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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 09906/2022

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Salerno condannava [OSCURATO:PERSONA] per il per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), accertato a Salerno 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori che consentivano la formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, che non poteva ritenersi corroborato dalle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Giudice di Pace di Salerno conformemente alle emergenze probatorie.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Salerno, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti - su cui riferiva il teste Giliberti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], precisando che [OSCURATO:PERSONA], a seguito di una segnalazione, era stato trovato mentre armeggiava nel porto d'ingresso di un'abitazione -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato che gli veniva contestata ex 10 -bis T.U. imm.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla«cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente iro [OSCURATO:PERSONA] MicItteg , Alegl DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Salerno condannava [OSCURATO:PERSONA] per il per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), accertato a Salerno 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori che consentivano la formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, che non poteva ritenersi corroborato dalle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Giudice di Pace di Salerno conformemente alle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Salerno, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti - su cui riferiva il teste Giliberti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], precisando che [OSCURATO:PERSONA], a seguito di una segnalazione, era stato trovato mentre armeggiava nel porto d'ingresso di un'abitazione -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato che gli veniva contestata ex 10 -bis T.U. imm. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla«cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente iro [OSCURATO:PERSONA] MicItteg , Alegl DEPOS
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