CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 settembre 2026
Cassazione n. 25141/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SOCIALE, in persona dellegale rappresentante p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentato e difeso dagliavv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 62/A/2025 della Sezione Giurisdizionale d’Appellodella Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio del 24 febbraio 2026;RGN 20405/2025Numero registro generale 20405/2025Numero sezionale2 6 6/2026Numero di raccolta generale 25141/2026Data pubblicazione 08/09/2026lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.1.- [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], propose ricorso dinanzialla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana perl’ottemperanza della sentenza n 263/2019, emessa dal medesimo ufficio.1.2.- Il de cuius [OSCURATO:PERSONA] aveva subito un licenziamento,intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto illegittimo dalla Corte di appello diCatania con sentenza n. 711/2012. Il giudice ordinario riconobbe, oltre chel’illegittimità del licenziamento, il danno nella misura pari all’indennitàcommisurata alla retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito dalgiorno del licenziamento (1.01.2002) a quello del suo collocamento a riposoper raggiunti limiti di età (16.12.2006).Il de cuius, nelle more pensionato, adì dunque la Corte dei conti per larideterminazione della pensione. La sentenza n. 263/2019, emessa dalgiudice contabile in composizione monocratica, riconobbe in favore diGiuseppe Belluardo il diritto alla rideterminazione della pensione,considerando come servizio utile anche il periodo di licenziamento illegittimo.Conseguentemente condannò l’I.N.P.S. al pagamento degli importi dovutiper effetto della sentenza, maggiorati di interessi e rivalutazione.2.- Nel 2022 il pensionato è deceduto e l’odierna ricorrente ha avviato ilgiudizio di ottemperanza per mancato adempimento dell’istitutopensionistico alle statuizioni della sentenza n. 263/2019.2.1.- Con sentenza n. 22/2025 la Sezione giurisdizionale della Corte deiconti, a fronte delle difese dell’istituto previdenziale, che, invocando a suavolta un credito in ragione degli importi di pensione già corrisposti duranteil periodo di licenziamento illegittimo, ne chiedeva la compensazione conquello del pensionato, ha ritenuto inapplicabile l’istituto della compensazionenel giudizio di ottemperanza. Ha quindi condannato l’istituto di previdenzaall’integrale esecuzione della sentenza n. 263/2019.3.- Impugnata la sentenza dall’Inps dinanzi alla Sezione giurisdizionaled’appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana, questa, con sentenzan. 62/A/2025, ha accolto le ragioni dell’appellante, annullando la decisionedi primo grado.RGN 20405/2025Numero registro generale 20405/2025Numero sezionale3 6 6/2026Numero di raccolta generale 25141/2026Data pubblicazione 08/09/20263.1.- Il giudice contabile d’appello, qualificando la compensazione comesentenza della Corte d’appello di Catania), ha ritenuto che anche quelloprevidenziale fosse certo liquido ed esigibile. Ha dunque riconosciuto laricorribilità alla compensazione anche in sede di ottemperanza.4.- Avverso la pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso affidato ad unsolo motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito l’Inps concontroricorso, ulteriormente illustrato da memoria.All’esito dell’adunanza camerale del 24 febbraio 2026 la causa è statariservata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. artt. 13 e 62 R.D. 1214/1934, dell’art. 103 comma 2Costituzione e dell’art. 1 C.G.C. in relazione agli artt. 360 comma 1 n. 1) e362 C.P.C., per essersi la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] d’Appellopronunciata su questioni riservate alla giurisdizione del giudice ordinario edaver qualificato come certo, liquido ed esigibile il credito vantato dall’Inps atitolo di indebito previdenziale».1.2.- La difesa della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, senza che sia stato postoin discussione l’ammontare del credito pensionistico del dipendentedeceduto, la sentenza avrebbe positivamente vagliato la fondatezzadell’eccezione di compensazione, formulata dall’Inps in seno al giudizio diottemperanza, relativo ad un credito per i ratei pensionistici corrispostidall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.12.2006 al dipendente licenziato illegittimamente emesso in quiescenza, di cui peraltro sarebbe stata eccepita la prescrizionedecennale e la irripetibilità. Inoltre, la difesa ha avvertito come non visarebbe alcun nesso funzionale tra la ripetizione dell’indebito e il rapportopensionistico, tanto più che le questioni relative alla restituzione di ratei dipensione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e dunqueanche sotto tale profilo concretizzerebbero questioni separate dalladeterminazione dell’ammontare del trattamento pensionistico.La ricorrente, dunque si duole che il giudice contabile, che hagiurisdizione sulle controversie attinenti all’esistenza del diritto e dell’entitàdelle pensioni, avrebbe invece vagliato questioni nella giurisdizione delRGN 20405/2025Numero registro generale 20405/2025Numero sezionale4 6 6/2026Numero di raccolta generale 25141/2026Data pubblicazione 08/09/2026giudice ordinario, applicando una compensazione esulante dal giudizio diottemperanza.2.- Il motivo è inammissibile.2.1.- Deve premettersi che dal tenore del ricorso emerge che nel casodi specie non si controverte propriamente dell’esistenza o meno del creditodell’istituto previdenziale, ma del vaglio, operato dal giudice contabile insede di giudizio di ottemperanza, sulla compensabilità di un credito, ritenutocerto, liquido ed esigibile perché reputato incontestato, con il creditopensionistico riconosciuto da una sentenza del giudice contabile (la n.263/2019), ed attivato dalla ricorrente per il suo pagamento inottemperanza della sentenza medesima.2.2.