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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:771
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0540_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 settembre 2021 – FL [OSCURATO:PERSONA]V/Commissione (causa C‑540/20 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per risarcimento danni e di annullamento – Agricoltura biologica – Produzione animale – Regime di produzione eccezionale applicabile in caso di indisponibilità di fattori di produzione agricoli biologici – Impiego di animali non biologici – Proroga del periodo di applicazione del regime di produzione eccezionale – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 47, 49, 50)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 48)

3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento – Fatto che non costituisce illecito (Art. 258 TFUE) (v. punti 55, 56)

4. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza trattazione orale – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, art. 126) (v. punti 61-63) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) La FL [OSCURATO:PERSONA]V GmbH sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0540_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 settembre 2021 – FL [OSCURATO:PERSONA]V/Commissione (causa C‑540/20 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per risarcimento danni e di annullamento – Agricoltura biologica – Produzione animale – Regime di produzione eccezionale applicabile in caso di indisponibilità di fattori di produzione agricoli biologici – Impiego di animali non biologici – Proroga del periodo di applicazione del regime di produzione eccezionale – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 47, 49, 50) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 48) 3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento – Fatto che non costituisce illecito (Art. 258 TFUE) (v. punti 55, 56) 4. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza trattazione orale – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, art. 126) (v. punti 61-63) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) La FL [OSCURATO:PERSONA]V GmbH sopporta le proprie spese.
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