CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] M. Fiore, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata nelle parti contenenti le statuizioni relative al delitto di calunnia, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e alle decisioni sulle questioni civili; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che si è associato alla richiesta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia dell'Il settembre 2019 del Tribtínale della stessa città, hadichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia ascrittole, essendo lo stesso estinto per prescrizione. Ha confermato le statuizioni civili e condannato l'imputata alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. 2. Entrambi i Giudici del merito hanno ritenuto l'imputata responsabile del delitto di calunnia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo nel ricorso per ingiusta detenzione, dalla stessa proposto, unitamente al padre [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], accusato nella piena consapevolezza della loro innocenza i predetti magistrati: 1) di aver abusato del loro ufficio nel richiedere ed emettere una misura cautelare finalizzata al solo ed unico scopo di acquisire meriti presso l'organismo europeo, con esplicita allusione alla successiva nomina del dott. [OSCURATO:PERSONA] presso l'U.C.L.A.F.; 2) di aver cercato di coartare la volontà dell'indagato per determinarne l'annientamento intellettivo e psichico, in violazione dei diritti di difesa, e per averne disposto il trasferimento presso il carcere di Alba per procedere ad interrogatorio. 3. Avverso l'anzidetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 3.1. Violazione di legge, per non avere la Corte di appello dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in relazione al delitto di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA]. L'accusa calunniosa era stata formulata come condotta perpretata solo dal dott. [OSCURATO:PERSONA], Pubblico ministero che aveva condotto le indagini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In essa, infatti, si afferma significativamente che egli aveva agito illegalmente al fine di ottenere la nomina a membro U.C.L.A.F. 3.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di calunnia. La Corte territoriale non ha scutinato la doglianza difensiva, secondo cui l'abuso di ufficio, attribuito al dott. [OSCURATO:PERSONA], non era configurabile, stante il difetto di nesso causale tra la presunta violazione di norme di legge (condotte di indagine e deportazione) e l'ingiusto vantaggio (nomina U.C.L.A.F. e stipendio). Per di più, se è vero che, per per pacifica giurisprudenza di legittimità, risulta irrilevante che il reato falsamente addebitato è estinto per prescrizione, è altresì vero che se, come nel caso in esame, la notizia di reato arriva dopo oltre 17 anni, non può configurarsi alcuno sviamento dell'amministrazione della giustizia, posto che in tali casi nessun ufficio di Procura inizierebbe un procedimento penale. 23.3. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia, essendo state trascurate le censure sul difetto di dolo. 3.4. Violazione di legge, per essere state confermate le statuizioni civli, nonostante la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado. 3.5. Violazione di legge in relazione alle provvisionali accordate, in difetto di prova dei danni riportati. 4. Sono pervenute una memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata contestata la fondatezza dei motivi del ricorso, e una nell'interesse della ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato sulla base delle seguenti assorbenti considerazioni. 2. Il reato di calunnia ascritto alla ricorrente, come dalla medesima dedotto, è estinto per prescrizione maturata in data antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado. Il termine di prescrizione dell'anzidetto delitto, commesso il 13 dicembre 2011, calcolati i periodi di sospensione indicati dalla Corte territoriale, risulta decorso il 16 agosto 2019 e, dunque, anteriormente alla sentenza di primo grado, emessa I'll settembre 2019. 