CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 23671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 22 ottobre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 628, commi secondo e terzo n. 1, cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e agli artt. 337 e 61 n. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione, in quanto effettuata per relationem, in ordine alle prove contrarie e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente disattesi da parte del Collegio d'appello: si vedano, in particolare, pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, richiamando la motivazione del giudice di primo grado con riguardo ad entrambi i reati contestati, ha osservato - con specifico riferimento al reato di cui al capo B) - che, quando il militare aveva fatto ingresso nell'abitazione dell'imputato, quest'ultimo lo aveva minacciato e, tenuto conto delle circostanze in cui le frasi minatorie erano state proferite e dell'interesse dell'imputato di sottrarsi alle indagini dei carabinieri, non vi era dubbio sia che le frasi stesse fossero dirette ad opporsi all'azione del Pubblico ufficiale, che in quel momento stava procedendo ad accertare il fatto delittuoso, denunciato dalla persona offesa, e a identificare l'individuo accusato di averlo commesso, sia che l'imputato aveva agito nella consapevolezza di opporsi all'operato del Pubblico ufficiale; rilevato che questa Corte è ferma nel ritenere, per un verso, che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/3/2019, Rv. 277161 - 01); per altro verso, che «è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata e si limita a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio, oggetto di contestazione da parte della difesa, omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice» (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929 - 01); considerato che il ricorrente si è limitato, in sede di ricorso per cassazione, a prospettare un vizio della motivazione, solo perch'é la stessa è avvenuta in relazione alla motivazione di primo grado, senza peò specificare su quali aspetti o dell'atto di appello la sentenza impugnata non aveva compiuto un'adeguata analisi; ritenuto che dalla lettura della pronuncia in scrutinio emerge, invece, chiaramente che la Corte di merito ha puntualmente vagliato i motivi di gravame, rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo l'infondatezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q..M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]