CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 32574/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 2/10/2025 dalla Corte di appello di Bari che ha confermato la sua responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73 quinto comma DPR 309/90 e ha rideterminato la pena inflitta. Letta la memoria con cui il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso criticando le indicazioni del decreto notificatogli, chiede che venga riassegnato alla quarta sezione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per l'ipotesi di acquisto per conto altrui, senza considerare l'approvvigionamento concordato tra assuntori per uso personale, è generico poiché non si confronta con la articolata ed esaustiva motivazione resa dalla Corte di merito la quale ha valorizzato le prime dichiarazioni rese dal teste Camporeale , utilizzabili in ragione del rito prescelto da cui emerge che l'imputato era il suo fornitore abituale; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alle evidenziate discrasie tra l'orario indicato dalla annotazione di PG. e l'orario del contatto /telefonico risultante dal registro delle chiamate, che risulta differito di due minuti, C...d generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte che ha [OSCURATO:PERSONA] tali discrasie non idonee ad inficiare la robustezza del compendio probatorio determinato dal sequestro della sostanza e dalle dichiarazioni dell'acquirente; ritenuto che il terzo motivo con cui si censura il diniego dell' istituto di cui all'art. 131 bis codice penale, ritenendo sussistente la condizione ostativa della abitualità, è generico e manifestamente infondato in quanto il teste ha dichiarato che l'imputato era il suo fornitore abituale e il fatto è stato commesso con modalità che evidenziano la spiccata offensività della condotta; ritenuto che il quarto motivo, con cui si deduce la mancata corretta verifica dei presupposti dell'attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 62 numero 4 cod. pen. , è manifestamente infondato poiché la Corte ha motivatamente escluso che la condotta abbia assunto minima rilevanza penale in relazione alle modalità reiterate e abituali; che il quinto motivo con cui si deduce la illegittimità della confisca del denaro e il difetto di motivazione sul nesso pertinenziale non è consentito poiché non è stato dedotto con i motivi di appello; Che il sesto motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio applicato al [OSCURATO:PERSONA] è generico, e manifestamente infondato poiché la pena è stata determinata in misura C-Q.AA congru Alla quantità ezkilla eterogeneità delle sostanze detenute/ dilla intensità del dolo e Cita p\-sonalità dell'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] " 1) E IN cANcE-L-1[' r'1 A [OSCURATO:PERSONA] O 1 SET 2026 L'ASSISTENTE e IZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] mente