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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 34385/2022

Testo disponibile della fonte

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U ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTELOCUTORIA A sul ricorso iscritto al n. 24758/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (FI) -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 1014/2017 depositata il 18/04/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto l’i.c.i. per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, relativamente all’immobile sito in Fucecchio, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, ereditato dalla madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data 16 aprile 2010. [OSCURATO:PERSONA] provinciale accoglieva il ricorso.

Proposto appello, la Commissione tributaria regionale respingeva il ricorso, condannando l’amministrazione comunale al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi.

Fissata all'udienza pubblica del 15 novembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso, e del difensore del ricorrente, che non ha fatto richiesta di discussione orale.

Il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.

CONSIDERATO 2.Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa pronuncia sui motivi dell'appello incidentale in violazione dell'art. 360, n° 4, c.p.c., avendo la Commissione vagliato esclusivamente l'aspetto relativo alle sanzioni e ritenuto erroneamente assorbite le altre argomentazioni sull’assenza di un obbligo di dichiarazione per l’anno 2007.

La decisione di tale motivo impone l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito, al fine di verificare la effettiva proposizione di tali motivi sin dal ricorso introduttivo ed il loro esatto contenuto.

Va, difatti, ricordato che la Corte di cassazione, qualora venga dedotto un "error in procedendo", è giudice anche del "fatto processuale" e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purchè la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Sez.

L, n. 20924 del 5/08/2019, Rv. 654799 -01).

P.Q.M.

La Corte: rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo del giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTELOCUTORIA A sul ricorso iscritto al n. 24758/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (FI) -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1014/2017 depositata il 18/04/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto l’i.c.i. per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, relativamente all’immobile sito in Fucecchio, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, ereditato dalla madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data 16 aprile 2010. [OSCURATO:PERSONA] provinciale accoglieva il ricorso. Proposto appello, la Commissione tributaria regionale respingeva il ricorso, condannando l’amministrazione comunale al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi. Fissata all'udienza pubblica del 15 novembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso, e del difensore del ricorrente, che non ha fatto richiesta di discussione orale. Il ricorrente ha depositato una memoria difensiva. CONSIDERATO 2.Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa pronuncia sui motivi dell'appello incidentale in violazione dell'art. 360, n° 4, c.p.c., avendo la Commissione vagliato esclusivamente l'aspetto relativo alle sanzioni e ritenuto erroneamente assorbite le altre argomentazioni sull’assenza di un obbligo di dichiarazione per l’anno 2007. La decisione di tale motivo impone l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito, al fine di verificare la effettiva proposizione di tali motivi sin dal ricorso introduttivo ed il loro esatto contenuto. Va, difatti, ricordato che la Corte di cassazione, qualora venga dedotto un "error in procedendo", è giudice anche del "fatto processuale" e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purchè la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Sez. L, n. 20924 del 5/08/2019, Rv. 654799 -01). P.Q.M. La Corte: rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo del giud
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