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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 30677/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 00XKOCI) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 00EGSGO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avyKo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; exizAbo Rilevato che •eleel:lellreN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia, contestano il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 17 ottobre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Genova, con cui è stata applicata la pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 12.000 di multa ciascuno, in ordine ai reati di cui agli art. 81 e 110 cod. pen. e art. 73, commi 1, 1 bis e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Genova il 23 maggio 2024.

Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 00XKOCI) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 00EGSGO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avyKo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; exizAbo Rilevato che •eleel:lellreN [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia, contestano il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 17 ottobre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Genova, con cui è stata applicata la pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 12.000 di multa ciascuno, in ordine ai reati di cui agli art. 81 e 110 cod. pen. e art. 73, commi 1, 1 bis e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Genova il 23 maggio 2024. Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 30677/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris