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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 36550/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha riformato - assolvendo l'imputato da uno solo dei reati a lui contestati e rideterminando la pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per vari episodi di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità (art. 495 cod. pen.); - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto di non sostituire la pena detentiva con la libertà controllata o la semidetenzione, in considerazione della personalità dell'imputato, fornendo sul punto una motivazione adeguata e conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha riformato - assolvendo l'imputato da uno solo dei reati a lui contestati e rideterminando la pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per vari episodi di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità (art. 495 cod. pen.); - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto di non sostituire la pena detentiva con la libertà controllata o la semidetenzione, in considerazione della personalità dell'imputato, fornendo sul punto una motivazione adeguata e conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36550/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris