CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26883/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentato furto aggravato continuato ai danni di due esercizi commerciali di Milano, per avere compiuto atti idonei consistiti nel forzare le serrature delle porte di accesso degli esercizi commerciali, non riuscendovi per la particolare resistenza dei serramenti. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA] il quale svolge un unico motivo, deducendo erronea applicazione dell'art. 56 comma terzo cod. pen. e correlati vizi della motivazione, giacchè il ricorrente aveva receduto dall'azione criminosa volontariamente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è fondato. 2. Il ricorrente, deducendo erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, ha criticato la sentenza impugnata perché non ha accolto la tesi che, nella specie, vi era stata una desistenza volontaria, a norma dell'art. 56 comma 3 cod. pen.. 2.1. Secondo la prospettazione del ricorrente, nel caso di specie, sarebbe configurabile la desistenza volontaria, sul rilievo che l'imputato, dopo avere tentato di forzare le serrature di tre esercizi commerciali, non riuscendoci, si è allontanato spontaneamente: a porre fine all'azione criminosa non sarebbe stato un intervento esterno consistito in condotte di terze persone, ( presenza di passanti o delle forze dell'ordine), ma l'essersi l'agente reso conto della difficoltà di vincere la resistenza di serrature difficili da forzare o, comunque, la imperizia dell'agente medesimo, incapace di realizzare il proprio proposito criminoso. 3. La prospettazione è priva di pregio. Come è noto, l'art. 56, terzo comma, cod. pen. prevede, testualmente: "se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso". 4. La desistenza volontaria richiede, cioè, che il soggetto attivo arresti, per volontaria iniziativa, la propria condotta delittuosa prima del completamento dell'azione esecutiva, impedendo l'evento. Sussiste pertanto il tentativo di furto - e non l'ipotesi della desistenza volontaria - nel caso in cui la condotta si sia arrestata per cause indipendenti dalla determinazione dell'agente (Sez. 5, n. 36919 del 11/07/2008, Rv. 241595; Sez. 5, n. 17688, del 03/12/2004, Rv. 232124, conf. Sez. 5, n. 13293 del 28/01/2013 Rv. 255066, secondo cui non sussistono gli estremi della desistenza volontaria, di cui all'art. 56 c.p., comma 3, allorché la rinuncia a portare a termine il furto di un'autovettura sia determinato dalla resistenza opposta dal bloccasterzo, in quanto, in tal caso, la desistenza non è volontaria ma è determinata da fattori esterni). 5. E' quanto avvenuto nel caso di specie, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i quali, per quanto detto, hanno individuato proprio nella resistenza dei sistemi di chiusura dei serramenti degli esercizi commerciali, che l'agente non è riuscite a forzare, la ragione della decisione del ricorrente di allontanarsi. (conf. Sez. 5, n. 17688 del 03/12/2004 (dep. 2005 ) Rv. 232124). 6. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e spese. Così deciso in Roma, addì, 0