2.1. Tale conclusione è stata contestata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che, nella memoria depositata, ha rimarcato che, al fine del calcolo della sospensione, dovrebbe considerarsi anche il rinvio disposto all'udienza del 29 maggio 2019, in cui il Giudice di primo grado ha espressamente indicato che erano sospesi i termini di prescrizione. In particolare, secondo la parte civile, il Tribunale di Napoli: all'udienza del 27 marzo 2019, preso atto del legittimo impedimento rappresentato dalla difesa dell'imputata, aveva rinviato all'udienza del 29 maggio 2019, con sospensione del termine di prescrizione (per una durata complessiva di 62 giorni); al termine dell'udienza del 29 maggio 2019, aveva rinviato, per la conclusione dell'istruttoria e la decisione, all'udienza dell'Il settembre 2019, con sospensione del termine di prescrizione (per una durata complessiva di 104 giorni). Ne discenderebbe che la prescrizione del reato in contestazione si sarebbe verificata il 26 novembre 2019, ossia dopo l'intervenuta definizione del procedimento di primo grado. Tali argomentazioni non possono essere condivise. 3Il rinvio disposto all'udienza del 29 maggio 2019, come si evince dal relativo verbale e dalle stesse deduzioni della parte civile, è stato dettato da esigenze di acquisizione della prova (art. 304, comma primo, lett. a, cod. proc. pen.) e tali esigenze precludono la sospensione del corso della prescrizione. Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di prescrizione del reato, il rinvio del dibattimento riferibile ad esigenze di acquisizione della prova non determina la sospensione nel corso della prescrizione (Sez. 3, n. 26429 del 01/03/2016, Bellia, Rv. 267101 - 01). Il rinvio disposto all'udienza del 29 maggio 2019 non ha, quindi, determinato la sospensione del termine di prescrizione, evocata dal Giudice di primo grado per mero lapsus o per errore. Ne discende che, secondo quanto previsto dagli artt. 538 e 539 cod. proc. pen., essendo il reato estinto per prescrizione in data antecedente alla sentenza di primo grado, non potevano essere accolte le domande concernenti il risarcimento del danno e il riconoscimento di una provvisionale in favore della parte civile. Come affermato da questa Corte, il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. 4, n. 27393 del 22/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273726 - 01). La pronuncia del giudice di secondo grado sugli effetti civili del reato estinto, invero, presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione implica una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado (così Sez. 6, n. 33398 del 19.9.2002, Rusciano, Rv. 222426 - 01). Il presupposto di applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. è, infatti, costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato, e mira, nonostante la declaratoria di prescrizione, a mantenere, anche in assenza di un'impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell'impugnazione sulle disposizioni e sul capo della sentenza del precedente grado che concerne gli interessi civili. Nondimeno, quando la decisione di condanna di primo grado venga riformata per essere intervenuta una causa estintiva prima della sua pronuncia — prescrizione all'epoca già maturata — osta al mantenimento del potere di provvedere sui soli effetti civili, il disposto dell'art. 538, comma 1, cod. proc. pen., 4secondo cui il giudice decide sulla domanda di restituzione o risarcimento solo quando pronuncia sentenza di condanna. Il giudice dell'impugnazione, infatti, non può esercitare poteri che il giudice di primo grado non può validamente esercitare. Alla luce di quanto precede è evidente che la Corte di appello non poteva pronunciarsi sulle statuizioni civili. 3. L'illegittimità della pronuncia sulle statuizioni civili emerge anche sulla base delle seguenti, dirimenti considerazioni, tese a dimostrare che sussistono evidenti elementi deponenti per l'insussistenza del delitto di calunnia. Ai sensi dell'art. 368 cod. pen., commette il delitto di calunnia chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato. La condotta del reato previsto dall'art. 368 cod. pen. consiste, quindi, nel portare a conoscenza dell'Autorità giudiziaria o di altra Autorità, che a quella abbia obbligo di riferire, circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile l'espletamento delle indagini. La possibilità dell'inizio di un procedimento penale costituisce requisito implicito del delitto di calunnia, ancorché non sia espressamente contemplata dal legislatore penale, a differenza di quanto previsto nella fattispecie della simulazione di reato. Il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, in quanto lede non solo l'interesse primario dello Stato, soggetto passivo principale, alla corretta amministrazione della giustizia, ma anche il diritto all'onore dell'incolpato, che assume la veste di concorrente persona offesa dal reato. A dimostrazione che l'interesse considerato prevalente è quello relativo alla tutela dell'attività giudiziaria, il legislatore ha collocato il delitto di calunnia nell'ambito dei reati contro l'amministrazione della giustizia. 