- La censura rivolta nei confronti della decisione assunta, nell’alveodi un giudizio di ottemperanza correttamente incardinato dinanzi alla Cortedei conti, è dunque quella del superamento dei limiti esterni dellagiurisdizione contabile, come infatti precisato dalla difesa ricorrente nellamemoria illustrativa.Il giudice contabile ha preso in esame, ai fini della compensazione, uncredito a sua volta invocato dall’Inps come conseguenza del medesimo titoloper il quale si procedeva in ottemperanza. Ha ritenuto che quel creditopotesse essere considerato nel giudizio di ottemperanza, in ciò condividendola prospettazione difensiva dell’ente previdenziale, secondo la quale,derivando dal medesimo titolo, tanto era sufficiente a qualificare lacompensazione come impropria (Cass., 9 ottobre 2024, n. 26365; 19febbraio 2019, n. 4825). Ha ritenuto, infine, che per tale natura, e perchésostanzialmente non contestato dalla ricorrente, la compensazione potesseessere fatta valere anche in sede di ottemperanza.3.- A fronte del ragionamento sviluppato dal giudice contabile, laricorrente sostiene che quel credito non poteva essere compensato conquello fatto valere dal giudice dell’ottemperanza, per costituire uncontrocredito non solo contestato, ma oggetto della giurisdizione del giudiceordinario.3.1.- Sennonché, come ormai questa Corte afferma con consolidatoorientamento, nel processo amministrativo, ove il difetto di giurisdizione nonsia stato eccepito in primo grado, né sia stato oggetto di specifico motivo diappello, deve ritenersi maturato, sul punto, il giudicato implicito sullaRGN 20405/2025Numero registro generale 20405/2025Numero sezionale5 6 6/2026Numero di raccolta generale 25141/2026Data pubblicazione 08/09/2026giurisdizione, stante la preclusione di cui all'art. 9 c.p.a., che regola ladeduzione delle questioni di giurisdizione nell'ambito delle specifiche normeprocessuali che strutturano il rito del relativo plesso giurisdizionale (Sez. U,20 novembre 2020, n. 26497; 2 maggio 2018, n. 10438).In tema si è anche avvertito come l'interpretazione dell'art. 37 c.p.c.,norma corrispondente al citato art. 9 c.p.a.-, secondo cui il difetto digiurisdizione "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado delprocesso", deve tenere conto dei principi di economia processuale e diragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura dellanorma"), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizionea quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa comeespressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso allacollettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto dellaparte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta adelinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegueche: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopola scadenza del termine previsto dall'art. 37 c.p.c. (non oltre la primaudienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel meritoin primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essereimpugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sonoimpugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si siaformato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusioneanche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio ildifetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicatoesplicito o implicito.In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tuttele volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle soledecisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione dellagiurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quellorelativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione dellasentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altravalutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbiaindotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando laprogressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioniRGN 20405/2025Numero registro generale 20405/2025Numero sezionale6 6 6/2026Numero di raccolta generale 25141/2026Data pubblicazione 08/09/2026di rito rispetto a quelle di merito (cfr. Sez. U, 9 ottobre 2008, n. 24883; 19marzo 2020, n. 7454).4.- I principi appena enunciati trovano applicazione anche nei giudizicelebrati dinanzi al giudice contabile, non giustificandosi una ricostruzionediversa dei limiti di ammissibilità delle questioni di giurisdizione, tanto piùche la disciplina del c.g.c. è sul punto inequivoca. L’art. 15, sul difetto digiurisdizione, infatti così recita: «1. Il difetto di giurisdizione è rilevato inprimo grado anche d'ufficio. 2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto digiurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo dellapronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sullagiurisdizione».4.1.- Ebbene, nel caso di specie -con riguardo al credito preteso incompensazione dall’ente previdenziale- non solo non risulta che la ricorrenteabbia fatto questione di giurisdizione dinanzi al giudice contabile nel primogrado del giudizio di ottemperanza, ma non si evince neppure che laquestione sia stata rilevata in grado d’appello.Di contro, la contestazione secondo cui, in sede di giudizio diottemperanza dinanzi alla Corte dei conti non potesse essere questa adecidere sulla compensazione del credito fatto valere dall’Inps, per esserequestione da sottoporre alla cognizione del giudice ordinario, è statasollevata per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione.4.2.- È allora palese che, dopo che sulla compensazione si era giàpronunciato non solo il giudice di primo grado, ma anche quello d’appellocontabile, senza alcuna pregressa contestazione della giurisdizione, sullaquestione si era ormai formato il giudicato interno.In definitiva il motivo è inammissibile e ricorso va pertanto dichiaratoinammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nellamisura specificata in motivazione. P.Q.MLa Corte a Sezioni Unite dichiara il ricorso inammissibile. Condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’IstitutoNazionale della [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano nella misura di €3.500,00 per competenze e di € 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] 20405/2025Numero registro generale 20405/2025Numero sezionale7 6 6/2026Numero di raccolta generale 25141/2026Data pubblicazione 08/09/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026Il PresidentePasquale D’ASCOLARGN 20405/2025