CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25195/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 11008/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 37, è elettivamente domiciliata , come da procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5638/06/2015, depositatail 28.10 .201 5 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La C TR del Lazio accoglieva l’appello proposto dall ’Agenzia delle entrate contro la sentenza della C TP di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento , per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2003, con il qual e era stato accertato un maggior reddito d’impresa , in relazione alla cessione dell’azienda; - dalla sentenza impugnata si evince , per quanto ancora qui rileva, che: - il Viti aveva spedito la documentazione contabile e fiscale all’Agenzia delle entrate solo in data 24.12.2008 (pervenuta all’Ufficio il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), sebbene la stessa gli fosse stata richiesta sin dal maggio 2008; -la CTP aveva erroneamente dichiarato nullo l’avviso di accertamento impugnato, ritenendo che l’Ufficio non avesse esaminato detta documentazione, senza rilevare che questa era stata spedita a ridosso della scadenza del termine di decadenza dell’attività di accertamento (31.12.2008) e che sussiste vano obiettive ragioni di urgenza che giustificavano l’emissione anticipata dell’avviso; - la documentazione tardivamente prodotta dal contribuente non era comunque idonea a giustificare i costi asseritamente sostenuti, in quanto la fattura passiva emessa in data 20.01.2003 dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] era risultata falsa, essendo tale impresa fallita già in data 17.07.2002; - [OSCURATO:PERSONA] o impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motiv i , illustrati con memorie ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo di ricorso, il Viti deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 , cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non avendo la CTR considerato che solo in data 12.12.2008 il contribuente aveva ricevuto l’invito ex art. 32, comma 1, n. 3 ), del d.P.R. n. 600 del 1973 a produrre la documentazione relativa alla cessione di azienda, fra cui le fatture passive; - con il secondo motivo, deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 32, commi 1, n. 3), e 2, 39, comma 2, lett. d-bis) del d.P.R. n. 600 del 1973, 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 e 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, nonché la “violazione del principio in base al quale alla P.A. non è consentito opporre all’amministrato la situazione – cd. factum principis –che essa stessa ha determinato ”, per avere la CTR ritenuto erroneamente che il reddito del contribuente potesse essere determinato facendo ricorso alle presunzioni di cui all’art. 39, comma 2, lett. d-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973, sebbene non fosse ancora scaduto il termine di quindici giorni di cui all’art. 32, commi 1, n. 3) e 2 del d.P.R. cit. e l’Agenzia non potesse av valersi della scadenza ormai prossima del termine di decadenza per l’emissione dell’atto impositivo, avendo essa stessa determinato la situazione di urgenza riconosciuta dal giudice di appello, notificando solo in data 12.12.2008 l’invito a produrre la documentazione richiesta; -con il terzo motivo, denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR rilevato la novità dell’eccezione di inidoneità della documentazione prodotta dal contribuente a giustificare i costi , essendo stata la stessa sollevatadall’Agenzia solo in appello; -il terzo motivo, che per il suo carattere assorbente va esaminato per primo, è infondato; - costituisce principio consolidato di quest a Corte quello secondo il quale “Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili”(Cass. n. 11223 del 31/05/2016); - di conseguenza, la contestazione in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta dall’altra parte in primo grado non costituisce eccezione in senso stretto rientrante nel suddetto divieto, in quanto si tratta di una mera difesa, che non amplia l'oggetto del giudizio(Cass. n. 12614 del 22/05/2018); - la contestazione sull’idoneità della documentazione tardivamente prodotta dal contribuente a giustificare i costi non costituisce un’eccezione in senso stretto, in quanto incide direttamente s ulla prova del costo dedotto dal contribuente, la cui inesistenza era stata posta alla base della ripresa a tassazione; - gli ulteriori motivi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse; - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Cor te, infatti, quando la sentenza di merito impugnata si fonda – come nel caso in esame - su più “ rationes decidendi ” autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente censuri tutte le “rationes”; l’omessa impugnazione di una di essere rende, dunque, inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 27.07.2017, n. 18641; Cass.14.02.2012, n. 2108; Cass. 3.11.2011, n. 22753);-la CTR non si è limitata ad accogliere i motivi di appello, riguardanti la regolarità della procedura amministrativa a seguito della quale è stato emesso l’avviso impugnato, ma ha anche valutato nel merito la documentazione giustificativa tardivamente prodotta dal contribuente, ritenendola inadeguata a dimostrare l’effettività dei costi ripresi a tassazione; - il ricorrente non ha contestato questa ulteriore ratio decidendi , limitandosi a rilevare l’inammissibilità della relativa questione perché tardivamente proposta, per cui gli altri motivi sono inammissibili. - in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma