CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 31568/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona della Sostituta ProcuratriceGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso;lette le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa diXXXXXXXXXXXXXXXX, con memoria del 25/06/2026, di replica alla requisitoriadel Procuratore Generale, ha chiesto l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato lasentenza del Tribunale di Patti del 17 aprile 2025 che aveva dichiaratoXXXXXXXXXXXXXXXXresponsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, tentataestorsione continuata, estorsione consumata continuata e lesioni personali, tuttiai danni della madre, deceduta nel corso del processo, tentata rapina, con laconseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l’imputato, a mezzodel suo difensore, fondando il ricorso sui seguenti motivi di impugnazione:2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, con riferimento agliartt. 192, 512 e 526 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine allavalutazione delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, decedutaprima di essere esaminata, e pertanto acquisite ex art. 512 cod. proc. pen.,eppure non sottoposte al rigoroso vaglio di credibilità richiesto anche inconseguenza dell’irripetibilità, e prive di riscontri esterni che ne conferminol’attendibilità, anche inconsiderazione della genericità e contraddittorietà delletestimonianze acquisite;2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 572 cod. pen., anche per ildifetto del requisito della convivenza con la persona offesa, e vizio di motivazionecon riferimento al requisito dell’abitualità delle condotte.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza di una pluralità di reati di estorsione, ed all’omesso riconoscimentodella circostanza attenuante della lieve entità introdotta, con riguardo al delittodi estorsione, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.2.4. Violazione di legge e travisamento della prova con riferimento alriconoscimento della penale responsabilità per il delitto di lesioni, a fronte di unmero “inciampo” della persona offesa.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dellecircostanze attenuanti generiche e all’omessa considerazione dello stato ditossicodipendenza e dei contatti con una comunità per disintossicarsi da partedel ricorrente.2.6. Mancanza di motivazione, se non meramente apparente, conriferimento alla violazione dell’obbligo di confutazione specifica dei singoli motividi appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametridell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.1. Deve ritenersi manifestamente infondato, in particolare, anche laddovenon attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata, il primo motivodi ricorso, volto a censurare la valutazione delle dichiarazioni predibattimentalidella persona offesa, deceduta prima di essere esaminata e, pertanto, acquisiteex art. 512 cod. proc. pen., ma ad avviso della difesa senza sottoporle alrigoroso vaglio di credibilità richiesto anche in conseguenza dell’irripetibilità, enell’assenza di riscontri esterni che ne confermino l’attendibilità.Premesso che, in presenza di una cd. doppia conforme, la sentenza di primogrado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte,si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, unasola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare dellacongruità della (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore ealtro, Rv. 26661701; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Baldini ed altri, Rv.203073; sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198613), deve rilevarsiche nel caso di specie le sentenze di merito hanno dato adeguatamente contodelle ragioni dell’attendibilità riconosciuta al racconto dell’anziana persona offesa– quale emergente concordemente dalle querele proposte e dai numerosi verbalidi s.i.t. – in ordine ai ripetuti atti di violenza fisica e morale posti in essere ai suoidanni dall’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con esplicite minacce, anchedi morte ed anche con riferimento al cane della persona offesa, con lancio dioggetti e perfino di un coltello, e con danneggiamento di arredi, così ponendo laquerelante in uno stato di costante ansia e paura tale da indurla a trasferirsitemporaneamente, ma inutilmente, in altra abitazione, ove comunque venivaraggiunta dal figlio che, in occasione di un ennesimo episodio di aggressione, eragiunto a scaraventarla per terra, al punto da cagionarle il dolore e le lesioni di cuial capo d) dell’imputazione.Si tratta di dichiarazioni predibattimentali che, acquisite ai sensi dell'art. 512cod. proc. pen. in conseguenza del decesso della persona offesa, ben possonocostituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera dellaCorte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c/ RegnoUnito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania e recepita dallagiurisprudenza di questa Corte di legittimità, la base determinantedell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio siacontrobilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza dielementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 2, n.15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 – 01; Sez. 2, n. 19864 del 17/4/2019,Mellone, Rv. 276531; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 - 03).Le sentenze di merito si sono conformate a tali principi in quanto, dopo averriconosciuto l’intrinseca coerenza dei racconti della XXXXXXXX, hanno ravvisatoanche solidi elementi di riscontro alle dichiarazioni di questa nelle sommarieinformazioni di XXXXXXXXXXXXX, badante della madre della XXXXXXXXX e nellatestimonianza di XXXXXXXXXXXXXXXX, zio del ricorrente, oltre che nelladocumentazione medica e fotografica relativa alle lesioni di cui al capo d).La Corte territoriale ha congruamente motivato il riconoscimentodell’idoneità di tali dichiarazioni a riscontrare quelle della persona offesa e, inparticolare, pur emergendo dal narrato dei predetti testimoni un contesto diaggressività del ricorrente nei confronti della madre risalente ad epoca ancheprecedente il periodo dell’imputazione, alla luce degli ulteriori riscontri anche dinatura documentale ha ritenuto essersi evidentemente protratto tale contestoanche negli anni 2017-2018, né assume rilievo la circostanza che lo zio delricorrente abbia riferito di non aver personalmente assistito ad episodi di violenzafisica ai danni della persona offesa, soprattutto ove si consideri che ciò cherafforza la credibilità della dichiarazione predibattimentale non è il contenutoomologo di altre dichiarazioni, bensì l’esistenza di altri elementi che comunquene confermino l’attendibilità.