CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 26904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1977, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 giugno 1978 avverso le ordinanze emesse il 10 gennaio 2022 dal Tribunale del riesame di Genova; Visti gli atti, le ordinanze e i ricorsi; Udita nell'udienza camerale del 17 giugno 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanze del 10 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Genova, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari, applicata con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari il 23 novembre 2021 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con quella della custodia in carcere. Contro le ordinanze del Tribunale del riesame ha proposto ricorsi per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi: 1) mancanza di motivazione in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello. Il Tribunale del riesame avrebbe adottato una mera formula di stile nel ritenere che l'appello fosse ben motivato e avrebbe trascurato che l'atto di impugnazione non esprimeva una specifica confutazione delle argomentazioni addotte a sostegno della graduazione della misura, effettuata dal Giudice per le indagini preliminari; 2) mancanza di motivazione quanto alla necessità di imposizione della custodia in carcere. Non si comprenderebbe il motivo per cui l'ammissione di responsabilità sarebbe idonea a mitigare le esigenze cautelar solo se corredata da chiamate in correità verso terzi, sancendo una sorta di premialità cautelare irricevibile nel nostro sistema processuale. Non sarebbe indicata poi la modalità con cui, pur ristretti agli arresti domiciliari con controllo eletl:ronico, i ricorrenti potrebbero commettere ulteriori reati della stessa specie di quello per cui si procede. Non sarebbero poi indicati gli elementi specifici in virtù dei quali i ricorrenti dovrebbero essere considerati propensi all'inosservanza degli obblighi connessi alla misura. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito; all'esito le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve essere accolto mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 Prendendo le mosse dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che esso è tardivo. Questa Corte (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, Rv. 280167) ha affermato che, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo Applicando tali principi al caso in esame, deve rilevarsi che dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che l'odierno ricorso, depositato al Tribunale di Napoli il 20 gennaio 2022, ,:e. pervenuto nella cancelleria del Tribunale del riesame di Genova il 3 febbraio 2022 e, dunque, oltre dieci giorni dalla notifica dell'avviso di deposito della decisione impugnata all'indagato e ai suoi difensori, avvenuta il 12 gennaio 2022. Il ricorso è stato, pertanto, tardivamente presentato. 1.2 A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. A questi, infatti, l'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata è stato notificato il 2 febbraio 2022. Deve precisarsi che, benché nella relata di notifica si indichi quale atto da notificare "impugnazione misura cautelare personale", dalla lettura dell'atto allegato alla relata e dai riferimenti, contenuti nella stessa relata, al numero (472/2021) e alla data del provvedimento (10.1.2022) emerge che è stata notificata l'ordinanza impugnata. Ne consegue che il ricorso, pervenuto al Tribunale del riesame di Genova il 3 febbraio 2022 è tempestivo. 1.3 Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso è fondato. 1.3.1 Non coglie nel segno il primo motivo, relativo alla dedotta aspecificità dell'appello. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, difetti, la Parte pubblica appellante aveva specificamente confutato le argomentazioni addotte a sostegno della graduazione della misura, effettuata dal Giudice per le indagini preliminari. Quest'ultimo, infatti, aveva valorizzato la confessione resa dagli indagati quale segno di resipiscenza e il Pubblico ministero, nell'impugnazione proposta, si è confrontato proprio con tale argomentazione, avendo dedotto che l'ammissione di responsabilità era stata seguita da un interrogatorio nel quale l'indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere, smentendo quindi il giudizio del Giudice per le indagini preliminari circa l'avvenuta revisione critica da parte dell'indagato del proprio precedente agire criminoso. 1.3.2 È meritevole di accoglimento il secondo motivo. Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che le censure, formulate nel secondo motivo del ricorso, sono fondate. Incontestate l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato in concorso nonché l'originaria sussistenza di esigenze cautelari giustificative dell'applicata misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui il Pubblico ministero aveva chiesto la sostituzione con l'atto d'appello, le argomentazioni, sviluppate dal Tribunale del riesame, si sono imperniate sul rilievo che, a seguito dell'ammissione della responsabilità effettuata dall'indagato e valorizzata dal Giudice per le indagini preliminari per l'adozione degli arresti domiciliari, l'indagato, sottoposto subito dopo ad interrogatorio del Pubblico ministero, aveva "continuato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, che aveva già esercitato in sede di interrogatorio di garanzia, non fornendo alcun elemento circa il quadro e i collegamenti nei quali si inseriva e che avevano reso possibile la realizzazione della complessa condotta per la quale si procede". Secondo il Tribunale del riesame, quindi, "l'intervenuta ammissione dell'addebito sfumava totalmente di significato circa l'entità delle esigenze cautelari". Così motivando, il Tribunale del riesame pare avere ancorato la valutazione delle esigenze cautelari alla considerazione del carattere parziale delle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA] e della non sicura presa di distanza dal gruppo criminale di appartenenza. Il menzionato Tribunale non ha però indicato quali fossero il quadro e i collegamenti, in cui il reato si inseriva, e ciò nemmeno con una motivazione per relationem ad altri provvedimenti pronunciati nei confronti dell'indagato, i quali, in ipotesi, si fossero espressi sul punto. Tale carenza rende astratta l'affermazione sull'esistenza di collegamenti nei quali il reato si inseriva e, quindi, connota di illogicità manifesta la valutazione sul carattere parziale della confessione. Ne discende che l'ordinanza, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame alla luce dei principi suindicati.2. Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. nei confronti di Bon