CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 11627/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7840/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12/D,presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA [RM] [OSCURATO:PERSONA] RIENZOn.212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2022n. 7840sez. S2 - ud. 30 /0 3 /202 3 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 990/2022 depositata il 14/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Tivoli al fine di sentir dichiarare la decadenza di [OSCURATO:PERSONA] dal diritto di usufrutto sulla quota di 3/4 di un loro immobile in Subiaco, lamentando gravi inadempimenti del convenuto, consistiti nel mutamento della destinazione d’uso del bene e nell’illegittima occupazione della quota di 1/4 di essi attori. 2. L’Appodia, nel resistere, domandava in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà della quota di 1/4 dell’immobile su cui aveva esteso il possesso, nonché la condanna degli attori al rimborso di spese sostenute per la straordinaria manutenzione del bene. 3. Il Tribunale di Tivoli, espletata l’istruzione probatoria, con sentenza non definitiva accertava l’inadempimento del convenuto e dichiarava cessato l’usufrutto; rigettava le domande riconvenzionali di usucapione e rimborso spese; condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’immobile; rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per la quantificazione dell’indennità di occupazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame avverso tale decisione, cui resistevano gli originari attori. Il giudizio di appello veniva interrotto per la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; riassunta la causa, si costituivano gli eredi di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Ric. 2022n. 7840sez. S2 - ud. 30 /0 3 /202 3 5. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 990/2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, rigettava la domanda di decadenza del convenuto dal diritto di usufrutto, escludendo che gli interventi effettuati sul bene da parte dell’Appodia (trasformazione di un vano garage di 32 mq in un locale abitativo) fossero di gravità tale da comportare la cessazione del diritto reale, a fronte della superficie complessiva pari a 335 mq del fabbricato, del quale non si era prodotto alcuno stato di perimento, risultando comunque la modificazione del vano suscettibiledi ripristino con una spesa di modesta entità (riduzione in pristino per la quale, peraltro, osservava il giudice di seconde cure, gli attori erano già muniti di titolo esecutivo ottenuto all’esito di un precedente giudizio). 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandosi a tre motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 8. I ricorren ti, c on memoria depositata in prossimità dell’adunanza,hanno insistito nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione, errata interpretazione ed applicazione degli artt. 981, 1001, 1015 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte deciso su questioni ed eccezioni non sollevate dalla parte (art. 360 n. 3 c.p.c.)». I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello non avrebbe considerato il complessivo comportamento abusivo dell’usufruttuario, avendo valutato il solo aspetto, marginale, Ric. 2022n. 7840sez. S2 - ud. 30 /0 3 /202 3 dell’estensione dell’area trasformata, messa peraltro erroneamente in rapporto con l’intera superficie del fabbricato, anziché con i 3/4 dell’immobile oggetto del diritto di usufrutto. I ricorrenti denunciano, ancora, la violazione dell’art. 112 c.p.c. , per aver il giudice di merito deciso su un’ eccezion e non sollevat a dalla controparte, relativa alla titolarità in capo ai Parente di un titolo esecutivo per la riduzione in pristino del vano, senza peraltro tenere conto che l’accertamento del Tribunale circa l’inadempimento dell’Appodia all’ordine di ripristino non era stato impugnato, e dunque era coperto da giudicato. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano « omesso esame di fatti fondamentali della vicenda, sui quali vi è stato regolare esame e contraddittorio (art. 360 n. 5 c.p.c.)». I Parente lamentano la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, di vari elementi a loro dire rappres entativi dell’abuso dell’usufruttuario, quali: l’estensione dell’usufrutto ad una porzione in piena proprietà degli attori; il mutamento della destinazione economica del bene; l’omessa ottemperanza all’ordine di ripristino; la protrazione nel tempo del comportamento illecito dell’Appodia. 3. Il terzo motivo è così rubricato: «Contraddittorietà nella motivazione; contrasto tra le premesse della motivazione e la decisione. Contraddittorietà in relazione ai principi consolidati dalla Suprema Corte, peraltro espressamente richiamati in sentenza (art. 360, n. 3 e n. 5);ulteriore violazione dell’art. 1015 c. c . (art. 360 n. 3)». I ricorrenti deducono la mancata valorizzazione da parte del giudice di merito di tutti gli elementi rappresentativi della gravità dell’abuso dell’usufruttuario, nonché la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte d’Appello ha dato rilievo Ric. 2022n. 7840sez. S2 - ud. 30 /0 3 /202 3 alla titolarità in capo agli attori di un titolo esecutivo per il ripristino, senza considerare che l’ordine in esso contenuto, rivolto all’Appodia, era rimasto inadempiuto. 4. