CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27262/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11157/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatae difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Villa di Severini, n. 54presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Firenze, via Pandolfini, n. 26, presso lo studio del difensore.- controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2546/2019, pubblicata in data 24 ottobre2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 ottobre 2019 la Corte d' A ppello di Firenze respingeva l'appello e confermava integralmente la sentenzadel Tribunale di Livorno del 16 giugno 2016,di rigetto della domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito CGL) nei confronti della Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) sia per prospettata responsabilità precontrattuale per la mancata stipula di un contratto di mutuo, nonostante le trattative fossero giunte ad uno stadio avanzato, sia per prospettata responsabilità extracontrattuale da errata segnalazione in Centrale rischi,che le aveva precluso ulteriori finanziamenti bancari. Avverso la sentenza suindicata la CGL propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 1337 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 2697 cod. civ., 2727 cod. civ., 2729 cod.civ. e art. 116 cod. proc.civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 2049 cod. civ. e art. 2043 cod. civ. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione delle norme degli art. 2697 cod. civ., 2727 cod. civ., 2729 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. 3. Con il terzo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 2043 e 2050 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.;violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 2697 cod. civ., 2727 cod. civ., 2729 cod. civ., 116 cod. proc. civ. e artt. 40 e 41 cod. pen.in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. 4. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione, sono fondatie vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. 4.1 Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la responsabilità precontrattuale per violazione dell'art.1337 cod. civ. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto, inoltre che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, ed infine che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo. La verifica circa la sussistenza di tali condizioni impone un accertamento di fatto, riservato, come tale, al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se scevro da vizi di illogicità della motivazione(Cass., 16/11/2021, n. 34510; Cass., 07/05/2004, n. 8723; Cass.,14/02/2000, n. 1632). Si è ulteriormente sottolineato c ome il recesso o la sospensione delle trattative, che provenga da soggetto privato o da una pubblica amministrazione, può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo di giustificato motivo, l'accertamento della cui sussistenza è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione per vizi logici o giuridici della motivazione(v. Cass., 01/03/2007, n. 4856; Cass., Sez. Un., 27/04/2017, n.10413, in materia di responsabilità della p.a.) Sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, si è poi os servato che l a responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condottaposta dall'art. 1337 cod. civ. a tutela del corretto dipanarsi dell' iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non gravasu chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (v. Cass., 03/10/2019 , n. 24738; Cass., 29/07/2011, n. 16735). 4.2 Orbene, è rimasto nel giudizio di merito accertato che intercorsero trattative tra la CGL e la banca, le quali, a seguito di numerosi incontri sia presso la filiale di Livorno sia presso uno studio notarile, arrivarono all’accordo per cui CGL acquistò cinque appartamenti da tale [OSCURATO:SOCIETA]., accollandosi il relativo mutuo ( in sofferenza e di valore superiore a quello di mercato degli immobili compravenduti), a fronte di continue rassicurazioni dei funzionari, anche presenti alla stipulazione presso il notaio dell’atto pubblico di compravendita, in ordine alla erogazione del finanziamento richiesto dalla CGL per la edificazione di un lotto di sua proprietà, e che invece , una volta perfezionatasi l’operazione immobiliare,la banca ha omesso senza giustificato motivo di concedere alla CGL il finanziamentoin questione. Pertanto, nell’affermare che nessuna trattativa vera e propria era in essere con la banca e che la CGL non avrebbe dovuto fare affidamento sulle rassicurazioni dei funzionari della stessa in ordine alla certezza della concessione del finanziamento, la corte di merito nell’impugnata sentenza ha invero disatteso i suindicati principi di diritto, omettendone la considerazione in relazione alle risultanze probatorie acquisite. 4.3. La corte di merito ha altresì disatteso il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui,al fine della applicazione dell’art. 2049 cod. civ. in tema di responsabilità indiretta della banca ovvero dell’intermediario finanziario per i danni arrecati a terzi, è sufficiente l’accertamento di un rapporto di occasionalità necessaria tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, fatta salva l’evenienza per cui la condotta del cliente ovvero dell’investitore si configuri, se non come collusione, quanto meno come consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, con accertamento, in ordine ai connotati di anomalia del rapporto tra promotore ed investitore, che compete insindacabilmente al giudice di merito (v. Cass., 25/10/2022, n. 31453; Cass., 17/01/20202, n. 857). Nell’affermare che sussisterebbe un colpevole affidamento della società odierna ricorrente in ordine alle rassicurazioni fornitele dai funzionari della banca, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi di diritto. 5.Sotto l’ulteriore profilo del mancato riconoscimento di danno risarcibile alla CGL a seguito della sua illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’istituto bancario, premesso che il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento(v. Cass., 28/03/2018 , n. 7594) , va osservato come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito(v. Cass., 10/02/2020, n. 3133; Cass., 09/07/2014, n. 15609; sulla rilevanza, nel ragionamento presuntivo, di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato cfr. Cass., Sez. Un., 15/11//2022, n. 33659; Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645; sul doveroso apprezzamento, non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizionecfr. Cass., 20/06/2019, n. 16581).Orbene, rimasto accertato nel giudizio di merito, da un lato, che la segnalazioneera erronea ed è rimasta iscritta per un lungo lasso temporale, la corte di merito ha ritenuto non provato il danno, rendendo quindi una motivazione incongrua ed illogica, che trascura tali c ircostanze e d invero disattendei suindicati principi di diritto . 6. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo. 7. Dell’impugnata sentenzasi impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. 8. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione . Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Firenze,in diversa composizione. Così deciso i