CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08502/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Catanzaro nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - i reati di cui alla richiesta di unificazione (violazione in materia di armi di cui alla prima sentenza e tentato omicidio e violazione in materia di armi di cui alla seconda sentenza) sebbene inseriti nello stesso contesto spaziale (risultando gli stessi commessi nella medesima area territoriale) non appaiono tutti omogenei tra loro, coinvolgendo, eccettuate le violazioni in materia di armi, beni giuridici eterogenei; - inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, sono stati commessi a distanza temporale tutt'altro che trascurabile, essendo, difatti, l'accertamento della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] della pistola Beretta con matricola abrasa antecedente di oltre un anno rispetto alla condotta di tentato omicidio e di detenzione e porto in luogo pubblico del fucile da caccia; - all'evidenza il consistente iato temporale collide con l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali; - detta distanza temporale non è elisa, come da tesi difensiva, dal periodo di detenzione intermedio sofferto da [OSCURATO:PERSONA], che, comunque, pur non essendo idoneo ad escludere l'identità del disegno criminoso, comporta, pur sempre, una controspinta psicologica a delinquere derivante dall'arresto o dalla condanna, che è un indizio dell'inesistenza di una volizione unitaria; - in presenza di una rilevante distanza temporale anche il riferimento all'omogeneità delle violazioni in materia di armi deve ritenersi recessivo, con la conseguenza che neppure in relazione ad esse può riconoscersi l'invocata unicità del disegno criminoso, vieppiù in considerazione dei diversi tipi di armi oggetto dei reati. Osservato, pertanto, che il ricorso, che, a fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, insiste sulla minore distanza temporale tra i fatti proprio avuto riguardo alla detenzione intermedia, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 fe