3.1. Tanto premesso in linea generale, va ricordato che secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, condiviso anche dalla dottrina prevalente, il delitto di calunnia è integrato allorquando il denunciante prospetti all'Autorità giudiziaria (o ad altra Autorità che alla prima abbia l'obbligo di riferire) circostanze di fatto anche solo in parte riconducibili a una fattispecie incriminatrice astratta, ma sufficienti per ritenere implicitamente che l'illecito si sia compiutamente realizzato e, pur se in forma implicita o indiretta, che il soggetto accusato ne sia responsabile. In particolare, si è affermato che integra il delitto di calunnia la condotta oggettivamente idonea a determinare l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona che si sa innocente, non essendo necessario che i fatti siano esposti secondo lo schema tipico di una determinata 5fattispecie delittuosa, né che siano corredati dalla qualificazione giuridica appropriata (Sez. 6, n. 32944 del 16/05/2012, Dell'Utri, Rv. 256253 - 01). La condotta del reato previsto dall'art. 368 cod. pen. consiste, dunque, nel portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile l'espletamento delle indagini (Sez. 6, n. 2389 del 20/11/1991, dep. 1992, Castelli, Rv. 189284 - 01). È il pericolo il dato ontologico che contrassegna la fattispecie in esame, derivante dalla possibilità — da verificare ex ente — che si instauri un procedimento penale, con il rischio di irrogare una pena nei confronti di un innocente (così, testualmente, Sez. 6, n. 13912 del 09/02/2004, D'Amore, Rv. 229215 - 01). Ai fini della configurabilità del delitto di calunnia, infatti, non è necessaria l'effettiva instaurazione del suddetto procedimento, ma è sufficiente che la condotta posta in essere dal reo, ossia la falsa denuncia o la simulazione delle tracce del reato, siano idonee a determinare l'instaurazione di un procedimento penale. In altri termini, e per quanto di maggiore interesse per la decisione del ricorso in esame, i fatti falsamente rappresentati all'Autorità giudiziaria (o ad altra Autorità che alla prima abbia l'obbligo di riferire), pur se non univocamente indicativi di una specifica fattispecie di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile di ufficio a carico di una persona determinata (Sez. 6, n. 75 del 27/01/2016, Contenti). 3.2. Dalle considerazioni che precedono, discende — quale logico e giuridico corollario — che il delitto di cui all'art. 368 cod. pen. non può configurarsi allorquando la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente e a prima vista inverosimili, sì che l'accertamento della sua infondatezza non abbisogni di alcuna indagine. In tal senso si è già espressa questa Corte (Sez. 6, n. 20064 del 03/04/2024, Baiardo, Rv. 286509 - 01; Sez. 6, n. 26177 del 17/03/2009, Vassura, Rv. 244357 - 01; Sez. 6, n. 2715 del 10/01/1997, Marchetti, Rv. 207167 - 01; Sez. 6, n. 3983 del 31/01/1996, Ferretti, Rv. 204651 - 01), che, muovendo dal rilievo che la calunnia è un reato di pericolo e a integrarne gli estremi è sufficiente anche l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata, ha rilevato che una possibilità del genere è esclusa nella ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente inverosimili o incredibili, per i modi e le circostanze in cui è stata effettuata o per l'assoluta inattendibilità del contenuto, tanto che per l'accertamento della sua infondatezza non sia necessario svolgere alcuna indagine. In tal caso, infatti, 6l'azione risulta sostanzialmente priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti a norma dell'art. 49 cod. pen. 3.3. Analogamente, si è ritenuto che non sussiste il