CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 20978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il ricorso presentato nell'interesse di Massimo TOTTOLI ha censurato l'ordinanza impugnata per aver ritenuto inammissibile il gravame a cagione della sua genericità; - la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'appello sia inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; cfr. già - nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - con argomentazioni valevoli anche per la formulazione attuale della norma, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); - nel caso in esame, in effetti, l'atto di appello deve ritenersi generico poiché aveva inteso censurare la sentenza di primo grado richiamando soltanto la deposizione del teste di polizia giudiziaria Alessandro DOLCE relativa ai controlli svolti in ordine alla falsificazione del documento di identità de quo, senza effettivamente confrontarsi - come correttamente rilevato dalla Corte di merito - con l'impianto argomentativo posto dal Tribunale a sostegno dell'affermazione di responsabilità del TOTTOLI anche per detto reato, incentrato sul fatto che la carta d'identità posseduta ed esibita dall'imputato, contraffatta, recasse la sua foto e che ciò deponesse per il suo concorso nella contraffazione medesima; - dunque, è con evidenza corretta la decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore