corte, deve trovare applicazione il disposto di cui all’art. 384, terzo comma, c.p.c.; P. Q. M. La Corte, rileva la mancata integrazione nel giudizio d’appello del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, visto l’art 384, terzo comma, c.p.c., assegna alle parti ed al pubblico ministero termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni, ri
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