CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46612/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
same di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Genova, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha sostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con quella della custodia cautelare in carcere. Nei confronti della ricorrente era stata inizialmente emessa la misura del divieto di dimora in Genova in relazione ad un episodio di spaccio di una dose di cocaina il 28 novembre 2020. Le successive indagini di polizia giudiziaria permettevano di accertare che l'indagata nel periodo ottobre-novembre 2020 aveva posto in essere decine di cessione di dosi di cocaina (capo C) e che deteneva all'interno della propria abitazione di Genova 767 grammi di cocaina destinata alla cessione a terzi (capo F). Le ulteriori incolpazioni mosse alla [OSCURATO:PERSONA] attengono ad altre due ipotesi di cessione di un grammo di cocaina accertate il 17 marzo e il 5 ottobre 2020 (capi A e B). In data 4 gennaio 2021, pertanto, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Genova emetteva ordinanza di custodia cautelare in relazione ai capi C) e F) dell'imputazione e degli arresti domiciliari per i capi A) e B). Con ordinanza in data 7 maggio 2021, il Giudice delle indagini preliminari, su istanza del difensore, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in Bologna presso la sorella della ricorrente in considerazione del fatto che la Ibnoadham aveva reso piena confessione in ordine alla commissione dei reati a lei ascritti e, quanto al pericolo di reiterazione, evidenziando che la distanza tra Bologna e Genova era effettivamente in grado di allontanare la donna dai fornitori abituali. Il G.i.p., inoltre, sottolineava che, in sede di applicazione della misura cautelare, aveva escluso la idoneità degli arresti domiciliari "soprattutto perché della casa di abitazione in Genova l'indagata aveva fatto la base operativa della sua attività di spaccio" e concludeva che la nuova collocazione indicata avrebbe potuto consentire di recidere i legami con i fornitori e i clienti della "piazza" genovese. Il Pubblico ministero proponeva appello, lamentando che l'imputata era plurirecidiva e nelle condizioni di essere dichiarata delinquente abituale; traeva dall'attività di spaccio mezzi utili non solo al proprio sostentamento quanto piuttosto al miglioramento della propria condizione economica in patria. Secondo il Pubblico ministero, inoltre, lo spostamento a Bologna in una nuova abitazione non pareva utile ad impedirle di riprendere l'attività con nuova clientela e nuovi spazi commerciali. Il Tribunale del riesame ha motivato il pericolo di reiterazione del reato accogliendo in toto la motivazione di cui all'appello del Pubblico ministero sopra richiamato.2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova, ricorre per cassazione l'indagata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen., non avendo il Tribunale del riesame indicato le specifiche ragioni per cui non riteneva idonea la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha enunciato ragioni di presunta pericolosità senza considerare i requisiti della abitualità e della concretezza. 2.2.Vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame non ha speso una sola riga di valutazione critica sula decisione del G.i.p. e, in particolare, sulle ragioni di ordine concreto ed attuale per le quali la misura sarebbe inidonea. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio. 2.0ccorre premettere che, in sede di appello del Pubblico ministero, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, sebbene non richieda una motivazione rafforzata, impone, comunque, una verifica degli argomenti a sostegno della decisione impugnata ed ogni divergente valutazione adottata dal Tribunale deve, comunque, essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593; Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335). 2.1. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame, statuendo sul ripristino della massima misura custodiale, ha completamente omesso di indicare le specifiche ragioni per cui riteneva inidonea la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1 cod. proc. pen. Il G.i.p., nella ordinanza depositata il 7 maggio 2021, aveva sostituito la misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con sottoposizione gli strumenti di controllo elettronico, spiegando in modo esaustivo ed analitico le ragioni per le quali tale misura meno afflittiva veniva ritenuta congrua a soddisfare le esigenze cautelari, attuali e concrete, sottese al caso di specie e segnalando l'effetto dissuasivo che detta misura avrebbe comportato in quanto applicata in un'abitazione situata a distanza di moltissimi chilometri rispetto al luogo dove erano stati commessi i fatti delittuosi. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, invece, fornito una motivazione tautologica evidenziando una pericolosità desumibile dai precedenti penali e dalla caparbietà nel delinquere, senza sottolineare per quali ragioni dovesse ritenersi inidonea la misura adottata dal G.i.p. L'ordinanza impugnata, quindi, non solo non ha indicato le ragioni di cui all'art. 275 comma 3-bis cod. proc. pen., ma non si è neppure confrontata con il provvedimento impugnato nella parte in cui è stata puntualmente motivata la idoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a fare fronte alle esigenze cautelari. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Genova, perché colmi le lacune motivazionali sopra indicate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 30 settembre 2021.