CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 48445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Amico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, inerenti al trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto generici e manifestamente infondati atteso che la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto sia in relazione alla mancata concessione delle generiche ( puntualmente argomentata facendo leva sui precedenti del ricorrente che hanno portato anche al riconoscimento delle recidiva e sulla mancata indicazione di momenti positivi da valorizzare al fine, inottemperanza replicata dalla difesa anche in questa sede) sia in punto di dosimetria sanzionatoria ( avendo la Corte argomentato sulle ragioni del discostamento, peraltro estremamente marginale dal limite edittale minimo senza che il ricorso nulla abbia obiettato in parte qua) i rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022