reato di calunnia quando si denuncia all'Autorità giudiziaria una fattispecie non costituente reato per la presenza di una causa di giustificazione, dal momento che la prospettata scrimmante esclude in radice la rilevanza penale del fatto. L'accertamento dell'esistenza di un fatto tipico, ossia corrispondente a quanto descritto da una specifica norma incriminatrice, rappresenta, infatti, un presupposto imprescindibile per la punibilità di un reato. Tuttavia, tale presupposto, pur necessario, non è di per sé sufficiente affinché si possa procedere alla punizione dell'autore del fatto. La punibilità può essere esclusa in forza di una disposizione normativa che autorizza, o addirittura impone, la realizzazione della condotta apparentemente criminosa, come avviene per la legittima difesa o per l'adempimento di un dovere, ovvero per il ricorrere di condizioni che precludono la possibilità di muovere all'autore un addebito di colpevolezza individuale, come nel caso del fatto commesso da minori e incapaci (Sez. 6, n. 1762 del 16/12/2002, dep. 2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223345 - 01). In questi ultimi casi, a differenza delle cause di non punibilità c.d. estrinseche, cioè esterne alla struttura del reato, estranee al piano dell'offesa, consistenti in fatti, situazioni, e comportamenti successivi alla consumazione del reato, come l'amnistia, la prescrizione, la presenza di quelle condizioni impedisce la configurabilità del reato, proprio perchè ab origine comprese nel fatto tipico e precedenti all'evolversi di esso, con la conseguenza che la falsa denuncia del reato non è idonea all'apertura di indagini e alla instaurazione preventiva di un procedimento penale contro il calunniato, al fine di accertare la consistenza dell'accusa . Analogo discorso vale per il coniuge non legalmente separato che si appropria del denaro dell'altro coniuge: in questa situazione, la legge preclude la possibilità di muovere un addebito penale, atteso il particolare rapporto personale ed economico che lega le parti (Sez. 6, n. 1762 del 16/12/2002, cit., in materia di denuncia per appropriazione indebita di denaro in danno del coniuge non legalmente separato, in cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva escluso la configurabilità della calunnia, stante la causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen.). Al contrario, il reato sussiste nell'ipotesi in cui taluno accusi un altro di un reato tacendone, però, una causa di giustificazione. 3.4. Sul solco di tali pronunce si è affermato che il delitto di calunnia non è configurabile se il reato oggetto della falsa incolpazione sia punibile a querela, richiesta o istanza e questa manchi, nonché in ogni altro caso in cui la falsa 7incolpazione sfocerebbe in una declaratoria di improcedibilità, come nel caso di mancanza di autorizzazione a procedere o là dove operi l'effetto preclusivo derivante dalla decisione irrevocabile di un precedente giudizio sugli stessi fatti (Sez. 2, n. 15559 del 24/11/2005, dep. 2006, Spadaro, Rv. 234340 - 01). Riguardo a quest'ultima ipotesi, si è precisato che il passaggio in giudicato della sentenza (nella specie, di condanna) per un certo reato nei confronti della persona accusata di quel reato priva l'accusa stessa del connotato di pericolo proprio della fattispecie incriminatrice; connotato di pericolo non suscettibile di essere "recuperato" attraver'so il riferimento alla possibilità di attivare il rimedio della revisione, per il carattere straordinario del rimedio, destinato ad operare solo in bonam partem. Quanto al difetto della querela, invero, la giurisprudenza di legittimità ha operato un fondamentale distinguo, a secondo che lo stesso sia idoneo o meno a precludere in astratto la possibilità di inizio di un procedimento penale. Non è, infatti, configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa accusa abbia ad oggetto fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa non sia presentata (Sez. 6, n. 28231 del 13/02/2019, Cotilli, Rv. 276226 - 01; Sez. 6, n. 18359 del 17/02/2003, Parise, Rv. 225222 - 01; Sez. 6, n. 35800 del 29/03/2007, Acefalo, Rv. 237421 - 01) ovvero sia invalida atteso che, in siffatta ipotesi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale (Sez. 6, n. 335 del 29/11/2017, Pagnoni, Rv. 272156 - 01, fattispecie relativa a querela priva di autenticazione della sottoscrizione). In queste ipotesi, infatti, l'esercizio dell'azione penale è paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità e tale difetto, essendo evidente, esclude immediatamente la possibilità di un seguito alla notizia di reato (Sez. 6, n. 18359 del 17/02/2003, Parise, Rv. 225222 - 01). A conclusioni diverse in ordine alla configurabilità del delitto di calunnia si è addivenuti, invece, quando la causa di improcedibilità emerga da un accertamento che postuli più o meno complesse indagini (Sez. 6, n. 2715 del 10/01/1997, Marchetti, Rv. 207167 - 01) o quando successive indagini inducano a modificare la configurazione del fatto, oggetto della falsa incolpazione, come punibile a querela (Sez. 6, n. 2415 del 20/12/1971, dep. 1972, Andriollo, Rv. 120765 - 01). In tali casi, infatti, un procedimento penale è pur sempre iniziato, ancorché non possa essere proseguito. Il delitto di calunnia è, pertanto, sempre configurabile quando si rendono necessarie indagini al fine di valutare se ricorra la procedibilità di parte o di ufficio o al fine di valutare se la querela sia stata presentata tempestivamente o meno. 84. A fronte di tale panorama giuridico, che fa perno, come è evidente, sul principio di diritto secondo il quale, ai fini della integrazione del delitto di calunnia, è indispensabile che la falsa rappresentazione dei fatti sia tale da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale, va rilevato che, quanto alle cause estintive del reato, la giurisprudenza di legittimità pare non avere operato distingui, avendo sostenuto tout court che la calunnia si realizza quando il reato attribuito all'innocente sia già estinto per prescrizione al momento della denuncia. Si è affermato, infatti, che, al fine di escludere la fattispecie contestata, è irrilevante che il reato falsamente addebitato sia estinto per prescrizione (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272753 - 01 Sez. 6, n. 27081 del 26/05/2015, Ruggieri, Rv. 263935 — 01; Sez. 6, n. 49522 del 09/12/2009, Spagnulo, Rv. 245660). Ciò in quanto, «l'estinzione del reato presuppone comunque una verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi della individuazione della decorrenza nel termine, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere, il cui corretto svolgimento, imponendo una serie di adempimenti, quali l'iscrizione nel registro degli indagati, la cui corretta esecuzione, unitamente alla tutela degli interessi del terzo accusato, costituisce oggetto della tutela penale» (sent. n. 27081 del 2015 cit.). La dottrina è, invece, divisa: secondo una parte di essa, non ogni falsa incolpazione può assumere rilievo, ma solo quella che sia idonea a determinare la possibilità di procedere contro l'incolpato; pertanto, la sussistenza del reato andrebbe esclusa quando il reato falsamente denunciato sia già estinto al momento della denuncia, in quanto in tal caso l'anzidetta possibilità sarebbe esclusa dall'obbligo imposto al giudice di immediata declaratoria di "non doversi procedere"; per altri autori, invece, il reato dovrebbe comunque sussistere anche in tale ipotesi, posto che l'esigenza di immediata declaratoria di non punibilità non esclude la possibilità che un procedimento penale venga effettivamente instaurato. 5. Rileva il Collegio che va preferita, sia pure con le successive precisazioni, l'opzione interpretativa secondo cui non integra il delitto di calunnia la falsa incolpazione di un reato manifestamente estinto per prescrizione, atteso che, in tale ipotesi, la rappresentazione dei fatti ad opera dell'agente, pur sostanziando i presupposti di una falsa accusa di reato, non potrebbe essere idonea a determinare l'apertura di un procedimento penale nei confronti della persona ingiustamente accusata. 