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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27632/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 13IFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna riportata da questi in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, e 625, primo comma, n. 7 cod. pen.; ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di entrambi i coimputati, che censurano carenze motivazionali della sentenza di appello sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità penale, oli:re ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello, sono costituiti da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; per vero, la ricostruzione dei fatti di causa compiuta dai giudici di merito appare perfettamente lineare e coerente con i dati probatori emersi in istruttoria dibattimentale, in base ai quali i due coimputati sono stati sorpresi dalla PG nell'immediatezza dei fatti nei pressi del luogo del tentato furto, poco dopo l'attivazione dell'allarme satellitare; rilevato che il terzo motivo del ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di entrambi i coimputati, che lamenta la violazione delrart. 195, comma 4, cod. proc. pen., rispetto all'esame testimoniale dell'agente di PG, non è deducibile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3 del codice di rito, in quanto non è stato ritualmente proposto con i motivi di appello; considerato che il primo ed il quarto motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], con cui del pari si evocano carenze motivazionali rispetto all'attribuzione ai coimputati di uno specifico ruolo nell'esecuzione materiale dell'azione furtiva, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto generici, dal momento che non sono scanditi dall'analisi critica delle statuizioni del provvedimento impugnato; ritenuto che il secondo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la contraddittorietà della sentenza di appello nella parte in cui non colloca in un contesto spaziale la pompa di tiraggio del gasolio, non è deducibile in sede di legittimità in quanto risulta parimenti privo di specificità e pertinenza censoria; appare evidente, dalla lettura del provvedimento impugnato,, che la pompa di tiraggio del gasolio è prima servita ad estrarre il carburante che la PG ha rinvenuto in una delle taniche abbandonate sul luogo dei fatti, e poi, recuperata dai coimputati in fuga, è stata introdotta nell'automobile con cui i due si erano recati in loco; rilevato che il terzo motivo del medesimo ricorso, con cui ci si duole dell'addebito della aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 comma 3, cod. proc. pen., in quanto non è stato ritualmente proposto con i motivi di appello; (3 ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 13IFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna riportata da questi in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, e 625, primo comma, n. 7 cod. pen.; ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di entrambi i coimputati, che censurano carenze motivazionali della sentenza di appello sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità penale, oli:re ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello, sono costituiti da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; per vero, la ricostruzione dei fatti di causa compiuta dai giudici di merito appare perfettamente lineare e coerente con i dati probatori emersi in istruttoria dibattimentale, in base ai quali i due coimputati sono stati sorpresi dalla PG nell'immediatezza dei fatti nei pressi del luogo del tentato furto, poco dopo l'attivazione dell'allarme satellitare; rilevato che il terzo motivo del ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di entrambi i coimputati, che lamenta la violazione delrart. 195, comma 4, cod. proc. pen., rispetto all'esame testimoniale dell'agente di PG, non è deducibile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3 del codice di rito, in quanto non è stato ritualmente proposto con i motivi di appello; considerato che il primo ed il quarto motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], con cui del pari si evocano carenze motivazionali rispetto all'attribuzione ai coimputati di uno specifico ruolo nell'esecuzione materiale dell'azione furtiva, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto generici, dal momento che non sono scanditi dall'analisi critica delle statuizioni del provvedimento impugnato; ritenuto che il secondo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la contraddittorietà della sentenza di appello nella parte in cui non colloca in un contesto spaziale la pompa di tiraggio del gasolio, non è deducibile in sede di legittimità in quanto risulta parimenti privo di specificità e pertinenza censoria; appare evidente, dalla lettura del provvedimento impugnato,, che la pompa di tiraggio del gasolio è prima servita ad estrarre il carburante che la PG ha rinvenuto in una delle taniche abbandonate sul luogo dei fatti, e poi, recuperata dai coimputati in fuga, è stata introdotta nell'automobile con cui i due si erano recati in loco; rilevato che il terzo motivo del medesimo ricorso, con cui ci si duole dell'addebito della aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 comma 3, cod. proc. pen., in quanto non è stato ritualmente proposto con i motivi di appello; (3 ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favor
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