Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 22372/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 546 lett. e) numero 1) e 533 cod. proc. pen. per aver il giudice di secondo grado ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado in ordine al capo C) dell'imputazione, è indeducibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; che non sussiste il dedotto vizio di motivazione quanto all'onere di "motivazione rafforzata", posto che la Corte territoriale ha correttamente valorizzato la prova dichiarativa della p.o., nonché adeguatamente motivato sulla sua attendibilità ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione del PM e del ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado quanto al capo C) dell'imputazione (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 8 della sentenza impugnata, con precipuo riferimento al contenuto di una intercettazione decisiva che il giudice di primo grado non aveva valorizzato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 546 lett. e) numero 1) e 533 cod. proc. pen. per aver il giudice di secondo grado ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado in ordine al capo C) dell'imputazione, è indeducibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; che non sussiste il dedotto vizio di motivazione quanto all'onere di "motivazione rafforzata", posto che la Corte territoriale ha correttamente valorizzato la prova dichiarativa della p.o., nonché adeguatamente motivato sulla sua attendibilità ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione del PM e del ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado quanto al capo C) dell'imputazione (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 8 della sentenza impugnata, con precipuo riferimento al contenuto di una intercettazione decisiva che il giudice di primo grado non aveva valorizzato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22372/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris