CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30094/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza in data 12 maggio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Enna, in data 9 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna di questi per il reato di danneggiamento. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge, nonché un vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, per assenza degli elementi costitutivi del delitto di danneggiamento, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato, in ogni caso, che la doglianza dedotta risulta manifestamente infondata, in quanto la condotta ascritta al prevenuto, anche dopo la riformulazione dell'art. 635 cod. pen. per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. I), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, assume rilevanza penale, atteso che il fatto era stato commesso con minaccia alla persona offesa, come contestato nel capo d'imputazione e motivatamente ritenuto dal Tribunale di Enna (senza che, sul punto, fosse stato proposto uno specifico motivo di appello). Rilevato, inoltre, che la seconda censura dedotta, con la quale si lamenta la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., risulta priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che difatti ha logicamente giustificato l'esclusione dell'istituto, sulla base della natura delle res danneggiate e del non esiguo danno cagionato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen