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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 30475/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16039-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legispresso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 01874240342, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 511/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 16039 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Parma che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Parma, volto ad ottenere l’annullamento della sanzione disciplinaredella censura irrogata dall’Azienda il 17 novembre 2016;

2. la Corte territoriale ha premesso, in punto di fatto, che all’appellante era stato contestato di non aver adempiuto l’ordine, rivoltogli da superiore gerarchico,di effettuare il trasporto urgente di un pezzo anatomico amputato ad un paziente, consegnandolo al servizio competente;

3. ha precisato che il Mancini non aveva contestato l’episodio in sé ed aveva addotto a sua giustificazione che doveva provvedere, sempre con urgenza, all’allestimento di una sala operatoria e che nel momento in cui l’ordine era stato impartito erano presenti in reparto altre due operatrici socio sanitarie libere da ogni incombenza, sicché il trasporto, che comunque era stato eseguito, poteva essere ordinato al personale disponibile;

4. il giudice d’appello, riassunti i motivi di impugnazione, ha rilevato che l’appellante aveva fatto leva su una prassi aziendale in forza della quale, quanto al trasporto ed alla consegna dei reperti necessari ai fini degli esami istologici,l’infermiere «si rivolge agli OSS in via alternativa a seconda della loro disponibilità di servizio al momento, in sostanza non si impartisce un ordine si richiede la disponibilità con facoltà di delegare, seppure con motivazione, come è sempre accaduto»;

5. ha escluso che detta prassi, anche se in ipotesi esistente, potesse valere a giustificare il rifiuto opposto dal Mancini perché, per sua stessa ammissione, non era stato l’appellante a richiedere la collaborazione dei colleghi, ossia non era stata esercitata la facoltà di delega bensì, a seguito dell’illegittimo diniego, il servizio era stato organizzato diversamente dall’infermiera;

6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Parma;

7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 16039 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -3-

1. il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., «nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c. per essere il giudicante incorso nel vizio di omessa pronuncia»;

1.1. il ricorrente sostiene che il giudice d’appello, reiterando l’errore già commesso dal Tribunale,avrebbe omesso di pronunciare sull’esistenza di una prassi,che generava confusione nella gestione organizzativa e che aveva indotto il comportamento, ritenuto di rilevanza disciplinare, erroneamente valutato dai giudici del merito solo con riferimento alle previsioni del C.C.N.L. di comparto e dei regolamenti aziendali;

2. il ricorso è inammissibile; il vizio diomessa pronuncia, configurabile solo qualora risulti completamenteomesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. fra le tante Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021);

2.1. il giudice del merito, infatti, non è tenuto ad esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. è necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, con la conseguenza che si devono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito;

2.2. non ricorre l’omessa pronuncia bensì, in ipotesi, il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod proc. civ. allorquando il giudice, nel pronunciare sulla domanda o sull’eccezione, ometta di esaminare un fatto storico decisivo ai fini di causa, in quanto il suo apprezzamento avrebbe comportato una diversa soluzione della controversia, perché in tal caso l’attività valutativa omessa si riferisce non alla domanda o all’eccezione, accolta o rigettata, bensì a circostanze di fatto incidenti sulla decisione e, quindi, sull’esito della lite;

2.3. è evidente che nessuna omessa pronuncia può essere ravvisata nella fattispecie,perché la domanda formulata, sulla quale la Corte ha statuito, era quella volta ad ottenere l’annullamento della sanzione in ragione della sua illegittimità e l’allegazione della prassi aziendale costituivasolo l’elemento di Ric. 2021 n. 16039 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -4- fatto che, a detta del ricorrente, avrebbe giustificato l’omessa ottemperanza all’ordine impartitogli;

2.4. non si può fare leva sul tenore letterale dell’atto introduttivo per sostenere che era stata chiesta una pronuncia di accertamento della prassi, sulla quale il giudice del merito non avrebbe provveduto, perché così interpretata la domanda sarebbe stata inammissibile in quanto «incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare» ( Cass. n. 21903/2018);

3. escluso, quindi, che nella specie possa essere ravvisato il vizio denunciato di omessa pronuncia,è parimenti da escludere che il motivo possa essere riqualificato e ricondotto ad una valida denuncia del vizio di cui all’art. 360 n.5 cod. proc. civ., perché la Corte territoriale, con accertamento di merito non censurabile in questa sede, ha preso inconsiderazione la prassi aziendale, ossia ha esaminato il fatto, e l’ha ritenuto irrilevante ai fini di causa perché, nei termini prospettati dallo stesso appellante (ossia facoltà di delega ad altri dell’incombente assegnato), non avrebbe comunque giustificato il mero rifiuto sanzionato in via disciplinare;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2 002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2021 n. 16039 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -5- versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16039-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legispresso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 01874240342, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 511/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16039 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Parma che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Parma, volto ad ottenere l’annullamento della sanzione disciplinaredella censura irrogata dall’Azienda il 17 novembre 2016; 2. la Corte territoriale ha premesso, in punto di fatto, che all’appellante era stato contestato di non aver adempiuto l’ordine, rivoltogli da superiore gerarchico,di effettuare il trasporto urgente di un pezzo anatomico amputato ad un paziente, consegnandolo al servizio competente; 3. ha precisato che il Mancini non aveva contestato l’episodio in sé ed aveva addotto a sua giustificazione che doveva provvedere, sempre con urgenza, all’allestimento di una sala operatoria e che nel momento in cui l’ordine era stato impartito erano presenti in reparto altre due operatrici socio sanitarie libere da ogni incombenza, sicché il trasporto, che comunque era stato eseguito, poteva essere ordinato al personale disponibile; 4. il giudice d’appello, riassunti i motivi di impugnazione, ha rilevato che l’appellante aveva fatto leva su una prassi aziendale in forza della quale, quanto al trasporto ed alla consegna dei reperti necessari ai fini degli esami istologici,l’infermiere «si rivolge agli OSS in via alternativa a seconda della loro disponibilità di servizio al momento, in sostanza non si impartisce un ordine si richiede la disponibilità con facoltà di delegare, seppure con motivazione, come è sempre accaduto»; 5. ha escluso che detta prassi, anche se in ipotesi esistente, potesse valere a giustificare il rifiuto opposto dal Mancini perché, per sua stessa ammissione, non era stato l’appellante a richiedere la collaborazione dei colleghi, ossia non era stata esercitata la facoltà di delega bensì, a seguito dell’illegittimo diniego, il servizio era stato organizzato diversamente dall’infermiera; 6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Parma; 7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 16039 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 1. il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., «nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c. per essere il giudicante incorso nel vizio di omessa pronuncia»; 1.1. il ricorrente sostiene che il giudice d’appello, reiterando l’errore già commesso dal Tribunale,avrebbe omesso di pronunciare sull’esistenza di una prassi,che generava confusione nella gestione organizzativa e che aveva indotto il comportamento, ritenuto di rilevanza disciplinare, erroneamente valutato dai giudici del merito solo con riferimento alle previsioni del C.C.N.L. di comparto e dei regolamenti aziendali; 2. il ricorso è inammissibile; il vizio diomessa pronuncia, configurabile solo qualora risulti completamenteomesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. fra le tante Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021); 2.1. il giudice del merito, infatti, non è tenuto ad esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. è necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, con la conseguenza che si devono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito; 2.2. non ricorre l’omessa pronuncia bensì, in ipotesi, il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod proc. civ. allorquando il giudice, nel pronunciare sulla domanda o sull’eccezione, ometta di esaminare un fatto storico decisivo ai fini di causa, in quanto il suo apprezzamento avrebbe comportato una diversa soluzione della controversia, perché in tal caso l’attività valutativa omessa si riferisce non alla domanda o all’eccezione, accolta o rigettata, bensì a circostanze di fatto incidenti sulla decisione e, quindi, sull’esito della lite; 2.3. è evidente che nessuna omessa pronuncia può essere ravvisata nella fattispecie,perché la domanda formulata, sulla quale la Corte ha statuito, era quella volta ad ottenere l’annullamento della sanzione in ragione della sua illegittimità e l’allegazione della prassi aziendale costituivasolo l’elemento di Ric. 2021 n. 16039 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- fatto che, a detta del ricorrente, avrebbe giustificato l’omessa ottemperanza all’ordine impartitogli; 2.4. non si può fare leva sul tenore letterale dell’atto introduttivo per sostenere che era stata chiesta una pronuncia di accertamento della prassi, sulla quale il giudice del merito non avrebbe provveduto, perché così interpretata la domanda sarebbe stata inammissibile in quanto «incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare» ( Cass. n. 21903/2018); 3. escluso, quindi, che nella specie possa essere ravvisato il vizio denunciato di omessa pronuncia,è parimenti da escludere che il motivo possa essere riqualificato e ricondotto ad una valida denuncia del vizio di cui all’art. 360 n.5 cod. proc. civ., perché la Corte territoriale, con accertamento di merito non censurabile in questa sede, ha preso inconsiderazione la prassi aziendale, ossia ha esaminato il fatto, e l’ha ritenuto irrilevante ai fini di causa perché, nei termini prospettati dallo stesso appellante (ossia facoltà di delega ad altri dell’incombente assegnato), non avrebbe comunque giustificato il mero rifiuto sanzionato in via disciplinare; 4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2 002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2021 n. 16039 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contr
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