Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:771
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0540_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 settembre 2021 – FL [OSCURATO:PERSONA]V/Commissione
(causa C‑540/20 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per risarcimento danni e di annullamento – Agricoltura biologica – Produzione animale – Regime di produzione eccezionale applicabile in caso di indisponibilità di fattori di produzione agricoli biologici – Impiego di animali non biologici – Proroga del periodo di applicazione del regime di produzione eccezionale – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punti 47, 49, 50)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punto 48)
3.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento – Fatto che non costituisce illecito
(Art. 258 TFUE)
(v. punti 55, 56)
4.
Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza trattazione orale – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, art. 126)
(v. punti 61-63)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
2)
La FL [OSCURATO:PERSONA]V GmbH sopporta le proprie spese.