CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/02/2020 della Corte di Appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna emessa il 29 maggio 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina aggravata, lesioni personali e porto in luogo pubblico di uno strumento atto ad offendere.fryk Secondo i giudici di merito, l'imputato era stato riconosciuto I:lana vittima, [OSCURATO:PERSONA], come uno dei cinque soggetti che in tempo di notte era entrato nel bar di proprietà di quest'ultima asportando denaro ed altre cose, usando violenza e minaccia contro la persona offesa che l'aveva scoperto, utilizzando anche un piccone e provocandole lesioni personali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte di appello avrebbe basato il giudizio di colpevolezza unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, senza valutare le contraddizioni insite nel suo racconto, con particolare riferimento al fatto che nella prime dichiarazioni rese in fase di indagini non aveva riferito di essere in grado di riconoscere qualcuno dei rapinatori e che uno di essi fosse di etnia rom, successivamente pervenendo alla individuazione fotografica del ricorrente che nel ricorso si assume essere incerta e contraddittoria ed inficiata dalle modalità del suo svolgimento. Inoltre, la vittima si sarebbe contraddetta sulla circostanza relativa al fatto che i rapinatori avessero parlato nella circostanza del delitto, giungendo ad accusare l'imputato sulla base di suggestioni legate al fatto che fosse di etnia rom. Altra contraddizione atterrebbe all'uso del piccone ritrovato sul luogo del delitto senza tuttavia alcuna impronta. La Corte avrebbe anche illegittimamente utilizzato il silenzio dell'imputato quale indizio di colpevolezza e non avrebbe valorizzato il mancato ritrovamento della refurtiva presso la sua abitazione. Non sarebbero state provate neanche le lesioni subite dalla vittima, non supportate da certificazione medica. La Corte, infine, non avrebbe tenuto conto della decisione favorevole al ricorrente emessa dal Tribunale in sede cautelare; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al calcolo degli aumenti di pena per le circostanze aggravanti, non avendo la Corte tenuto conto della norma di cui all'art. 63, comma quarto, cod.pen., ritenendo anche obbligatorio l'aumento di pena per la recidiva contestata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito evidenziati. 1.E' manifestamente infondato il primo motivo. 1.1.11 ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito con conforme giudizio. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare .della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). Fatta questa premessa, quanto al primo motivo, il ricorrente deduce presunti vizi di travisamento della prova dichiarativa costituita dall'esame della persona offesa senza, tuttavia, mettere in evidenza che le censure contenute in ricorso sono state ampiamente superate dalla sentenza impugnata, che le ha ritenute poco significative alla luce del fatto che la vittima non si era limitata ad individuare in fotografia l'odierno ricorrente come uno degli autori del reato, ma lo aveva riconosciuto in sede di incidente probatorio a seguito di formale ricognizione, così come sottolineato da entrambe le sentenze di merito. Il ricorso oblitera del tutto la portata probatoria della ricognizione formale, idonea a superare tutti i dubbi manifestati dal ricorrente sulla individuazione fotografica (che si era comunque conclusa senza che la vittima manifestasse alcuna perplessità) e le incertezze del racconto della vittima su particolari delle sue dichiarazioni che i giudici di merito hanno ritenuto di mero dettaglio. Inoltre, il ricorso sorvola anche sugli ulteriori indizi relativi al fatto che la persona offesa aveva indicato il ricorrente come di etnia rom (circostanza rivelatasi alle indagini come corrispondente al vero) ed abitante in località verso la quale un te.stimone oculare della rapina aveva riferito essersi allontanata _l'auto dei rapinatori subito dopo il fatto. Si tratta di elementi di prova che sorreggono la decisione di condanna indipendentemente dal silenzio serbato dall'imputato e dalla decisione emessa dal Tribunale in sede cautelare, quando ancora non si era cristallizzata la prova principe costituita dalla ricognizione formale di persona. Le considerazioni che precedono assorbono ogni altra considerazione difensiva in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di rapina. Quanto alla censure, pure contenute nel primo motivo, inerenti al reato di lesioni personali, esse non avevano formato oggetto dell'atto di appello e non possono essere valutate in questa sede sollecitando profili di merito sottratti al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. 1.2. E' fondato il secondo motivo. Sebbene l'eccepita violazione di legge inerente alla regola di cui all'art. 63, comma quarto, cod.pen., non aveva formato oggetto dei motivi di appello, la sanzione inflitta dal Tribunale, poi confermata dalla Corte di appello, è illegale quanto all'aumento per la recidiva. Infatti, la pena base è stata fissata in anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1032,00 di multa, tenuto conto dell'aggravante ad effetto speciale che il Tribunale non aveva escluso (art. 628, comma terzo, n. 3 quinquies cod. pen.). Su tale pena è stato determinato un aumento per la seconda circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata specifica pari ad anni tre di reclusione ed euro 968,00 di multa, che risulta eccedere il limite di un terzo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. e che il giudice di merito dovrà ricalcolare, rispettando tale limite, attraverso valutazioni estranee al presente giudizio. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con consequenziale definitività della affermazione della responsabilità del ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 29.10.2021.