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono in parte inammissibiliin parte infondate. 4.1. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza delle condizioni ex art. 1015 c.c. per la pronuncia di cessazione dell’usufrutto, in ragione della modesta consistenza delle modificazioni apportate all’immobile, che hanno interessato un solo vano di 32 mq a fronte di una superficie complessiva di 335 mq, ritenendole inidonee a determinare uno stato di perimento o di deterioramento irreversibile del bene, essendo peraltro suscettibili di riduzione in pristino con un intervento di lieve entità in rapporto al valore complessivo del cespite. Sul punto, il giudice di merito si è attenuto al principio secondo cui “L'art 1015 c.c., conformemente all'art 516 c.c. del 1865, prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali l'usufruttuario può essere dichiarato decaduto dall'usufrutto, che ricorrono quando l'usufruttuario alieni i beni o li deteriori o li lasci andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. La decadenza, peraltro, non può che riguardare i casi più gravi, in quanto per gli abusi di minore gravità la stessa legge prevede, nel comma 2 dell'art. 1015 c.c., rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari, a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario” (cfr. Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7031 del 03/03/2022, Rv. 664187). 4.2. Le censure mosse nel ricorso, relative alla mancata considerazione di tutti gli elementi attestanti la condotta abusiva dell’usufruttuario, oltre che generiche, mirano a contrapporre alla Ric. 2022n. 7840sez. S2 - ud. 30 /0 3 /202 3 valutazione in fatto della Corte d’Appello una valutazione alternativa dei ricorrenti (secondo cui avrebbero dovuto rilevare, ai fini della gravità dell’abuso, il perdurante inadempimento all’ordine di ripristino del locale trasformato, o, ancora, l’estensione del diritto di usufrutto sulla parte di bene che non ne era gravata), e finiscono quindi per sollecitare un inammissibile nuovo sindacato dimerito, non tenendo peraltro conto che l’apprezzamento dell’entità dei mutamenti operati dall’usufruttuario al bene che forma oggetto del suo diritto, onde valutarne la rilevanza ai fini del decidere, spetta unicamente al giudice di merito, ed è insuscettibile di sindacato di legittimità ove, come nella specie, congruamente motivato alla luce degli elementi probatori raccolti (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1878 del 18/06/1971, Rv. 352434; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1878 del 18/06/1971, Rv. 352435; Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 21/07/1965, Rv. 313186). 4.3. Quanto alla deduzione secondo cui la Corte territoriale avrebbe giudicato ultra petita , per essersi pronunciata su un’eccezione mai formulata dall’Appodia, e in particolare per aver rilevato che iricorrenti già avevano la disponibilità di un titolo per la riduzione in pristino dell’immobile, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha motivato l’accoglimento dell’appello sul puntoin questione, non in ragione della disponibilità da parte dei ricorrenti di un titolo giudiziale per il ripristino del locale trasformato, ma sul presupposto che il mutamento non comportava una condizione di perimento o deterioramento irreversibiledel bene: il giudice di seconde cure si è quindi pronunciato nei limiti della domanda, posto che, come risulta dalla lettura della sentenza (cfr. pag. 4) e del ricorso (cfr. Ric. 2022n. 7840sez. S2 - ud. 30 /0 3 /202 3 pag. 4), l’Appodia aveva appunto lamentato in sede di gravame l’insussistenza delle condizioni ex art. 1015 c.c. per addivenire a declaratoria di decadenza dal diritto di usufrutto. 4.4. Né la mancata impugnazione della statuizione di prime cure, che aveva accertato l’inadempimento da parte dell’Appodia dell’obbligo di ridurre in pristino il locale, avrebbe potuto comportare la formazione del giudicato in ordine alla gravità degli abusi lamentati. Infatti, è principio consolidato che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10760 del 17/04/2019, Rv. 653408). Nel caso che ci occupa, manca la suddetta sequenza, poiché all’accertamento del fatto (inadempimento dell’ordine di ripristino) non consegue ineluttabilmente l’effetto giuridico della cessazione dell’usufrutto, dipendendo questo dalla valutazione della gravità dell’abuso, che con i propri motivi di gravame l’Appodia aveva devoluto alla cognizione del giudice d’appello. 4.5. Quanto al dedotto vizio di motivazione, la censura è inammissibile perché, oltre che ripetitiva delle doglianze relative alla mancata considerazione del complessivo comportamento Ric. 2022n. 7840sez. S2 - ud. 30 /0 3 /202 3 dell’usufruttuario, non si confronta con il principio secondo cui “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”. (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Orbene, non si riscontrano nella fattispecie le suddette anomalie, risultando la motivazione del provvedimento impugnato ampiamente rispettosa del c.d. “minimo costituzionale”. 5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo Ric. 2022n. 7840sez. S2 - ud. 30 /0 3 /202 3 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 4000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge,da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistatario; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore impor