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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48811/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Agrigento in data 22 marzo 2019, ha ridotto nella misura di quattro mesi e quindici giorni di arresto la pena inflitta a Massimo TILOCCA in relazione al reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011; che avverso la suddetta pronuncia l'interessato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; OSSERVATO che il primo motivo, con cui si chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 succitato, è ormai superato dalla sopravvenienza della sentenza n. 211 del 17 ottobre 2022, con la quale la Corte costituzionale ha reputato legittima la scelta del legislatore di non trasformare in illecito amministrativo il reato punito dall'art. 73; che il secondo motivo, oltre a contenere riferimenti a giurisprudenza sovranazionale (sentenza della Corte EDU del 23 febbraio 2017 nella causa [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia) e nazionale di legittimità (Sez.

U, n. 40076/2017, ric.

Paternò) del tutto inconferenti con il caso di specie, che, come detto, non concerne affatto l'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, ma l'art. 73 dello stesso decreto, stigmatizza la mancata rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato dopo un periodo di detenzione, omettendo, tuttavia, di confrontarsi con il passaggio motivazionale in cui si dà atto dell'intervenuto vaglio di pericolosità, da parte del giudice della prevenzione, appena qualche mese prima della commissione del reato in contestazione (v. pag. 5 della sentenza impugnata); RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Agrigento in data 22 marzo 2019, ha ridotto nella misura di quattro mesi e quindici giorni di arresto la pena inflitta a Massimo TILOCCA in relazione al reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011; che avverso la suddetta pronuncia l'interessato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; OSSERVATO che il primo motivo, con cui si chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 succitato, è ormai superato dalla sopravvenienza della sentenza n. 211 del 17 ottobre 2022, con la quale la Corte costituzionale ha reputato legittima la scelta del legislatore di non trasformare in illecito amministrativo il reato punito dall'art. 73; che il secondo motivo, oltre a contenere riferimenti a giurisprudenza sovranazionale (sentenza della Corte EDU del 23 febbraio 2017 nella causa [OSCURATO:PERSONA] c. Italia) e nazionale di legittimità (Sez. U, n. 40076/2017, ric. Paternò) del tutto inconferenti con il caso di specie, che, come detto, non concerne affatto l'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, ma l'art. 73 dello stesso decreto, stigmatizza la mancata rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato dopo un periodo di detenzione, omettendo, tuttavia, di confrontarsi con il passaggio motivazionale in cui si dà atto dell'intervenuto vaglio di pericolosità, da parte del giudice della prevenzione, appena qualche mese prima della commissione del reato in contestazione (v. pag. 5 della sentenza impugnata); RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 48811/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris