CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 37412/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 7 marzo 2024 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni; letta la memoria difensiva datata 22/7/2024 di replica .alle conclusioni della Procura generale a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 20046/2024 in data 7 marzo 2024 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, per la parte che in questa sede interessa, ha rigettato il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 13 ottobre 2022 della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. Nel ricorso originario la difesa del Ricci aveva dedotto la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, in quanto eseguito presso il difensore domiciliatario anziché presso il luogo di detenzione dell'imputato, nonché vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, rispetto alla quale la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le deduzioni difensive e la sussistenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico: errore di fatto per mancata applicazione nella sentenza della Corte di cassazione dei principi di cui agli artt.157 e 161 cod. pen. con riguardo alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati in contestazione all'imputato. Rileva parte ricorrente che, come emerge dalla sentenza del Tribunale di Massa, al Ricci era stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale (non reiterata) e che, poiché il fatto-reato risulta commesso il 19 marzo 2014, lo stesso, tenuto conto della recidiva ex art. 99, commi 2 e 3 cod. pen., il relativo termine di prescrizione sarebbe venuto a maturazione il 19 marzo 2023. Detto reato, prosegue parte ricorrente, non era certamente prescritto all'atto della pronuncia della sentenza della Corte di appello (13 ottobre 2022) ma lo era al momento della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione (7 marzo 2024) con la quale era stato rigettato il ricorso. 3. Con memoria datata 22 luglio 2024 la difesa del ricorrente ha contestato le affermazioni contenute nella requisitoria scritta del Procuratore generale ribadendo che nel ricorso non sono state affrontare questioni di merito e ricordando come la contestazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. risulta essere stata contestata solo al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e non anche all'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.Il reato contestato all'imputato risulta, come detto, consumato in data 19 marzo 2014. La pena edittale per tale reato prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni. All'imputato è stata contestata - e ritenuta - la recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 2, lettere 1) e 2), cod. pen. con la conseguenza che la pena massima per tale reato ex art. 99, comma 3, cod. pen. è di anni 4 e mesi 6 di reclusione. Il termine orinarlo di prescrizione di 6 anni di cui all'art. 157 cod. pen. per effetto delle interruzioni e del disposto dell'art. 161, comma 2, cod. pen. è aumentato della metà e, quindi, è di 9 anni. A detto arco temporale deve aggiungersi il periodo di sospensione della prescrizione ex art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen. da computarsi nella misura di giorni 60 essendo l'udienza del 20 giugno 2017 stata rinviata al 4 novembre 2017 a seguito di istanza del difensore che ha segnalato la contemporaneità di altro impegno professionale. Alla luce di quanto sopra evidenziato il termine di prescrizione del reato in contestazione all'odierno ricorrente è venuto a maturare il giorno 18 maggio 2023 e quindi detto reato era già estinto per prescrizione all'atto della pronuncia dell sentenza di questa Corte di legittimità in data 7 marzo 2024. 2. Quanto appena evidenziato impone la revoca della sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione sopra menzionata nonché l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Genova in data 13 ottobre 2022 pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Revoca la sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione n. 20046/2024 emessa in data 7.3.2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Genova in data 13.10.2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato ascrittogli estinto per inter