9Anche in siffatta ipotesi, infatti, al pari delle altre per cui la richiamata giurisprudenza ha escluso la configurabilità del delitto di calunnia, concernenti anche cause di non punibilità c.d. esterne al pari della prescrizione, la condotta risulta per tabulas già in quel momento, e non secondo una valutazione ex post, inidonea a determinare l'avvio del procedimento penale. Ciò, tuttavia, a condizione che la verificazione della causa estintiva emerga con carattere di assoluta evidenza e, cioè, senza che sia necessario procedere ad alcun approfondimento istruttorio, ad alcuna verifica valutativa o ad alcun accertamento ulteriore. L'estinzione del reato falsamente attribuito deve, in altri termini, risultare immediatamente percepibile sulla base degli stessi elementi disponibili al momento della ricezione della notizia, in modo da rendere sin dall'origine priva di concreta possibilità qualsiasi iniziativa investigativa o processuale. Solo in presenza di una tale evidenza può escludersi che la falsa attribuzione del fatto sia idonea a determinare l'effetto offensivo tipico della calunnia. Diversamente, ove la prescrizione — o altra causa estintiva — richieda anche solo una verifica ulteriore, un controllo sulla data di consumazione del fatto, sulla qualificazione giuridica della condotta, sul regime prescrizionale applicabile o sull'eventuale operatività di cause di sospensione o interruzione, permane l'idoneità della denuncia ad attivare l'apparato investigativo e, correlativamente, a esporre il soggetto falsamente accusato al rischio di un procedimento. Del resto, laddove l'estinzione del reato falsamente attribuito risulti manifesta, viene meno la concreta lesione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice: il soggetto calunniato non è esposto ad alcun effettivo rischio di indagine, di imputazione o di processo, e l'organo inquirente non è posto nella condizione di svolgere attività investigativa, essendo la notizia di reato immediatamente destinata a non avere seguito proprio per la sua palese improcedibilità sostanziale. 6. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche va rilevato, nel caso in esame, che la falsa accusa concerneva fatti risalenti a diciassette anni prima, così che, proprio in considerazione della loro remota verificazione, la denuncia non era idonea a provocare un procedimento penale contro l'accusato. È opportuno chiarire che, ai fini della configurabilità del reato di calunnia, in situazioni analoghe a quella qui esaminata, non assume rilievo l'effettiva instaurazione di un procedimento penale, che, peraltro, nel caso in esame non risulta nemmeno verificatasi, come dedotto anche dalla ricorrente. Ciò significa che la rilevanza giuridica è legata non al fatto che il procedimento sia stato effettivamente avviato, ma piuttosto alla potenzialità che la denuncia possa provocarne l'instaurazione. 10In effetti, come affermato dalla giurisprudenza, per la sussistenza del delitto è sufficiente che esista la possibilità che l'autorità giudiziaria dia avvio a un procedimento per accertare il reato contestato, arrecando così un danno al regolare funzionamento della giustizia. Non è pertanto richiesta l'effettiva instaurazione del procedimento, bensì si impone che la verifica dell'idoneità della denuncia a determinare l'instaurazione di un procedimento penale venga compiuta ex ante, sulla base delle circostanze rappresentate nella stessa denuncia. Generalmente, a una denuncia potenzialmente idonea a dare avvio a un procedimento penale corrisponde l'effettivo inizio di tale procedimento; viceversa, una denuncia che risulti inidonea, normalmente, non viene seguita dall'instaurazione di un procedimento penale. Tuttavia, nel caso in cui si verifichi l'instaurazione di un procedimento penale anche a fronte di una denuncia non idonea a produrre tale evento, non può ritenersi integrato il delitto di calunnia. La configurabilità del reato non può, infatti, dipendere da una circostanza esterna alla struttura del reato stesso, che invece richiede, come visto, la concreta idoneità della denuncia. Per di più, una opzione interpretativa diversa rispetto a quanto qui sostenuto potrebbe generare una frizione con i principi della prevedibilità delle decisioni e dell'uniformità di trattamento. La configurazione del reato discenderebbe, quindi, dal fatto che il Pubblico Ministero abbia o meno esercitato l'azione penale, introducendo così una variabile estranea alla struttura del reato e contraria ai principi di certezza e uguaglianza nel diritto. 7. Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riguardo alla condanna della ricorrente al pagamento delle statuizioni civili, perché non può configurarsi il delitto di calunnia ascrittole. P P.Q.M673 ir 12- [OSCURATO:PERSONA] 15 MAG 2026 [OSCURATO:PERSONA] ott.ssa Cirimele 1