CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 10856/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINO Pato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 164-38598/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 5 ottobre 2021. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 1.2. Il ricorso, che peraltro impugna una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., deve pertanto essere dichiarato inammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato, che sotto l'aspetto oggettivo, giacché impugna un provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 1.3. La medesima sorte processuale avvince il motivo con il quale si sollecita la Corte a sollevare incidente di costituzionalità della norma (art. 613 cod. proc. pen.) che limita la facoltà di impugnazione al solo difensore iscritto all'albo dei cassazionisti. Sul punto questa Corte ha già avuto modo di osservare che rientra nella piena discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. L'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità, che non contempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito (Sez. 6, n. 42062, del 13/9/2017, Rv. 271334). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D:7,,1-0 !N CA" 71.'41 /-:-.- -, n,