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quantola sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto della sussistenza deglielementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia.L’assunto del ricorrente secondo cui, con riferimento alle condottecontestate, si tratterebbe “in concreto di pochi episodi”, risulta smentito dallasentenza impugnata laddove questa ha evidenziato (pag. 5) come dalle reiteratequerele presentate negli anni 2017-2018, e dal convergere delle dichiarazionicosì rese dalla persona offesa, confortate anche dalla produzione documentale,nonché dai testimoni dinanzi ricordati, sia emersa la sussistenza di una condottadi stabile sopraffazione e vessazione della XXXXXXXXXXche “già dal mese dinovembre 2017…era costretta a convivere con il figlio in una situazione dicontinuo timore”. Proprio per la situazione di convivenza “particolarmenteavvilente, mortificante e dolorosa” per la stessa venutasi a creare (p. 4 e 5)anche in conseguenza di reiterate richieste di denaro, alle quali la predetta sivedeva costretta ad aderite per il timore “di reazioni violente”, anche a causa direiterate minacce di morte rivolte tanto a lei quanto al suo cane, la XXXXXXXXsiera sentita costretta ad abbandonare la propria abitazione diXXXXXXXXXXXXXXX per trasferirsi per lungo tempo aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX subendo in tale periodo anche reiterate minaccetelefoniche, a conferma della prosecuzione delle condotte intimidatorie dopol’allontanamento dalla casa familiare.Si tratta di una ricostruzione delle condotte del ricorrente che rendeadeguatamente conto del requisito dell’abitualità richiesto per integrare lafattispecie contestata, né il temporaneo allontanamento della persona offesadall’abitazione familiare incide sul requisito della convivenza, atteso che, secondola giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale occorre dare seguito, aifini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, la convivenza,quale radicata e stabile relazione affettiva interpersonale tra le parti, con lacondivisione della abitazione, va distinta dalla coabitazione, sicché non vienemeno per effetto di temporanee e circoscritte sospensioni di quest'ultima neimomenti di maggiore criticità, che non comportino la definitiva cessazione delvincolo relazionale. (Sez. 6, n. 17857 del 18/03/2025, L., Rv. 288057 - 01).3. E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, nella partevolta a contestare il riconoscimento di una pluralità di reati di estorsione ai dannidella persona offesa, atteso che l’elemento oggettivo dei reati è statoriconosciuto dalle sentenze di merito sulla base delle dichiarazioni dellaquerelante la cui attendibilità, come si è dinanzi ricordato, è stata riscontrata, tral’altro, dalle sommarie informazioni di XXXXXXXXXXXXXX che ha riferito dinumerosi episodi di aggressione verbale e fisica di entrambi i figli adottivi dellaXXXXXXXXai danni di questa, collegati a richieste di denaro (pag. 4). Laprospettazione volta all’unificazione dei diversi episodi in un unico reato diestorsione continuata, inoltre, è del tutto generica, in quanto non indica glielementi che sono alla base della censura formulata, pertanto priva dei requisitiprescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.La deduzione difensiva volta al riconoscimento della circostanza attenuantedella lieve entità introdotta, con riguardo al delitto di estorsione, con sentenzadella Corte costituzionale n. 120 del 2023 deve ritenersi, invece, tardiva,trattandosi di attenuante non richiesta né con l’atto di appello né in sede diconclusioni rese all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Come la giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema diimpugnazioni ha già avuto modo di rilevare, infatti, non è deducibile con ricorsoper cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegatoriconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, previstadalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, giàproponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motiviaggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni. (Sez. 2, n. 19543 del27/03/2024, G., Rv. 286536 - 01).4. Il quarto motivo di ricorso, volto a contestare il riconoscimento dellapenale responsabilità per il delitto di lesioni di cui al capo D), è inammissibileperché prospetta una mera "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione che esula dai poteri di questa Corte, peraltro senza confrontarsiadeguatamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che,senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico e senza trascurare alcunelemento, ha escluso il carattere accidentale delle lesioni di cui si tratta, sullabase delle dichiarazioni della persona offesa, di riconosciuta attendibilità, dallequali è emerso che il ricorrente, in occasione di un’ennesima aggressione aidanni della madre, dinanzi ad una crisi di pianto con urla di questa, nel timoreche qualcuno potesse intervenire, la trascinava all’indietro scaraventandola aterra, così provocandole un forte dolore al braccio destro e la lesione poirefertata come “ematoma lineare posteriore”.5. La sentenza impugnata ha giustificato il diniego delle invocate circostanzeda reiterate violenze fisiche e verbali nei confronti di soggetto particolarmentevulnerabile, come l’anziana madre, e l’assenza di documentate iniziative volte adintraprendere un serio percorso terapeutico o riabilitativo, tale da dimostraresegni di resipiscenza. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che,pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008,Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondocui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,Giovane, Rv. 248244).6. E’ inammissibile per la sua genericità anche l’ultimo motivo di ricorso, conil quale si è prospettata la mancanza di motivazione, con riferimento all’asseritaviolazione dell’obbligo di confutazione specifica dei singoli motivi di appello,senza in alcun modo indicare quale specifica censura difensiva sia stata disattesadalla Corte territoriale senza un adeguato esame. Si tratta, pertanto, di motivoprivo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. inquanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia elogicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censuraformulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato.7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.